CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23509/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di Panico n. 72, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Spagna n. 15, presso lo studio degli Oggetto: antitrust AC –18/01/2024 r.g. n. 23509/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procurain atti; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11772/2019, depositata in data 18 dicembre 2019, e dell’ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348 - ter cod. proc. civ. della Co rte di appello di Milanon. 1880/2021, depositata il 7 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante l’ originaria attrice [OSCURATO:SOCIETA]. , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui il T ribunale di Milano ha respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell’abuso di posizione dominante sanzionato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 24339 del 9.5.2013 (“TIM Provvedimento A428”), reso all’esito del procedimento A428, con cui la predetta Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) ha accertato l’abuso consistito nell’opposizione da parte di TIM di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso (c.d. KO) nel periodo 2009-2011, di cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto di essere rimasta vittima, con conseguente impossibilità di esercitare attività concorrenziale nell’ambito del suo settore di intervento, ovvero il c.d. “ultimo miglio” per la connettività dei clienti finali dell’infrastruttura di connettività. A giudizio del Tribunale, tuttavia, l’attrice non aveva soddisfatto il proprio onere di r.g. n. 23509/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] allegare e provare gli elementi fattuali a fondamento delle proprie pretese, in particolare in relazione al nesso causale e ai danni asseritamente subiti, siccome il danno era stato semplicemente collegato al numero totale di rifiuti (c.d. “KO”) opposti da TIM agli ordini di lavoro e alle richieste di intervento dei propri concorrenti, posposte in coda a quelle di altri richiedenti , con evidente difficoltà operativa da parte di questi ultimi; si sarebbe in presenza , quindi , di una mancata precisa individuazione dei singoli ordini di lavorazione richiesti da [OSCURATO:SOCIETA]., prova che costei poteva agevolmente fornire stante la provenienza intern a delle dette richieste di lavorazione , sicché la prova non poteva dirsi impossibile o troppo onerosa. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s s.p.a., medio tempore incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello ai sensi degli artt. 348-bise 348- ter cod. proc. civ. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricors o nel quale ha argomentato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso. 3. Con istanza dell’8 novembre 2023, la ricorrente ha chiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza, motivando la richiesta in relazione all’elevato tecnicismo della materia trattata, all’evidente peculiarità della controversia e all’ingente valore economico della causa. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia presenta profili di diritto di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 28, lett. a) n. 1) del d. lgs. n. 149 del 2022, con riferimento alla questione, rilevante quanto al terzo motivo di ricorso, r.g. n. 23509/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della configurazione del danno da illecito anticoncorrenziale, accertato con provvedimento definitivo dell’AGCM, causato nei confronti del concorrente. Pertanto, i l ricorso va rinviat o a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, come da richiesta della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica ud