CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 14098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entale -avverso la sentenza n. 3834/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 3200/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1218/20261. Con il decreto ingiuntivo n. 2297/2020, emesso dal TrNibumuenroa dli era ccolta generale 14098/2026di Roma su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è stato ingiunto alDlaat a pubblicazione 13/05/2026società [OSCURATO:PERSONA] spa il pagamento della somma di euro256.551,32 dovuta (a titolo di t.f.r. e indennità sostitutiva dellareintegra) in esecuzione della sentenza della Corte d’appello diNapoli n. 1878/2019 che, in sede di rinvio, aveva dichiaratoillegittimo il licenziamento intimato al Siviero il 27.1.1997 econdannato la società alla reintegra e al risarcimento del danno,secondo la disciplina dell’art. 18, legge n. 300/1970 nel testoanteriore alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012.Il Tribunale di Roma, dopo aver sospeso il procedimento inpendenza del ricorso in cassazione proposto dalla societàavverso la citata sentenza d’appello n. 1878/2019, ha respintol’opposizione della società e confermato il decreto ingiuntivo.La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello de [OSCURATO:PERSONA] spaquanto alla contestazione dei conteggi ed ha riformato ladecisione di primo grado limitatamente al quantum spettante alSiviero a titolo di t.f.r. e indennità sostitutiva della reintegra,confermandola nel resto.2. Avverso la sentenza la società soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. MassimoSiviero ha resistito con controricorso e ricorso incidentalearticolato in cinque motivi. La società ha depositatocontroricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le partihanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale de [OSCURATO:PERSONA] spaNumero registro generale 5918/20251. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primoN umero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 14098/2026comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artDta.t a pubblicazione 13/05/2026384, 392, 394 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., per avere laCorte d’appello ritenuto, al pari del tribunale, che il passaggio ingiudicato della pronuncia sulla illegittimità del licenziamento del1997 fosse idoneo a cristallizzare in modo definitivo l’ordine direintegra e che il fatto sopravvenuto, il nuovo recesso intimatodalla società l’1 febbraio 2007, non dedotto né deducibile nelgiudizio di rinvio, non potesse essere fatto valere qualeautonoma causa di estinzione delle pretese economicheconseguenti al primo licenziamento, in ragione del giudicato giàformato sul punto.La parte ricorrente assume che l’effettiva riammissione inservizio è sempre condizionata alla praticabilità giuridica dellasua esecuzione e, nel caso di specie, alla persistenza delrapporto di lavoro; che, tuttavia, tale accertamento eraimpedito dal carattere “chiuso” del giudizio rescissorio; chequest’ultimo non poteva che rimanere circoscritto alla verifica dilegittimità del licenziamento intimato nel 1997, mentre erapreclusa l’introduzione della questione concernente la validità el’efficacia del secondo recesso comunicato al lavoratore nel2007; che conseguentemente, l’attuale ricorrente aveva facoltàdi far valere, in separata sede (con il ricorso in opposizione aldecreto ingiuntivo), la legittimità del secondo licenziamentoquale fatto del tutto autonomo, successivo ed estintivo dellepretese avanzate dal lavoratore, dirette ad ottenere ilpagamento del t.f.r. e dell’indennità sostitutiva della reintegra,quanto al periodo successivo all’1 febbraio 2007.1.1. Il motivo non è fondato.1.2. Deve premettersi che, secondo l’indirizzo di questa Corte,il principio per cui il giudizio di rinvio si atteggi come un giudizio"chiuso", tendente a una nuova pronuncia (nell'ambito fisNsumaetroo r egistro generale 5918/2025Numero sezionale 1218/2026dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cNausmserao tdai r,a ccolta generale 14098/2026nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nDeait a pubblicazione 13/05/2026medesimi termini e nel medesimo stato d'istruzione anteriore aquest'ultima decisione, senza possibilità di svolgere alcunanuova attività probatoria o assertiva, trova deroga nel caso incui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbiaprodotto una modificazione della materia del contendere,rendano necessaria una ulteriore attività del genere di quellasopra indicata (v. Cass. n. 12276 del 2000; Cass. n. 9859 del2006; Cass. n. 21587 del 2009; Cass. n. 19424 del 2015; Cass.n. 26108 del 2018; Cass. n. 27736 del 2022).1.3. Nel caso di specie, la questione della risoluzione delrapporto di lavoro con la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata propostanel giudizio di rinvio, definito con sentenza n. 1878 del 2019, eciò si ricava dalla decisione oggi impugnata (p. 4, prima alinea),che dà atto di come la Corte d’appello di Napoli, quale giudicedi rinvio, si fosse pronunciata su detta questione giudicando lastessa infondata, sia in base ai precedenti di legittimità sullainidoneità del pensionamento a precludere la reintegra e sia perdifetto di prova di una diversa (rispetto all’originariolicenziamento del 1997) causa di risoluzione del rapporto, nonessendo stata neanche prodotta in quella sede la letteradell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la società avrebbe comunicato allavoratore la cessazione del rapporto a seguito del compimentodel 65° anno di età.1.4. La questione è trattata anche nell’ordinanza della S.C. n.10459 del 2022 in quanto oggetto del terzo motivo di ricorsoproposto dalla società per “violazione e falsa applicazionedell'art. 18 St. lav., degli artt. 116, comma 2, 394, 414, 416,434, 436, 437 cod. proc. civ., (con cui si) censura(va) laNumero registro generale 5918/2025sentenza impugnata per avere respinto la eccezione - formulataN umero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 14098/2026nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio - avente aDdat a pubblicazione 13/05/2026oggetto l'impossibilità giuridica della reintegrazione dellavoratore per essere il rapporto del Siviero cessato inconseguenza del raggiungimento dell'età pensionabile; larelativa comunicazione, effettuata con la nota del 1.2.2007,costituiva un nuovo licenziamento, mai impugnato in viagiudiziale o stragiudiziale, che aveva determinato la estinzionedel rapporto”.Il terzo motivo di ricorso è stato giudicato infondato dalla S.C.(“la eccezione formulata nella memoria di costituzione in sededi rinvio, in merito all'esistenza di una comunicazione, effettuataal Siviero in data 1 febbraio 2007, di risoluzione del rapporto dilavoro per raggiunti limiti di età, comunicazione che, nonimpugnata dal lavoratore, si assume essere ostativa al suoreintegro nel posto di lavoro in relazione al licenziamento del 27gennaio 1997; tale comunicazione, nei termini in cui è evocatanel ricorso per cassazione, non appare sufficientementespecifica nel chiarire se la lettera in questione avesse uncontenuto meramente ricognitivo della (ritenuta) avvenutacessazione del rapporto di lavoro quale conseguenza automaticadel compimento del 65° anno di età - tesi disattesa dalla Cortedi merito sulla base di argomentazioni giuridiche condivise daquesto Collegio - o era, invece, espressione di una specificavolontà risolutiva della datrice di lavoro, posto che solo inquest'ultimo caso sarebbe stata necessaria la impugnazionestragiudiziale e giudiziale dell'atto (Cass. n. 15130/2004, Cass.n. 10527/2010)” e ciò ha determinato la formazione delgiudicato sul punto.1.5. Correttamente, la sentenza ora impugnata ha ritenutopreclusa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lariproposizione della medesima questione, di autonoma cauNsuam edroi r egistro generale 5918/2025Numero sezionale 1218/2026cessazione del rapporto in data 1.2.2007 a seguNituom erod dei ral ccolta generale 14098/2026pensionamento del lavoratore, di nuovo addotta dalla societDàat a pubblicazione 13/05/2026allo scopo di paralizzare il credito dal medesimo vantato, pert.f.r. e indennità sostitutiva della reintegra, per il periodosuccessivo al 2007 ed esattamente fino all’esercizio del dirittodi opzione.Ricorso incidentale di Massimo Siviero1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 416c.p.c., 2120 c.c., artt. 27 e 28 CNLG, art. 1 co. 2, L. 297/1982,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp.apparente, affermato che la società avesse contestato in modospecifico i conteggi prodotti da [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 2735 c.c., dell’art. 1 delle norme transitorie e di18, co. 4, St. Lav., dell’art. 1, L. n. 4/53, dell’art. 1, L. n.297/82, nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c.; il ricorrente incidentale censura la sentenzanella parte in cui ha escluso nove voci quali componenti dellaretribuzione globale di fatto utile ai fini della quantificazione delt.f.r. e dell’indennità sostitutiva della reintegra, omettendo dirilevare l’assenza di una specifica contestazione dei conteggi daparte della società e di valutare come prova legale le buste pagaprodotte.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, coNmummeroa r egistro generale 5918/2025Numero sezionale 1218/20261, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artNtu.m 2er7o 3di 3ra ccolta generale 14098/2026e 2735 c.c., degli artt. 18, co. 5, e 13 St. Lav., dell’art. 1, L. nDa.t a pubblicazione 13/05/20264/53, dell’art. art. 2103 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui,con motivazione apodittica, non ha rispettato l’efficacia di provalegale dei prospetti paga ed ha ritenuto che i prospetti relativiall’ultimo anno non fossero sufficienti a comprovare le concreteed abituali modalità di espletamento della prestazione da cuiderivava l’erogazione delle voci retributive rivendicate, a frontedi una durata ventennale del rapporto.4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso ilgiudicato esterno (sentenza della Corte d’appello di Napoli n.1878/2019) che aveva condannato la società al risarcimento deldanno commisurato alla retribuzione globale di fatto “percepitaall’epoca del licenziamento” e per avere decurtato laretribuzione globale di fatto di una serie di voci sul rilievo che lebuste paga prodotte in atti e riferite al periodo gennaio 1996-gennaio 1997 non fossero indicative della retribuzione percepitanell’arco di vent’anni; in tal modo introducendo un argomento asorpresa, mai dibattuto in primo grado e senza attivare sulpunto il contraddittorio.5. Con il quinto motivo si imputa alla sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 429 c.c. e 150 disp. att. c.p.c., per avere riconosciutogli interessi legali sugli importi riconosciuti “annualmente”rivalutati anziché sul credito “via via rivalutato”, dalla daNtuam edroi r egistro generale 5918/2025Numero sezionale 1218/2026maturazione fino al saldo, come espressamente stabilitNoum deroa dlli ara ccolta generale 14098/2026sentenza n. 1878/2019. Data pubblicazione 13/05/20266. Il primo motivo di ricorso non è fondato.7. Premesso che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere dicontestare in termini specifici, e non limitati a una genericanegazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento delladomanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. (Cass. n.16970 del 2018), è necessario tuttavia tenere distinta lacontestazione dei fatti costitutivi del credito vantato dacontroparte dalla contestazione dei conteggi dalla medesimaparte elaborati ai fini della quantificazione del proprio credito. Ese è vero che, secondo le pronunce di legittimità, l’onere dicontestare specificamente i conteggi relativi al "quantum"sussiste anche quando il convenuto contesti in radice lasussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degliemolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazionedell'erroneità della loro quantificazione (così Cass. n. 29236 del2017; Cass. n. 5949 del 2018), ciò non esclude e non oscural’autonoma rilevanza di una contestazione sull’an. Ciò èaccaduto nel caso di specie in cui la Corte d’appello hainterpretato il ricorso in opposizione della società, avente ruolosostanziale di parte convenuta, come contenente “contestazionipuntuali e specifiche” in ordine alle “voci inserite dal Siviero perla determinazione della retribuzione globale di fatto” (sentenza,pp. 5-6), contestazioni che involgevano non i conteggi ma lacomputabilità di alcune voci ai fini della retribuzione globale difatto. Sicché nessuna violazione dell’art. 416 c.p.c. è datorinvenire non rilevando in alcun modo l’assenza dicontestazione, ad opera della società, dei conteggi depositati dallavoratore e su cui si concentra il primo motivo di ricorso,avendo la sentenza d’appello posto l’accento sulla speNcuifmiecrao r egistro generale 5918/2025Numero sezionale 1218/2026contestazione dell’an di alcune voci retributive. NeppuNruem evroi d i èra ccolta generale 14098/2026spazio per considerare nulla la motivazione atteso che noDnat a pubblicazione 13/05/2026ricorre alcuna delle anomalie che valgono a integrare laviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (v. Cass., Sez. U., n. 8053 en. 8054 del 2014).8. I motivi dal secondo al quarto del ricorso incidentale possonoessere trattati congiuntamente perché tutti afferiscono, sia pureda diversi angoli di visuale, al calcolo della retribuzione globaledi fatto.8.1. Sui criteri di calcolo della retribuzione globale di fatto qualeconseguenza patrimoniale del licenziamento illegittimo ex art.18 St. lav. (nella formulazione anteriore alle modificheapportate dalla legge n. 92 del 2012), questa Corte ha precisatoche la stessa deve essere commisurata a quella che il lavoratoreavrebbe percepito se avesse lavorato - dovendosiricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso aventecarattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalitàdella prestazione in atto al momento del licenziamento -, adeccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa lapercezione, nonché di quelli aventi normalmente carattereoccasionale o eccezionale (Cass. n. 6744 del 2022).8.2. Ai fini del calcolo del t.f.r., la giurisprudenza ha fattoriferimento ad una nozione di retribuzione che comprende tuttigli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativoo connessi alla particolare organizzazione del lavoro (Cass. n.4286 del 2016; Cass. n. 15080 del 2008).8.3. La sentenza d’appello ha addebitato al lavoratore un difettodi allegazione, a monte, sulle “concrete e abituali modalità diesecuzione della prestazione da cui derivava l'erogazione dellevoci retributive di cui chiedeva l'inclusione nella base di calcolo”Numero registro generale 5918/2025ed ha giudicato non sufficiente “la circostanza che nelle busteN umero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 14098/2026paga del periodo da gennaio 1996 al gennaio 1997 (a fronte dDait a pubblicazione 13/05/2026una durata ventennale del rapporto) tali emolumenti siano staticorrisposti” (sentenza, p. 8).8.4. La Corte territoriale ha poi analizzato le singole voci oggettodi contestazione ed illustrato le ragioni della mancata prova delcarattere continuativo delle stesse collegato alle peculiarità dellaprestazione resa. In particolare, sull'Accordo sport, i giudici diappello hanno accertato che lo stesso prevedeva la costituzionedi un pool di giornalisti, provenienti da altri settori, incaricati dilavorare la domenica in aggiunta ai redattori sportivi e che iltrattamento economico ivi previsto era limitato alla durata delcampionato; inoltre, che a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questotrattamento era stato qualificato come condizione di migliorfavore a valere quale anticipo su eventuali diverseregolamentazioni retributive del lavoro domenicale e come taleriassorbibile. In base a tali caratteristiche, oltre che alla assenzadella relativa voce in alcune buste paga del periodo considerato,il compenso in questione è stato giudicato non continuativo malegato a fattori contingenti. Considerazioni analoghe sono statefatte per le altre voci, tra cui il lavoro straordinario mensile, lostraordinario notturno e domenicale notturno, rispetto alle qualiè stato inoltre evidenziato il difetto di allegazioni sui modi in cuiera organizzata la prestazione e su eventuali turni o modulilavorativi, anche in ragione della irregolare corresponsione deirelativi emolumenti e delle maggiorazioni.8.5. A fronte di tale accertamento fattuale, il ricorrente non hain alcun modo contestato la mancanza di allegazioni sulleconcrete modalità di esecuzione della prestazione, necessarie acollegare gli emolumenti corrisposti in alcuni periodi a costantie strutturali caratteristiche della attività lavorativa, ma si èlimitato a insistere sul valore probatorio dei prospetti pNaumgearo. r egistro generale 5918/2025Numero sezionale 1218/2026Escluso il valore di prova legale delle buste paga, in baseNu maedro udi nra ccolta generale 14098/2026indirizzo consolidato (v. Cass. n. 14479 del 2001; v. anche CasDsa.t a pubblicazione 13/05/2026n. 18169 del 2019 in tema di insinuazione al passivo), le censuremosse finiscono per investire la valutazione probatoria eseguitadai giudici di merito e, ponendosi all’esterno del perimetrosegnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come definito dalle sentenzedelle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 cit., non possonotrovare ingresso in questa sede di legittimità.9. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto dispecificità poiché non individua il danno concretamente riferibileal diverso computo degli interessi invocato.10. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso principalee di quello incidentale, con compensazione delle spese delgiudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.11. Il rigetto dei ricorsi costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsia norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]