CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] GiovanniMaria, rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al contro ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Alghero, via Genova n. 10. Controricorrente-Ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Genova, in persona del suo rappresentante, rappresentatae difesa per procura alle liti allegata al contro ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec dei difensore. Controricorrente R.G. N. 28683/2018.e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n. 2 60 /20 18 della Corte di appello di Cagliari , Sezione distaccata di Sassari, depositata il 14. 6. 2018. Udita la relazione del consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 15. 9. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 260 del 14. 6. 2018 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, dichiarò inammissibile l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 813 del 2015, che aveva disposto il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di alcuni immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA] in forza di un preliminare sottoscritto con il fratello [OSCURATO:PERSONA] ed altresìrevocato, a mente dell’art.2901 cod. civ., la donazione compiuta da quest’ultimo in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] e la costituzione di ipoteca volontaria a garanzia del mutuo contratto con la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando tutte le altre domande proposte dalle parti; dichiarò altresì inammissibili gli appelli incidentali tardivi avanzati da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale motivò la pronuncia di inammissibilità dell’appello principale rilevando che il gravame non era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi litisconsorte necessario in quanto erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di primo grado e nei cui confronti il giudizio e ra stato riassunto, e che la parte interessata, dopo avere chiesto un termine per la notifica all’udienza del 27. 5. 2016, non vi aveva validamente provveduto, né per la nuova udienza del 25. 11. 2016, indirizzando la notifica ad un indirizzo diverso da quello del destinatario, né, a seguito di concessione di nuovo termine, per R.G. N. 28683/2018.l’udienza successiva del 28. 4. 2017, la cui notifica non aveva avuto successo per irriperibilità della destinataria nell’indirizzo indicatoed era stata comunque tentata consegnandol’atto all’ufficiale giudiziario con ritardo rispetto al termine di comparizionefissato. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 19. 6. 2018, propon e ricorso, con atto inviato per la notifica il 18. 9. 2018, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso e ricorso incidentale. LaBanca Carige resiste con controricorso e successiva memoria . Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Il prim o motiv o di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte fondato la sua pronuncia di inammissibilità dell’appello principale su un errore nella ricostruzione dei fatti processuali, laddove ha affermato che la Dettori “ all’udienza del 25. 11. 2016 ha depositato la relata di notifica nei confronti della Masia, tentata infruttuosamente in Seulo, via XX settembre n. 63 ed ha chiesto nuovo termine“. Sostiene invece la ricorrente che la notifica effettuata in Seulo è quella successiva, eseguita il 20. 12. 2016, rinnovata dalla istante, una volta accortasi dell’errore dell’ufficiale giudiziario, in data 9. 2. 2017. Il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 137, 139, 140 e 149 stesso codice, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto invalida la notificazione effettuata il 10. 2. 2017 per mancato rispetto del termine di com p arizione per l’udienza fissata il 27. 4. 2017, così disapplicandoil principio, posto dall’art. 149 citato, secondo cui, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Si assume,inoltre , che la Corte di merito ha errato nel ritenere imputabile alla appellante il ritardo della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, atteso che la necessita della nuova R.G. N. 28683/2018.notifica, dopo quella effettuata il 20. 12. 2016, era dipeso da errore di quest’ultimo, che, nonostante la presenza di una copia del certificato di residenza, aveva notificato l’atto in Seulo, luogo di nascita della Masia, invece che ad Alghero, ove ella risiedeva. Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 163 bis cod. proc. civ., investe le stesse affermazioni della sentenza censurate dal motivo precedente, assumendo che la Corte territoriale è caduta in errore laddove ha affermato che la notifica del 10. 2. 2017 non consentiva il rispetto del termine di comparizione per l’udienza del 27. 4. 2017, atteso che, essendo il giudizio iniziato nel 2004, il suddetto termine era di sessanta giorni e non di novanta, non trovando applicazione, ratione temporis, la riforma introdotta dalla leggen. 263 del 2005. Il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 163 bis, 191, 137, 138, 139, 140, 143 e 149 cod. proc. civ., censura la sentenza per avere imputato all’inerzia della appellante l’esito negativo della notifica tentata ad Alghero, ove non è stata rinvenuta traccia della destinataria. Ad avviso della ricorrente tale affermazione è errata in quanto la suddetta notifica era nulla e non inesistente, sicché il giudice avrebbe dovuto disporne la rinnovazione. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 n. 4, 143 e 291 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello imputato alla appellante il mancato esito della notificazione effettuata il 10. 2. 2017 a via XX Settembre in Alghero, trascurando di considerare che in quell’indirizzo la Masia aveva la residenza anagrafica. Si assume infine che la Corte ha ignorato la dichiarazione resa dalla Masia all’avvocato dell’appellante di risiedere effettivamente ad Alghero a quell’indirizzo e di essere a conoscenza della lite e degli atti del procedimento. I primi quattro motivi di ricorso , da trattarsi congiuntamente, so no inammissibili. Dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso la vicenda processuale inerente alla notificazione dell’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA] va così ricostruita: alla prima udienza davanti alla Corte di appello, tenutasi il 27. 5. R.G. N. 28683/2018.2016, la appellante [OSCURATO:PERSONA] chiese il rinnovo della notifica nell’atto di gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale parte appellata e litisconsorte necessario; la Corte concesse ilrinvio e fissò la successiva udienza del 25. 11. 2016; in tale udienza, stante il mancato perfezionamento della nuova notifica, l’appellante ne chiese nuovamente il rinnovo, anche questa volta concesso dalla Corte di merito, che fissò la nuova udienza del 27. 4. 2017; anche la nuova notifica, effettuata all’indirizzo di via XX Settembre n. 63 in Alghero, non andò a buon fine per irreperibilità della Masia nell’indirizzo indicato; stante una nuova richiesta di rinnovo, la Corte, riservata ogni decisione, pronunciò la sentenza qui impugnata, dichiarando inammissibile l’appello principale per mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione della sua notifica fissato ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., nonché l’inammissibilità degli appelli incidentali tardivi, a mente dell’art. 334 stesso codice. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti processuali, non contestata ma riferita dalla stessa ricorrente, deve confermarsi il giudizio di inammissibilità dell’appello, rappresentando in particolareche la inammissibilità dell’appello era già venuta in essere quale conseguenza della mancata osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica per l’udienza del 25. 11. 2016, risultando pacifico che la parte onerata non vi aveva provveduto e quindi chiesto, in tale udi e nza , un nuovo termine. Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l’effetto che la sua inosservanza non solo non è s uscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l’estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331, comma 2, cod. proc. civ. Questa Corte ha in proposito affermato che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termineperentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante laperentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia R.G. N. 28683/2018.tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile ( Cass. n. 9541 del 2023; Cass. n. 28298 del 2021; Cass. n. 6982 del 2016 ). Nella specie parte ricorrente non ha giustificato in alcun modo il mancato adempimento dell’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice di appello all’udienza del 27. 5. 2016. Deve pertanto ritenersi che la Corte di merito abbia errato nel disporre un nuovo provvedimento di rinnovazione della notifica alla successiva udienza del 25. 11. 2016, dopo che la parte non aveva ottemperato al precedente, atteso che l’inammissibilità dell’appello si era già consumata per effetto dell’inosservanza dell’ordine in precedenza dato. Ne discende l’inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso, i quali investono tutti la valutazione della sentenza impugnata di inosservanza del secondo provvedimento di rinnovazione della notifica dato all’udienza del 25. 11. 2016 per la successiva udienza del 27. 4. 2017. Infondato appare invece il quinto motivo, nella parte in cui prospetta che il vizio di omessa notifica sarebbe superato dalla dichiarazione resa dalla Masia al procuratore della appellante [OSCURATO:PERSONA] di avere avuto conoscenza della lite e degli atti del procedimento, depositata unitamente alle note autorizzate in data 6. 10. 2017. L’argomento non può essere accolto in quanto costituisce un principio consolidato che l’istaurazione del rapporto processuale si realizza con il procedimento di notificazione dell’atto, che è un procedimento tipizzato dalla legge e che non ammette equipollenti, con l’effetto che l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio acquisita dalla parte per fatti estranei ed avulsi dal procedimento di notificazione è irrilevante(Cass. n. 9772 del 2005). Il ricorso va pertanto rigettato. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] va riqualificato come mero controricorso, non contenendo alcuna censura nei confronto della sentenza di appello ma limitandosi a riproporre i motivi sollevati dalla parte con l’appello incidentale avverso la decisione di primo grado. R.G. N. 28683/2018.Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed in euro 3.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre, per entrambi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così decis