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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 19572/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25860/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e sul ricorso iscritto al n.25876/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 1418/2017 depositata il30/03/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. il Comune di Branzi ricorre con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha accolto, limitatamente alle sanzioni per omessa dichiarazione ICI, l’appello della spa [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado di rigetto del ricorso originario avverso gli avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta per gli anni 2007 e 2009, emessi dal Comune di Branzi in relazione a unità immobiliari, all’epoca dell’emissione degli avvisi non accatastate, facenti parte di impianti per la produzione di energia elettrica il cui corpo principale era invece accatastato fino dal 1999;

2. la società resiste con controricorso;

3. contro la sentenza in epigrafe anche la contribuente ha proposto ricorso.

Il ricorso, basato su sei motivi avversati dal Comune con controricorso, è stato notificato dalla contribuente in data (30 ottobre 2017) successiva alla data (27 ottobre 2017) di notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento.

Il ricorso della contribuente ha dato avvio al procedimento iscritto al ruolo generale con numero 25876 dell’anno 2017.

Detto procedimento, calendarizzato per la adunanza odierna, viene dal Collegio riunito al presente procedimento in applicazione dell’art.335 cod. proc. civ.

Il ricorso della contribuente assume la veste di ricorso incidentale.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso principale, il Comune ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, e 14, comma 1, del d.lgs.504 del 1992, 10 della l.843/1942, 1 quinquies del d.l. 44/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.;

2. con il secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, del d.lgs.504 del 1992, 2, 19, e 36 del d.lgs. 546/92 nonché dei principi e della natura del processo tributario in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; La CTR ha escluso potersi ravvisare una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla computabilità o meno delle componenti idrauliche e degli altri impianti per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini Ici ed ha poi escluso potersi ravvisare dolosa omissione di dichiarazione avendo la società comunque provveduto a presentare la dichiarazione ICI per il corpo principale della centrale idroelettrica nel 1999 ed essendo i beni oggetto di accertamento funzionali ed accessori al “più ampio complesso immobiliare della centrale idroelettrica”.

Sostiene il Comune che tale esclusione contrasti con le norme evocate nel primo motivo.

Sostiene che, in subordine, contrasti con le norme e i principi evocati nel secondo motivo giacché la CTR avrebbe comunque dovuto ritenereapplicabili le minori sanzioni per infedele dichiarazione;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32 e 58, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CTR dichiarato “inammissibili tutti i nuovi documenti depositati” da essa ricorrente in appello in riferimento all’art. 345 cod. proc. civ.

Precisa la ricorrente che tali documenti consistevano in relazioni di stima delle unità immobiliari de quibus dalle quali emergeva che il valore delle unità era inferiore a quello attribuito dal Comune nonché in avvisi di accertamento catastale emessi dall’Agenzia delle Entrate nel 2015 da cui parimenti emergeva un valore che, sebbene superiore a quello emergente dalle sopradette relazioni di stima, era comunque inferiore a quello attribuito dal Comune;

4. con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.7 della legge n.212 del 2000, 1, comma 162, l. 296/2006, per avere la CTR ritenuto l’avviso motivato malgrado vi si dicesse che la determinazione delle base imponibile era stata effettuata “sulla base di valori contabili similari in base ad apposita perizia di stima allegata” e che tuttavia all’avviso fosse allegata non una perizia di stima ma solo una “estratto” della perizia nella quale erano riportati i valori attribuiti ai singoli beni in contestazione senza alcuna specificazione del criterio di valorizzazione utilizzato, dichiaratamente consistente nel valore contabile di beni similari;

5. con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., non avendo il Comune fornito alcuna prova circa la correttezza e congruità dei valori attribuiti mediante il riferimento ai dati di stima di immobili similari;

6. con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.5 del d.lgs. 504 del 1992 per avere la CTR riconosciuto al Comune il potere di procedere all’imposizione sui singoli beni costituenti la Centrale idroelettrica con attribuzione ad essi di un valore individuato in base a quello di beni similari;

7. con il quinto motivo di ricorso incidentale la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.5 del d.lgs. 504 del 1992 per avere la CTR riconosciuto al Comune il potere di procedere all’imposizione sui singoli beni costituenti la Centrale idroelettrica malgrado non fossero stati ancora valorizzati dalla Agenzia delle Entrate;

8. Deve essere preso in esame per primo il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto detto motivo involge la legittimità della pretesa impositiva del Comune ed essendo fondato rende inutile la trattazione degli altri motivi di ricorso incidentale e dei due motivi di ricorso principale.

Tali motivi restano dunque assorbiti.

8.1. Vanno ricordati i dati fattuali di fondo per come emergono, incontroversi, dalla sentenza e dagli atti (ricorso e controricorso): la pretesa impositiva del Comune ha avuto riguardo ad unità immobiliari che sono parte di un impianto destinato alla produzione di energia elettrica.

Il corpo centrale dell’impianto era accatastato dal 1999.

Le componenti sottoposte a tassazione non erano accatastate al momento della emissione dell’avviso e lo sono state solo successivamente, nel 2014, a seguito di procedura DOCFA (v. sentenza impugnata pagina 2 e punto 25, pag. 42 del ricorso della contribuente); non vi erano dati di bilancio sulla valorizzazione di dette unità, di cui il Comune potesse disporre; il Comune ha quantificato la base imponibile in relazione ad una rendita presunta a sua volta determinata sulla base di valori contabili di beni similari; la pretesa del Comune di Branzi si riferisce agli anni 2007 e 2009.

8.2. Ciò stante, la CTR, laddove ha riconosciuto al Comune il potere di procedere a tassazione senza attendere la valorizzazione dei beni da parte dell’Agenzia delle Entrate o comunque la presentazione della DOCFA -presentazione avvenuta solo nel 2014- ha giudicato in modo conforme alla legge contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con il quinto motivo.

Laddove ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente proceduto alla tassazione sulla base di valori contabili similari, ha giudicato in modo non corretto. 8.2.1 Secondo un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del d.lgs. n.504 del 1992, art.2, c.1, lett. a), per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. 13 aprile 1939, n.652, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass. 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. 23 giugno 2006, n. 14673).

L'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (v., tra tante, Cass. 3 maggio 2019, n. 11646; Cass. 21 marzo 2019, n. 7968; Cass.10 ottobre 2008, n. 24924).

Si è anche precisato che, ai fini dell'ICI, il «presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito», così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass., 22 agosto 2017, n. 20259; Cass., 20 aprile 2017, n. 10031); e, con riferimento ai presupposti dell'inventariazione catastale, si è, in effetti rimarcata la riferibilità della relativa disciplina «non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c. c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), avuto, dunque, riguardo, in particolare, ai dati di regolazione desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo il quale costituisce unità immobiliare urbana «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.») e dal D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2 (alla cui stregua l'unità immobiliare «è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzione le e reddituale.») ( v., altresì, Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162, quanto alla nozione di immobile per incorporazione, ai sensi dell'art. 812 cod. civ., ed alle conseguenti implicazioni sul piano della disciplina catastale).

8.2.2. Quanto al criterio di determinazione della base imponibile utilizzato dal Comune -criterio comparativo sulla base “di valori contabili similari”- occorre in primo luogo ricordare che l'art.5 del d.lgs. n. 504/92 stabilisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi previsti.

La norma, al comma 4 prevedeva: "Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.”.

Le disposizioni del d.lgs. n.540/92 concernono le imposte riscosse dai Comuni ed i relativi poteri, consentendo agli enti locali di determinare la base imponibile degli immobili non accatastati, ma iscrivibili in categoria D), sulla base di criteri, uno principale indicato al comma 3 e l'altro sussidiario al comma 4, di cui al cit. art. 5.

In particolare, l'art. 11 del medesimo decreto legislativo consentiva ai Comuni di rettificare le dichiarazioni che i possessori degli immobili sono tenuti a presentare.

Disciplina, questa, della base imponibile ICI per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, che la Corte ha interpretato (in conformità, peraltro, alla lettura offertane dal Giudice delle leggi; v.

Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67) rilevando che: l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite presuppone la ricorrenza dei due ulteriori requisiti costituiti dal possesso del bene quale interamente riferibile all'impresa e dalla sua distinta contabilizzazione.

Nell'insussistenza di detti due requisiti, la base imponibile poteva correlarsi al criterio sussidiario, e di carattere generale, fondato sulla rendita de/fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta), che «proprio in virtù della sua generalità, era applicabile anche ai fabbricati classificabili in cat.

D diversi da quelli indicati nel comma 3", come la stessa norma disponeva, dovendosi intendere per tali quelli che non presentino gli ulteriori due requisiti appena evidenziati» (Cass., 16 agosto 2005, n. 16916 cui adde Cass., 11 aprile 2019, n. 10125; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3618; Cass., 15 marzo 2013, n. 5609; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385).

Sennonché -va ancora ricordato sul richiamo alla sentenza di questa Corte 15 marzo 2022, n. 8358-, con l'articolo 1, comma 335, L. 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possono 'richiedere' agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private.

Il comma 336 della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell'agenzia del territorio.

Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteri riconosciuti ai Comuni dagli artt. 11 e 5 del citato d.lgs.

Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173, sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); - abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58 nonché la l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74).

Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte ex art. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit.

"alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione con riferimento al criterio della rendita presunta.

In ogni caso, in mancanza delle scritture contabili, abrogato il criterio subordinato di cui all'art. 5 comma 4, cit., sovviene l'art. 8 del Regolamento (D.P.R. 1142/49, precedentemente art. 10 Legge n. 1249/1939 ed Istruzione III 28 giugno 1942 ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ribadito, poi, con la Circolare n. 6/2012), il quale sancisce che "la classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere fabbricati appartenenti alle categorie D ed E".

L'art. 30 stabilisce che "le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.

Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità".

Pertanto, il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta inequivocabilmente all'Agenzia delle Entrate, atteso che il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, ma classificabili in categoria D, è ancorato esclusivamente al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (art. 5, comma 3 e art. 11 comma 3 del d.lgs. in disamina).

8.2.3. Nel caso di specie, il Comune «non si è sostituito all'Ufficio competente nel potere a questi spettante di attribuzione della nuova rendita all'immobile», ma, constatata la rilevanza catastale degli impianti, si è mantenuto nell'esercizio dei suoi poteri di liquidazione e di accertamento dell'imposta (cfr. anche Cass. n. 1706/2016).

La disposizione che impone al comune l'obbligo di richiedere all'ufficio competente l'attribuzione della rendita nell'ipotesi di negligenza del contribuente, non esclude tout court il potere del Comune di provvedere alla determinazione della rendita provvisoria ai sensi dell'art. 5 cit., comma 3.

L'omessa dichiarazione di taluni beni e il mancato accatastamento determinerebbe il riconoscimento di una aprioristica (quanto irragionevole) esenzione dall'ICI, in contraddizione con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametrate alla capacità contributiva.

Alla luce del doveroso rispetto di siffatto principio, l'omessa o parziale dichiarazione non può costituire un impedimento al riconoscimento della sua imponibilità, in particolare ove tale mancato accatastamento sia stato determinato da una mancanza del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare al Catasto una parte dei cespiti della medesima centrale (Cass. n. 19196 del 2006).

8.2.4. Sotto questo profilo va quindi ribadito quanto già affermato sopra e cioè che non sussiste un generale difetto di legittimazione del Comune a determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto ma iscrivibili in categoria D) (Cass.n.1704/2016; n.3277/2019), atteso che il legislatore, nell'abrogare l'art. 11, commi 1, 2 e 2 bis, cit., ha inteso delimitare il potere impositivo dei Comuni, riservandolo alla determinazione - ex art. 5 comma 3, cit. - della base imponibile dei fabbricati della categoria D), tant'è che il comma 3 dell'art. 11 cit., tuttora vigente, consente ai Comuni di "ai fini dell'esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti".

Potere questo che si correla e si spiega evidentemente con quello che il Comune ha di determinare la base imponibile ai fini ICI sulla base delle scritture contabili del contribuente (ex art. 5, comma 3, cit.).

Risultando evidente che allorquando, invece, l'Agenzia si trovi in presenza di immobili non accatastati, iscrivibili in categorie D), deve provvedere alla loro iscrizione in catasto, attribuendo anche la rendita catastale, in virtù dell'art. 74 L. n. 342/2000 e dell'art. 1 L. 262/2004 (alla stregua dell'art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n.1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità).

Conferma siffatta interpretazione la sopravvivenza del disposto dell'art. 7 del d.l. n.333/92 che, nell'individuare i criteri di determinazione del valore degli immobili iscrivibili in Catasto, ai fini della individuazione della base dell'imposta comunale, è evidentemente finalizzato all'esercizio del potere impositivo dei Comuni.

8.2.5. Ribadito quindi il principio di diritto per cui "prima dell'entrata in vigore della l. n. 296/2006 - che ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 504/92, a decorrere dall'annualità di imposta 2007 - i Comuni avevano il potere di determinare per gli immobili non iscritti in Catasto, ma iscrivibili in cat.

D) la base imponibile alla stregua del valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati dall'art. 7 del D. L. n. 333/92 come indicato dall'art. 5, comma 3, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta (valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.») di cui all'art. 5, comma 4 cit; successivamente all'entrata in vigore della l. 296/2006, dall'annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in Catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/92” (Cass. 8358/2022 cit.), deve dirsi il Comune di Brandi, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, non ha legittimamente determinato la propria pretesa, degli anni 2007 e 2009, in base alla rendita presunta di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. 504/92atteso che questo articolo era stato abrogato dal legislatore a decorrere dall'annualità di imposta 2007;

9. in conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso incidentale e, restando gli altri motivi del ricorso incidentale e i due motivi del ricorso principale assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi originari;

10. le spese dell’intero processo sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza a cui il Collegio ha dato seguito accogliendo in parte qua il ricorso è intervenuta dopo la proposizione del giudizio di legittimità;

11. si precisa che essendo il ricorso principale del Comune rimasto assorbito è escluso che per esso ricorrano i presupposti applicativi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi iscritti al n. 25860/2017 di R.G. ed al n. 25876/2017 di R.G.; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, iscritto al n. 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25860/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e sul ricorso iscritto al n.25876/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1418/2017 depositata il30/03/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Comune di Branzi ricorre con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha accolto, limitatamente alle sanzioni per omessa dichiarazione ICI, l’appello della spa [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado di rigetto del ricorso originario avverso gli avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta per gli anni 2007 e 2009, emessi dal Comune di Branzi in relazione a unità immobiliari, all’epoca dell’emissione degli avvisi non accatastate, facenti parte di impianti per la produzione di energia elettrica il cui corpo principale era invece accatastato fino dal 1999; 2. la società resiste con controricorso; 3. contro la sentenza in epigrafe anche la contribuente ha proposto ricorso. Il ricorso, basato su sei motivi avversati dal Comune con controricorso, è stato notificato dalla contribuente in data (30 ottobre 2017) successiva alla data (27 ottobre 2017) di notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento. Il ricorso della contribuente ha dato avvio al procedimento iscritto al ruolo generale con numero 25876 dell’anno 2017. Detto procedimento, calendarizzato per la adunanza odierna, viene dal Collegio riunito al presente procedimento in applicazione dell’art.335 cod. proc. civ. Il ricorso della contribuente assume la veste di ricorso incidentale. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso principale, il Comune ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, e 14, comma 1, del d.lgs.504 del 1992, 10 della l.843/1942, 1 quinquies del d.l. 44/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, del d.lgs.504 del 1992, 2, 19, e 36 del d.lgs. 546/92 nonché dei principi e della natura del processo tributario in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; La CTR ha escluso potersi ravvisare una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla computabilità o meno delle componenti idrauliche e degli altri impianti per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini Ici ed ha poi escluso potersi ravvisare dolosa omissione di dichiarazione avendo la società comunque provveduto a presentare la dichiarazione ICI per il corpo principale della centrale idroelettrica nel 1999 ed essendo i beni oggetto di accertamento funzionali ed accessori al “più ampio complesso immobiliare della centrale idroelettrica”. Sostiene il Comune che tale esclusione contrasti con le norme evocate nel primo motivo. Sostiene che, in subordine, contrasti con le norme e i principi evocati nel secondo motivo giacché la CTR avrebbe comunque dovuto ritenereapplicabili le minori sanzioni per infedele dichiarazione; 3. con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32 e 58, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CTR dichiarato “inammissibili tutti i nuovi documenti depositati” da essa ricorrente in appello in riferimento all’art. 345 cod. proc. civ. Precisa la ricorrente che tali documenti consistevano in relazioni di stima delle unità immobiliari de quibus dalle quali emergeva che il valore delle unità era inferiore a quello attribuito dal Comune nonché in avvisi di accertamento catastale emessi dall’Agenzia delle Entrate nel 2015 da cui parimenti emergeva un valore che, sebbene superiore a quello emergente dalle sopradette relazioni di stima, era comunque inferiore a quello attribuito dal Comune; 4. con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.7 della legge n.212 del 2000, 1, comma 162, l. 296/2006, per avere la CTR ritenuto l’avviso motivato malgrado vi si dicesse che la determinazione delle base imponibile era stata effettuata “sulla base di valori contabili similari in base ad apposita perizia di stima allegata” e che tuttavia all’avviso fosse allegata non una perizia di stima ma solo una “estratto” della perizia nella quale erano riportati i valori attribuiti ai singoli beni in contestazione senza alcuna specificazione del criterio di valorizzazione utilizzato, dichiaratamente consistente nel valore contabile di beni similari; 5. con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., non avendo il Comune fornito alcuna prova circa la correttezza e congruità dei valori attribuiti mediante il riferimento ai dati di stima di immobili similari; 6. con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.5 del d.lgs. 504 del 1992 per avere la CTR riconosciuto al Comune il potere di procedere all’imposizione sui singoli beni costituenti la Centrale idroelettrica con attribuzione ad essi di un valore individuato in base a quello di beni similari; 7. con il quinto motivo di ricorso incidentale la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.5 del d.lgs. 504 del 1992 per avere la CTR riconosciuto al Comune il potere di procedere all’imposizione sui singoli beni costituenti la Centrale idroelettrica malgrado non fossero stati ancora valorizzati dalla Agenzia delle Entrate; 8. Deve essere preso in esame per primo il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto detto motivo involge la legittimità della pretesa impositiva del Comune ed essendo fondato rende inutile la trattazione degli altri motivi di ricorso incidentale e dei due motivi di ricorso principale. Tali motivi restano dunque assorbiti. 8.1. Vanno ricordati i dati fattuali di fondo per come emergono, incontroversi, dalla sentenza e dagli atti (ricorso e controricorso): la pretesa impositiva del Comune ha avuto riguardo ad unità immobiliari che sono parte di un impianto destinato alla produzione di energia elettrica. Il corpo centrale dell’impianto era accatastato dal 1999. Le componenti sottoposte a tassazione non erano accatastate al momento della emissione dell’avviso e lo sono state solo successivamente, nel 2014, a seguito di procedura DOCFA (v. sentenza impugnata pagina 2 e punto 25, pag. 42 del ricorso della contribuente); non vi erano dati di bilancio sulla valorizzazione di dette unità, di cui il Comune potesse disporre; il Comune ha quantificato la base imponibile in relazione ad una rendita presunta a sua volta determinata sulla base di valori contabili di beni similari; la pretesa del Comune di Branzi si riferisce agli anni 2007 e 2009. 8.2. Ciò stante, la CTR, laddove ha riconosciuto al Comune il potere di procedere a tassazione senza attendere la valorizzazione dei beni da parte dell’Agenzia delle Entrate o comunque la presentazione della DOCFA -presentazione avvenuta solo nel 2014- ha giudicato in modo conforme alla legge contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con il quinto motivo. Laddove ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente proceduto alla tassazione sulla base di valori contabili similari, ha giudicato in modo non corretto. 8.2.1 Secondo un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del d.lgs. n.504 del 1992, art.2, c.1, lett. a), per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. 13 aprile 1939, n.652, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass. 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. 23 giugno 2006, n. 14673). L'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (v., tra tante, Cass. 3 maggio 2019, n. 11646; Cass. 21 marzo 2019, n. 7968; Cass.10 ottobre 2008, n. 24924). Si è anche precisato che, ai fini dell'ICI, il «presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito», così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass., 22 agosto 2017, n. 20259; Cass., 20 aprile 2017, n. 10031); e, con riferimento ai presupposti dell'inventariazione catastale, si è, in effetti rimarcata la riferibilità della relativa disciplina «non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c. c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), avuto, dunque, riguardo, in particolare, ai dati di regolazione desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo il quale costituisce unità immobiliare urbana «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.») e dal D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2 (alla cui stregua l'unità immobiliare «è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzione le e reddituale.») ( v., altresì, Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162, quanto alla nozione di immobile per incorporazione, ai sensi dell'art. 812 cod. civ., ed alle conseguenti implicazioni sul piano della disciplina catastale). 8.2.2. Quanto al criterio di determinazione della base imponibile utilizzato dal Comune -criterio comparativo sulla base “di valori contabili similari”- occorre in primo luogo ricordare che l'art.5 del d.lgs. n. 504/92 stabilisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi previsti. La norma, al comma 4 prevedeva: "Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.”. Le disposizioni del d.lgs. n.540/92 concernono le imposte riscosse dai Comuni ed i relativi poteri, consentendo agli enti locali di determinare la base imponibile degli immobili non accatastati, ma iscrivibili in categoria D), sulla base di criteri, uno principale indicato al comma 3 e l'altro sussidiario al comma 4, di cui al cit. art. 5. In particolare, l'art. 11 del medesimo decreto legislativo consentiva ai Comuni di rettificare le dichiarazioni che i possessori degli immobili sono tenuti a presentare. Disciplina, questa, della base imponibile ICI per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, che la Corte ha interpretato (in conformità, peraltro, alla lettura offertane dal Giudice delle leggi; v. Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67) rilevando che: l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite presuppone la ricorrenza dei due ulteriori requisiti costituiti dal possesso del bene quale interamente riferibile all'impresa e dalla sua distinta contabilizzazione. Nell'insussistenza di detti due requisiti, la base imponibile poteva correlarsi al criterio sussidiario, e di carattere generale, fondato sulla rendita de/fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta), che «proprio in virtù della sua generalità, era applicabile anche ai fabbricati classificabili in cat. D diversi da quelli indicati nel comma 3", come la stessa norma disponeva, dovendosi intendere per tali quelli che non presentino gli ulteriori due requisiti appena evidenziati» (Cass., 16 agosto 2005, n. 16916 cui adde Cass., 11 aprile 2019, n. 10125; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3618; Cass., 15 marzo 2013, n. 5609; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385). Sennonché -va ancora ricordato sul richiamo alla sentenza di questa Corte 15 marzo 2022, n. 8358-, con l'articolo 1, comma 335, L. 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possono 'richiedere' agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private. Il comma 336 della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell'agenzia del territorio. Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteri riconosciuti ai Comuni dagli artt. 11 e 5 del citato d.lgs. Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173, sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); - abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58 nonché la l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74). Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte ex art. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit. "alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione con riferimento al criterio della rendita presunta. In ogni caso, in mancanza delle scritture contabili, abrogato il criterio subordinato di cui all'art. 5 comma 4, cit., sovviene l'art. 8 del Regolamento (D.P.R. 1142/49, precedentemente art. 10 Legge n. 1249/1939 ed Istruzione III 28 giugno 1942 ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ribadito, poi, con la Circolare n. 6/2012), il quale sancisce che "la classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere fabbricati appartenenti alle categorie D ed E". L'art. 30 stabilisce che "le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità". Pertanto, il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta inequivocabilmente all'Agenzia delle Entrate, atteso che il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, ma classificabili in categoria D, è ancorato esclusivamente al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (art. 5, comma 3 e art. 11 comma 3 del d.lgs. in disamina). 8.2.3. Nel caso di specie, il Comune «non si è sostituito all'Ufficio competente nel potere a questi spettante di attribuzione della nuova rendita all'immobile», ma, constatata la rilevanza catastale degli impianti, si è mantenuto nell'esercizio dei suoi poteri di liquidazione e di accertamento dell'imposta (cfr. anche Cass. n. 1706/2016). La disposizione che impone al comune l'obbligo di richiedere all'ufficio competente l'attribuzione della rendita nell'ipotesi di negligenza del contribuente, non esclude tout court il potere del Comune di provvedere alla determinazione della rendita provvisoria ai sensi dell'art. 5 cit., comma 3. L'omessa dichiarazione di taluni beni e il mancato accatastamento determinerebbe il riconoscimento di una aprioristica (quanto irragionevole) esenzione dall'ICI, in contraddizione con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametrate alla capacità contributiva. Alla luce del doveroso rispetto di siffatto principio, l'omessa o parziale dichiarazione non può costituire un impedimento al riconoscimento della sua imponibilità, in particolare ove tale mancato accatastamento sia stato determinato da una mancanza del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare al Catasto una parte dei cespiti della medesima centrale (Cass. n. 19196 del 2006). 8.2.4. Sotto questo profilo va quindi ribadito quanto già affermato sopra e cioè che non sussiste un generale difetto di legittimazione del Comune a determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto ma iscrivibili in categoria D) (Cass.n.1704/2016; n.3277/2019), atteso che il legislatore, nell'abrogare l'art. 11, commi 1, 2 e 2 bis, cit., ha inteso delimitare il potere impositivo dei Comuni, riservandolo alla determinazione - ex art. 5 comma 3, cit. - della base imponibile dei fabbricati della categoria D), tant'è che il comma 3 dell'art. 11 cit., tuttora vigente, consente ai Comuni di "ai fini dell'esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti". Potere questo che si correla e si spiega evidentemente con quello che il Comune ha di determinare la base imponibile ai fini ICI sulla base delle scritture contabili del contribuente (ex art. 5, comma 3, cit.). Risultando evidente che allorquando, invece, l'Agenzia si trovi in presenza di immobili non accatastati, iscrivibili in categorie D), deve provvedere alla loro iscrizione in catasto, attribuendo anche la rendita catastale, in virtù dell'art. 74 L. n. 342/2000 e dell'art. 1 L. 262/2004 (alla stregua dell'art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n.1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità). Conferma siffatta interpretazione la sopravvivenza del disposto dell'art. 7 del d.l. n.333/92 che, nell'individuare i criteri di determinazione del valore degli immobili iscrivibili in Catasto, ai fini della individuazione della base dell'imposta comunale, è evidentemente finalizzato all'esercizio del potere impositivo dei Comuni. 8.2.5. Ribadito quindi il principio di diritto per cui "prima dell'entrata in vigore della l. n. 296/2006 - che ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 504/92, a decorrere dall'annualità di imposta 2007 - i Comuni avevano il potere di determinare per gli immobili non iscritti in Catasto, ma iscrivibili in cat. D) la base imponibile alla stregua del valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati dall'art. 7 del D. L. n. 333/92 come indicato dall'art. 5, comma 3, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta (valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.») di cui all'art. 5, comma 4 cit; successivamente all'entrata in vigore della l. 296/2006, dall'annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in Catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/92” (Cass. 8358/2022 cit.), deve dirsi il Comune di Brandi, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, non ha legittimamente determinato la propria pretesa, degli anni 2007 e 2009, in base alla rendita presunta di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. 504/92atteso che questo articolo era stato abrogato dal legislatore a decorrere dall'annualità di imposta 2007; 9. in conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso incidentale e, restando gli altri motivi del ricorso incidentale e i due motivi del ricorso principale assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi originari; 10. le spese dell’intero processo sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza a cui il Collegio ha dato seguito accogliendo in parte qua il ricorso è intervenuta dopo la proposizione del giudizio di legittimità; 11. si precisa che essendo il ricorso principale del Comune rimasto assorbito è escluso che per esso ricorrano i presupposti applicativi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi iscritti al n. 25860/2017 di R.G. ed al n. 25876/2017 di R.G.; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, iscritto al n. 25
Sentenza Cassazione n. 19572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris