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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30659/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLZANOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALGERIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolzano che ha accolto l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere disposta con provvedimento in data 28/10/2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale.

Deduce:

1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628 c.p.".

Il Pubblico ministero ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato il fatto, ritenendo che la condotta dell'indagato, consistita in un reiterato divincolamento al fine di sottrarsi alla presa dell'appartenente alle forze dell'ordine, fosse al più riconducibile a una mera opposizione passiva.

Secondo l'Ufficio ricorrente, invece, dalla lettura del verbale di arresto emerge come l'insistente divincolamento fosse finalizzato a neutralizzare l'azione dell'operatore di polizia giudiziaria, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La ricostruzione del fatto è pacifica: un appartenente alle forze dell'ordine interveniva per fermare [OSCURATO:PERSONA] sorpreso nell'atto di sottrarre una borsa; [OSCURATO:PERSONA], però, si "dimenava" al fine di divincolarsi, così rendendo necessario anche l'intervento di una terza persona, atteso il "continuo divincolarsi" del menzionato indagato.

Lo stesso tribunale sottolinea che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è consistita nel "divincolarsi/dimenarsi".

La questione da risolvere diventa, dunque, quello di stabilire se il divincolamento costituisca o meno una condotta meramente passiva.

A tal riguardo vale richiamare un risalente ma mai contrastato principio di diritto con il quale è stato spiegato che il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830).

Analogamente, in punto di configurabilità del delitto di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod.pen., questa Corte ha spiegato che «Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga», (Sez. 1 - , Sentenza n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 — 01).

Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, quindi, la condotta dell'indagato non è una opposizione passiva, ma una condotta violenta.

Condotta violenta che, in quanto realizzata per guadagnarsi l'impunità in correlazione alla sottrazione della borsa, riconduce il fatto allo schema della rapina impropria.

Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale che rinnoverà il giudizio cautelare sulla base della corretta qualificazione giuridica del fatto.

P.Q.M.

Previa riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 628, comma secondo, cod.pen., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p..

Così deciso il 29 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLZANOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALGERIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolzano che ha accolto l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere disposta con provvedimento in data 28/10/2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628 c.p.". Il Pubblico ministero ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato il fatto, ritenendo che la condotta dell'indagato, consistita in un reiterato divincolamento al fine di sottrarsi alla presa dell'appartenente alle forze dell'ordine, fosse al più riconducibile a una mera opposizione passiva. Secondo l'Ufficio ricorrente, invece, dalla lettura del verbale di arresto emerge come l'insistente divincolamento fosse finalizzato a neutralizzare l'azione dell'operatore di polizia giudiziaria, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La ricostruzione del fatto è pacifica: un appartenente alle forze dell'ordine interveniva per fermare [OSCURATO:PERSONA] sorpreso nell'atto di sottrarre una borsa; [OSCURATO:PERSONA], però, si "dimenava" al fine di divincolarsi, così rendendo necessario anche l'intervento di una terza persona, atteso il "continuo divincolarsi" del menzionato indagato. Lo stesso tribunale sottolinea che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è consistita nel "divincolarsi/dimenarsi". La questione da risolvere diventa, dunque, quello di stabilire se il divincolamento costituisca o meno una condotta meramente passiva. A tal riguardo vale richiamare un risalente ma mai contrastato principio di diritto con il quale è stato spiegato che il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830). Analogamente, in punto di configurabilità del delitto di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod.pen., questa Corte ha spiegato che «Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga», (Sez. 1 - , Sentenza n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 — 01). Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, quindi, la condotta dell'indagato non è una opposizione passiva, ma una condotta violenta. Condotta violenta che, in quanto realizzata per guadagnarsi l'impunità in correlazione alla sottrazione della borsa, riconduce il fatto allo schema della rapina impropria. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale che rinnoverà il giudizio cautelare sulla base della corretta qualificazione giuridica del fatto. P.Q.M. Previa riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 628, comma secondo, cod.pen., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Così deciso il 29 marzo
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