Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2019

Cassazione n. 26862/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15703/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TREVISO n. 570/2019 depositata il12/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. I fratelli Andrea e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), per le rispettive abitazioni di Martellago, nell’anno 2004 commissionarono all’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] la fornitura e la posa in opera di pavimenti in legno.

Dalricorso si ricava che nel 2012 Andrea e [OSCURATO:PERSONA] rilevarono la presenza di gravi vizi e difetti nella pavimentazione e provvidero immediatamente a denunciarli.

Successivamente, con separati ricorsi per ATP,chiesero al Tribunale di Venezia di accertare i difetti e quantificare i danni da questi derivanti.

Entrambi i procedimenti di istruzione preventiva si svolsero anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna intimata), in quanto chiamata in causa dall’artigiano Bolzonella quale produttore del materiale installato presso le abitazioni dei fratelli Zorzetto.

2. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c.

Andrea e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Treviso la società [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal difetto del materiale installato presso le rispettive abitazioni, quantificato in euro 11.554,35 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e in euro 13.135,84 a favore di [OSCURATO:PERSONA].

3. Costituendosi in giudi zio [OSCURATO:PERSONA] eccepì: (1 ) la propria carenza di legittimazione passiva,in quanto la causa avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell’impresa Bolzonella, poiché tra attori e [OSCURATO:PERSONA] non sussistevaalcun rapporto contrattuale; (2) la prescrizione di cui all’art.1669 c.c. (3) la propria assenza di responsabilità; (4) l’eccessività del quantum delle richieste risarcitorie degli attori.

4. Con sentenza n. 570/2019 il Tribunale di Treviso rigettò la domand a degli attori, ritenendo che (1) tra le parti non era intercorso alcun rapporto contrattuale e pertanto difettavano i presupposti per far valere una responsabilità da vincolo negoziale; (2) non era applicabile la disciplina del DPR n. 224/1988, relativa alla responsabilità del produttore, perché, anche ammesso che i listoni potesseroessere qualificati pericolosi, non era stato lamentato alcun danno fisico né danni a cose diverse dal prodotto difettoso, ai sensi dell’art. 11 del predetto DPR.

5. I Zorzetto interposero gravame dinanzi alla C orte d ’ appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] non si costituì.

6. Con ordinanza n. 2564/2019 la C orte d ’ appe llo di Venezia ha rilevato che l’appello non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto, in quanto la parte appellante non ha formulato censure o argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della decisione impugnata, inparticolare non precisando quale diversa qualificazione avrebbe dovuto essere attribuita alle domande rigettate.

Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

7. Avverso la sentenza n. 570/2019 del Tribun ale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c., dell’art.13 della Direttiva 85/374/CEE e dell’art.15 D.P.R. 244/1988 -Art.360, n.4 c.p.c.”, laddove il giudice ha om esso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.

In particolare, avrebbe omesso di applicare la regola jura novit curia ed erroneamente interpretato i diritti spettanti al danneggiato in base al DPR 224/1988 e alla normativa comunitaria a cui esso ha dato attuazione.

Più specificamente, i ricorrenti espongono di avere, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado: (1 ) allegato tutte le circostanze di fatto sulle quali fondarono la propria domanda, ovvero il difetto di fabbricazione del materiale prodotto da FlorianParchetti ed installato da Bolzonella; (2) provato la fondatezza della propria domanda mediante deposito delle perizie depositate nell’ambito del due ATP; (3) elencato, provato e quantificato tutti i danni di cui chiedevano il risarcimento.

A cospetto di tale situazione, a detta dei ricorrenti, in applicazione del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, 1° comma,c.p.c., il giudice avrebbe avuto il dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della propria decisione disposizioni e principi di diritto divers i da quell i erroneamente richiamati dalle parti (responsabilità del produttore) , purché, come nella specie, i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile avessero coinciso con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

Ciò tanto più in quanto lo stesso giudice, in sentenza, dopo aver ritenuto l’erroneità della scelta (di qualificazione) in termini di responsabilità del produttore, afferma e ricostruisce in capo a [OSCURATO:PERSONA] una diversa responsabilità “evidentemente contrattuale” (così a p. 4 della sentenza).

2. Sul primo motivo .

La sentenza gravata così motiva: « In via preliminare ed assorbente, si rileva che, come correttamente eccepito da parte convenuta, detta normativa non risulta applicabile al caso di specie; invero, l’art. 5 del Decreto prevede che “1.

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fomite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.

Nel caso in esame, parte attrice non ha nemmeno allegato che il legno fornito dall’odierna convenuta alla ditta posatrice dalla stessa incaricata presenti delle criticità dal punto di vista della sicurezza; il ricorso introduttivo risulta, invero, del tutto generico in ordine all’individuazione dei difetti lamentati.

Solo da una lettura dei due ricorsi per accertamento tecnico preventivo e delle relazioni dei due distinti consulenti tecnici d’ufficio (cfr. docc. 14, 18, 19 e 22 attorei), peraltro prodotti soltanto a seguito di apposito invito del Giudice, successivamente alla prima udienza, si intuisce che, verosimilmente, dal punto di vista dei ricorrenti, la pericolosità risiederebbe nella tipologia di vizio emerso; esso consiste, infatti, nel “distacco della parte nobile dal supporto di alcuni elementi di posa”, dovuto ad un errato incollaggio (in fase di produzione) dello strato nobile al supporto in abete dei listoni di pavimentazione ovvero ad una scarsa qualità del tipo adesivo impiegato; detto distacco renderebbe il pavimento “instabile e pericoloso per coloro che vi camminano sopra” (cfr. docc. 14 e 19 attorei).

Anche ammettendo, tuttavia, che i listoni forniti dalla convenuta alla ditta posatrice siano qualificabili come prodotti pericolosi, ai sensi della normativa poco sopra richiamata, essa non è stata invocata in modo pertinente: infatti, ai sensi dell’art. 11 del Decreto, “1.

È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.

Nel caso di specie, gli attori non lamentano alcun danno fisico né alcun danno a cose diverse dal prodotto difettoso, chiedendo, semplicemente, la rifusione del costo di ripristino della pavimentazione danneggiata stessa (i listoni che compongono la quale costituiscono prodotto difettoso), come in un normale procedimento di risarcimento del danno contrattuale.

Non si configura, dunque, alcun danno risarcibile ai sensi della predetta legge.

Si rileva, del resto, come fosse onere di parte attrice chiarire in base a quale titolo essa agisca nei confronti della convenuta, al fine di consentirle un’adeguata difesa; pertanto, non è giustificata l’assoluta genericità di identificazione della causa petendi della domanda risarcitoria, con rimessione alla qualificazione del Giudice (“Qualsiasi sarà il titolo che vorrà individuare il sig.

Giudice, nella presente causa” -cfr. pag. 4 comparsa conclusionale).

Invero, premesso che è pacifico che tra le parti non sia intercorso alcun rapporto contrattuale, gli attori avrebbero dovuto chiarire i presupposti dell’invocata responsabilità - evidentemente extracontrattuale, sebbene gli attori non l’abbiano mai specificato - della convenuta» (così da p. 3 punto 2.1 a p. 4 della sentenza). 2.1 Secondo la giurisprude nza di questa Corte, « in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato » (così, di recente, Cass., sez.

Lav., sent. 03/03/2021, n. 5832; conformi Cass., sez. 6-3, ord. 05/02/2019, n. 3363; Cass., sez.

III, ord. 27/11/2018, n. 30607; Cass., sez. 6-1, ord. 09/04/2018, n. 8645). 2.2 In sost a nza, l ’ identificazio ne della causa petendi va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma 2, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 6-3, ord. 5/02/2019, n. 3363, cit. ; Cass., 18/08/2019, n. 21333). 2.3 La questione relativa alla possibilità di qualificazione della domanda da parte del giudice di merito, a fronte di una iniziale non specificata qualificazione ad opera della parte e di una successiva specificazione (in prima memoria ex art. 183 c.p.c.) della tipologia di responsabilità dedotta riveste, nonostante gli arresti sopra riportati, rilevanza nomofilattica.

Per tale ragione il Collegio ritiene opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4,c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c., dell’art.9 della Direttiva 85/374/CEE e dell’art. 11 D.P.R. 244/1988 - Nullità della sentenza - Art.360, n. 4 c.p.c.” laddove il Tribunale ha proposto un ’ interpretazione restrittiva del danno risarcibile ai sensi del DPR 224/1988, rispetto al danno patrimo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15703/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TREVISO n. 570/2019 depositata il12/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. I fratelli Andrea e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), per le rispettive abitazioni di Martellago, nell’anno 2004 commissionarono all’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] la fornitura e la posa in opera di pavimenti in legno. Dalricorso si ricava che nel 2012 Andrea e [OSCURATO:PERSONA] rilevarono la presenza di gravi vizi e difetti nella pavimentazione e provvidero immediatamente a denunciarli. Successivamente, con separati ricorsi per ATP,chiesero al Tribunale di Venezia di accertare i difetti e quantificare i danni da questi derivanti. Entrambi i procedimenti di istruzione preventiva si svolsero anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna intimata), in quanto chiamata in causa dall’artigiano Bolzonella quale produttore del materiale installato presso le abitazioni dei fratelli Zorzetto. 2. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. Andrea e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Treviso la società [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal difetto del materiale installato presso le rispettive abitazioni, quantificato in euro 11.554,35 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e in euro 13.135,84 a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Costituendosi in giudi zio [OSCURATO:PERSONA] eccepì: (1 ) la propria carenza di legittimazione passiva,in quanto la causa avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell’impresa Bolzonella, poiché tra attori e [OSCURATO:PERSONA] non sussistevaalcun rapporto contrattuale; (2) la prescrizione di cui all’art.1669 c.c. (3) la propria assenza di responsabilità; (4) l’eccessività del quantum delle richieste risarcitorie degli attori. 4. Con sentenza n. 570/2019 il Tribunale di Treviso rigettò la domand a degli attori, ritenendo che (1) tra le parti non era intercorso alcun rapporto contrattuale e pertanto difettavano i presupposti per far valere una responsabilità da vincolo negoziale; (2) non era applicabile la disciplina del DPR n. 224/1988, relativa alla responsabilità del produttore, perché, anche ammesso che i listoni potesseroessere qualificati pericolosi, non era stato lamentato alcun danno fisico né danni a cose diverse dal prodotto difettoso, ai sensi dell’art. 11 del predetto DPR. 5. I Zorzetto interposero gravame dinanzi alla C orte d ’ appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] non si costituì. 6. Con ordinanza n. 2564/2019 la C orte d ’ appe llo di Venezia ha rilevato che l’appello non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto, in quanto la parte appellante non ha formulato censure o argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della decisione impugnata, inparticolare non precisando quale diversa qualificazione avrebbe dovuto essere attribuita alle domande rigettate. Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. 7. Avverso la sentenza n. 570/2019 del Tribun ale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c., dell’art.13 della Direttiva 85/374/CEE e dell’art.15 D.P.R. 244/1988 -Art.360, n.4 c.p.c.”, laddove il giudice ha om esso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria. In particolare, avrebbe omesso di applicare la regola jura novit curia ed erroneamente interpretato i diritti spettanti al danneggiato in base al DPR 224/1988 e alla normativa comunitaria a cui esso ha dato attuazione. Più specificamente, i ricorrenti espongono di avere, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado: (1 ) allegato tutte le circostanze di fatto sulle quali fondarono la propria domanda, ovvero il difetto di fabbricazione del materiale prodotto da FlorianParchetti ed installato da Bolzonella; (2) provato la fondatezza della propria domanda mediante deposito delle perizie depositate nell’ambito del due ATP; (3) elencato, provato e quantificato tutti i danni di cui chiedevano il risarcimento. A cospetto di tale situazione, a detta dei ricorrenti, in applicazione del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, 1° comma,c.p.c., il giudice avrebbe avuto il dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della propria decisione disposizioni e principi di diritto divers i da quell i erroneamente richiamati dalle parti (responsabilità del produttore) , purché, come nella specie, i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile avessero coinciso con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame. Ciò tanto più in quanto lo stesso giudice, in sentenza, dopo aver ritenuto l’erroneità della scelta (di qualificazione) in termini di responsabilità del produttore, afferma e ricostruisce in capo a [OSCURATO:PERSONA] una diversa responsabilità “evidentemente contrattuale” (così a p. 4 della sentenza). 2. Sul primo motivo . La sentenza gravata così motiva: « In via preliminare ed assorbente, si rileva che, come correttamente eccepito da parte convenuta, detta normativa non risulta applicabile al caso di specie; invero, l’art. 5 del Decreto prevede che “1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fomite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”. Nel caso in esame, parte attrice non ha nemmeno allegato che il legno fornito dall’odierna convenuta alla ditta posatrice dalla stessa incaricata presenti delle criticità dal punto di vista della sicurezza; il ricorso introduttivo risulta, invero, del tutto generico in ordine all’individuazione dei difetti lamentati. Solo da una lettura dei due ricorsi per accertamento tecnico preventivo e delle relazioni dei due distinti consulenti tecnici d’ufficio (cfr. docc. 14, 18, 19 e 22 attorei), peraltro prodotti soltanto a seguito di apposito invito del Giudice, successivamente alla prima udienza, si intuisce che, verosimilmente, dal punto di vista dei ricorrenti, la pericolosità risiederebbe nella tipologia di vizio emerso; esso consiste, infatti, nel “distacco della parte nobile dal supporto di alcuni elementi di posa”, dovuto ad un errato incollaggio (in fase di produzione) dello strato nobile al supporto in abete dei listoni di pavimentazione ovvero ad una scarsa qualità del tipo adesivo impiegato; detto distacco renderebbe il pavimento “instabile e pericoloso per coloro che vi camminano sopra” (cfr. docc. 14 e 19 attorei). Anche ammettendo, tuttavia, che i listoni forniti dalla convenuta alla ditta posatrice siano qualificabili come prodotti pericolosi, ai sensi della normativa poco sopra richiamata, essa non è stata invocata in modo pertinente: infatti, ai sensi dell’art. 11 del Decreto, “1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”. Nel caso di specie, gli attori non lamentano alcun danno fisico né alcun danno a cose diverse dal prodotto difettoso, chiedendo, semplicemente, la rifusione del costo di ripristino della pavimentazione danneggiata stessa (i listoni che compongono la quale costituiscono prodotto difettoso), come in un normale procedimento di risarcimento del danno contrattuale. Non si configura, dunque, alcun danno risarcibile ai sensi della predetta legge. Si rileva, del resto, come fosse onere di parte attrice chiarire in base a quale titolo essa agisca nei confronti della convenuta, al fine di consentirle un’adeguata difesa; pertanto, non è giustificata l’assoluta genericità di identificazione della causa petendi della domanda risarcitoria, con rimessione alla qualificazione del Giudice (“Qualsiasi sarà il titolo che vorrà individuare il sig. Giudice, nella presente causa” -cfr. pag. 4 comparsa conclusionale). Invero, premesso che è pacifico che tra le parti non sia intercorso alcun rapporto contrattuale, gli attori avrebbero dovuto chiarire i presupposti dell’invocata responsabilità - evidentemente extracontrattuale, sebbene gli attori non l’abbiano mai specificato - della convenuta» (così da p. 3 punto 2.1 a p. 4 della sentenza). 2.1 Secondo la giurisprude nza di questa Corte, « in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato » (così, di recente, Cass., sez. Lav., sent. 03/03/2021, n. 5832; conformi Cass., sez. 6-3, ord. 05/02/2019, n. 3363; Cass., sez. III, ord. 27/11/2018, n. 30607; Cass., sez. 6-1, ord. 09/04/2018, n. 8645). 2.2 In sost a nza, l ’ identificazio ne della causa petendi va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma 2, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 6-3, ord. 5/02/2019, n. 3363, cit. ; Cass., 18/08/2019, n. 21333). 2.3 La questione relativa alla possibilità di qualificazione della domanda da parte del giudice di merito, a fronte di una iniziale non specificata qualificazione ad opera della parte e di una successiva specificazione (in prima memoria ex art. 183 c.p.c.) della tipologia di responsabilità dedotta riveste, nonostante gli arresti sopra riportati, rilevanza nomofilattica. Per tale ragione il Collegio ritiene opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4,c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c., dell’art.9 della Direttiva 85/374/CEE e dell’art. 11 D.P.R. 244/1988 - Nullità della sentenza - Art.360, n. 4 c.p.c.” laddove il Tribunale ha proposto un ’ interpretazione restrittiva del danno risarcibile ai sensi del DPR 224/1988, rispetto al danno patrimo
Sentenza Cassazione n. 26862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris