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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21922/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che stabilisce che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, tenuto conto che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), le doglianze: I.) sono genericamente articolate, in quanto non accompagnate dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); II.) sono manifestamente infondate, posto che la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/ 2018, Rv. 272619) e considerato che la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per il delitto contestato.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che stabilisce che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, tenuto conto che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), le doglianze: I.) sono genericamente articolate, in quanto non accompagnate dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); II.) sono manifestamente infondate, posto che la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/ 2018, Rv. 272619) e considerato che la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per il delitto contestato. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle amm
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