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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20353/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O SGROI, CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -935 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 246/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 21/05/2025 R.G.N. 610/2024;Numero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/202624/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per la rimessione alla CORTECOSTITUZIONALE, in subordine l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza deltribunale di Asti di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire larestituzione della somma di Euro 237.094,00 versati ad INPSquali maggiori oneri contributivi per il proprio personale docenterelativamente al periodo 2016-2020, calcolati in baseall’aliquota del 33% prevista per il personale delleAmministrazioni Statali, superiore rispetto alla minore aliquotadel 26,20% prevista per le [OSCURATO:PERSONA] non statali.Ripercorrendo l’iter normativo in materia, la Corte d’appello haritenuto che fino all’entrata in vigore della L. 335/1995 l’aliquotadi finanziamento per la contribuzione previdenziale per ilpersonale docente delle università non statali era identica aquella del personale delle amministrazioni statali; di seguito,l’art. 2 co.2 della legge 335/1995 aveva differenziato le aliquoteprevedendo un incremento esclusivamente per leamministrazioni statali, pari al 32%, di seguito elevato al 33%,e che l’aliquota per le non statali rimanesse differente (edinferiore) fino all’emanazione di apposita legge di attuazionedella delega prevista dai commi 22 e 23 del medesimo art. 2.La Corte territoriale ha riportato che ai sensi dell’art. 4 L.243/1991 e successive modificazioni, fra cui l’ultima dell’art. 1Numero registro generale 16813/2025co. 769 della L. n.296/2006, a decorrere dal 1/1/2007 l’aliquotaN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026di finanziamento per il personale docente delle [OSCURATO:PERSONA] nonData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]statali era pari al 26,20%, e soltanto con l’art. 1 co. 565 dellaL. 178/2020 era stata stabilita, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],l’equiparazione della aliquota di finanziamento per il personaledocente delle [OSCURATO:PERSONA] non statali a quella per il personaledelle Amministrazioni statali, con incremento, quindi, al 33%.La conferma di tale evoluzione normativa sull’incremento dialiquota si rinveniva nella circolare n. 81/2021 dell’INPS ove sidava atto che l’aliquota del 32% non aveva trovatogeneralizzata applicazione per espressa previsione normativa dicui all’art. 2 co.2 cit., e che fosse così prevista la possibilità dicontinuare ad applicare le aliquote contributive di finanziamentodi cui all’art. 4 co.2 L.243/91 in attesa dell’attuazione delladelega prevista dai commi 22 e 23 dell’art. 2 L.335/95.Il tribunale aveva pertanto ritenuto ripetibile l’indebitoversamento di maggiore contribuzione ed era stata accolta ladomanda della richiedente università privata, nei limiti dellaprescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere,ossia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando a seguito della entrata invigore della nuova disciplina di cui all’art. 1 co. 565 L.178/2020,l’[OSCURATO:PERSONA] richiedente aveva appreso di aver pagato più deldovuto.

Tale ultima disposizione nel prevedere che “restanoacquisite alla gestione di riferimento e conservano la loroefficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla datadi entrata in vigore della presente legge”, non faceva riferimentoalla irripetibilità dei contributi versati e non dovuti: una simileinterpretazione determinerebbe l’incostituzionalità della normaper irragionevolezze e disparità di trattamento tra le universitànon statali, risultando penalizzate quelle che abbianoNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026erroneamente effettuato maggiori versamenti, rispetto aN uqmueroe dlli era ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026che correttamente non avevano effettuato tali versamenti.La Corte di merito ha ritenuto infondata l’eccezione delladisomogeneità di trattamento per i dipendenti pubblici sui qualiè scaricato il costo di riequilibrio di gestione conseguente allaerogazione delle prestazioni ai docenti delle università private,poiché la scelta del legislatore di tenere distinte le aliquote finoal 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che le Universitànon statali, a differenza delle statali, hanno tutti gli onerieconomici a loro carico e non gravano sul bilancio dello Stato.La Corte d’appello ha quindi rilevato che a decorrere dal1/1/2007 e fino al dicembre 2020, l’aliquota di finanziamento acarico della università non statale era pari al 26,20%, di cuil’8,80% a carico del personale docente; in conclusione, harespinto l’appello di INPS con condanna alle spese.2.

Avverso la sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione affidandosi a un unico motivo, a cui controparteresiste con controricorso, successivamente illustrato damemorie depositate in prossimità di udienza.3.

La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.4.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilCollegio ha riservato la decisione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 edell’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 e dell’art. 1, comma565 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026primo comma, n. 3 c.p.c. .

La parte ricorrente critica la seNnumteeron dzi ara ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata nella parte in cui ha interpretato l’art. 1, comma 565,della legge 30 dicembre 2020, n. 178 escludendo che ladisposizione preveda l’irripetibilità delle somme versate ineccesso dall’[OSCURATO:PERSONA] e che traggono la loro ragione d’esserenel differenziale contributivo scaturente dall’applicazionedell’aliquota del 33,00%, prevista per il personale delleUniversità statali, e non di quella del 26,20%, prevista per ilpersonale delle università non statali fino alla novella del 2020.Secondo la parte ricorrente l’interpretazione offerta dalla Cortedi Appello condurrebbe a una interpretazione abrogante delladisposizione contenuta dall’art. 1, comma 565, secondoperiodo, della legge 178/2020 «Infatti, non è dato comprenderecome dalla lettura di un testo normativo di siffatto tenore,“restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano laloro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alladata di entrata in vigore della presente legge”, si possa evincerel’irrilevanza giuridica della disposizione ai fini dell’ammissibilitào meno della domanda di ripetizione di indebito contributivoproposta dall’[OSCURATO:PERSONA]».2.

Al fine di delibare l’articolato motivo di doglianza e di giungerealla esatta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1,comma 565, della legge 178/2020 della quale si denuncia laviolazione e falsa applicazione è, ad avviso del Collegio,necessario ricostruire le norme succedutesi con riguardo allaaliquota previdenziale imposta alle [OSCURATO:PERSONA] non statali per lacontribuzione a favore di docenti e ricercatori.3.

L’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primo comma:«1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizioNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026presso le università non statali si applica, ai fini del trattaNummeeron dti ora ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili delloStato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenzadei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decretodel Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esuccessive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previstoda apposita norma statutaria.

I provvedimenti di attribuzionedel trattamento di quiescenza sono adottati con la stessaprocedura prevista per il personale delle università statali».3.1.

Tale disposizione prevedeva, dunque, a decorrere dal 21agosto 1991 data di entrata in vigore della legge, l’applicabilitàai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso leuniversità non statali, ai fini del trattamento di quiescenza, delladisciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Tanto erasubordinato all’adozione di una modifica statutaria da partedelle [OSCURATO:PERSONA] non statali.3.2.

Si trattava di una norma che disciplinava, nel medesimocontesto e in via specifica e derogatoria, anche il profilo dellacontribuzione; il secondo comma dell’art. 2 prevedeva, infatti:«2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,le università non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alversamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaritenuta predetta.

Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diservizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diquiescenza».Numero registro generale 16813/20253.3.

L’entità della percentuale di contribuzione si può evincereN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026dalla Circolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita inData pubblicazione 17/06/2026proposito: «La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2,prevede che le [OSCURATO:PERSONA] non statali legalmente riconosciute,che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4,comma 4, della predetta legge, versano in un apposito conto delMinistero del Tesoro ([OSCURATO:PERSONA]) una contribuzionecomplessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra laritenuta a carico del personale dipendente, prevista nella misurafissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,soggetta nel tempo a vari aggiornamenti (da ultimo l’art. 1,comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nellamisura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzioneimponibile, e la contribuzione a carico delle [OSCURATO:PERSONA]-datrici dilavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquotadel 17,60% della contribuzione imponibile)».4.

Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 cheall’art. 2, comma 1, stabiliva: «1.

Con effetto dal 1 gennaio 1996è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamentipensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altrecategorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a caricodel bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479».

4.1. Anche questadisposizione, al comma 2, confermava un regime specialequanto alle aliquote di contribuzione delle amministrazioni nonstatali e prevedeva: «[OSCURATO:PERSONA] statali sono tenute alversamento di una contribuzione, rapportata alla baseimponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degliincrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24,complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 puntiNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026a carico del dipendente. [...].

Per le categorie di personNaulmee rno odi nra ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, inrestano ferme le attuali aliquote di contribuzione».

I commi 22e 23 dell’articolo 4 prevedevano una delega legislativa alGoverno diretta alla armonizzazione dei regimi pensionistici,delega che di seguito non è stata esercitata.4.3.

Le aliquote contributive rimanevano, per questa via,distinte per le [OSCURATO:PERSONA] statali e le [OSCURATO:PERSONA] non statali.5.

Si è giunti alla parificazione delle aliquote di contribuzione traUniversità statali e non statali con l’art. 1, comma 565, dellalegge 178 del 2020 che ha previsto, al primo periodo: «Ai finidell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatoridelle università non statali legalmente riconosciute, a decorreredal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento deltrattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con imedesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie dipersonale in servizio presso le università statali».5.1.

La disposizione ha richiamato, significativamente, il comma1 dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questa via, ladisposizione che già consentiva di applicare per i professori e iricercatori universitari in servizio presso le università nonstatali, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplinaprevista per i dipendenti civili dello Stato.

Con disposizioneinnovativa e applicabile solo per l’avvenire, la norma haparificato l'aliquota contributiva di finanziamento deltrattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatoriuniversitari in servizio presso le università non statali a quellaNumero registro generale 16813/2025in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesseN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026categorie di personale in servizio presso le università statali.Data pubblicazione 17/06/20265.2.

L’aliquota è, così, divenuta pari al 33% e si legge nellacitata circolare INPS n. 81 del 2021: «come già evidenziato, lalegge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che,dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamentodelle prestazioni pensionistiche tra [OSCURATO:PERSONA] non statalilegalmente riconosciute e [OSCURATO:PERSONA] statali siainderogabilmente la stessa.

Pertanto, il carico contributivocomplessivo per il finanziamento delle prestazionipensionistiche, ripartito tra [OSCURATO:PERSONA]-datrice di lavoro epersonale dipendente appartenente alla categoria dei professoriuniversitari e ricercatori è, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] nonstatali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33%della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico delpersonale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazioneuniversitaria-datrice di lavoro)».6.

Come discende dai passaggi normativi appena ricostruiti, lacontribuzione versata nella misura del 33% per il periodo 2016-2020 dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] erasuperiore a quella dovuta dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali legalmentericonosciute per le quali, fino a tutto il 2020, persisteva il dirittoa una aliquota inferiore.

Pertanto quanto versato in eccesso peril medesimo titolo rappresenta un indebito.

Per questa via ilprimo giudice aveva accolto la domanda di restituzione deimaggiori oneri indebitamente versati dalla originaria ricorrente.7.

L’INPS, tuttavia, critica la decisione della Corte di Appello,che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado,assumendo che la ripetizione dell’indebito sarebbe preclusa dalNumero registro generale 16813/2025tenore del secondo periodo del comma 565 dell’art.1 della LeggeN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026n. 178 del 2020.Data pubblicazione 17/06/20267.1.

La disposizione recita: «restano acquisite alla gestione diriferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versateper i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presentelegge».7.2.

La disposizione non assume, ad avviso del Collegio, unsignificato di preclusione delle istanze di ripetizione dell’indebitoavanzate dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali che abbiano versatol’aliquota superiore, peraltro a fronte di richieste provenientidall’INPS che avevano dato luogo a contenziosi, atteso che ilsignificato di essa è da rinvenirsi nella conferma della efficaciadelle contribuzioni versate, per il periodo precedente e secondouna aliquota minore, dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali.7.3.

In tal senso si consideri che il terzo periodo vale a definireil senso della disposizione dal momento che, consapevole deimaggiori oneri per il bilancio dell’ente previdenziale derivanti«dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota dicomputo relativa ai trattamenti di quiescenza» provvede acoprirli tramite uno stanziamento dal bilancio dello Stato.Appare evidente che la disposizione, confermata l’efficacia ai finiprevidenziali della, minore, aliquota corrisposta fino al 2020dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali, e cioè dell’aliquota pari al 26,20%,provvede a coprire gli oneri che ne derivano per il bilanciodell’INPS.7.4.

La ragione della disposizione risiede, allora, nella confermadella efficacia della contribuzione per gli anni precedenti, che èassicurata nonostante la minore entità degli stessi, eNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026nell’approntamento della copertura degli oneri che dNeurmiverao ndi ora ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026dalla scelta in questione.7.5.

Non può ritenersi che l’interpretazione così definita circa ilsecondo periodo del comma 565 valga a privare di significatoinnovativo la disposizione, atteso che il significato si coglieproprio valutando il secondo periodo insieme al primo e al terzoperiodo della stessa disposizione: la norma parifica la aliquotacontributiva dovuta dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali a quella dovutaalle [OSCURATO:PERSONA] statali a decorrere dal 2021, stabilisce chenonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 in ragionedi conforme volontà del legislatore, i contributi così versati sonopienamente efficaci ai fini delle connesse prestazioni e si occupadi predisporre il conseguente stanziamento per far fronte aimaggiori oneri che, proprio dalle disposizioni del primo e delsecondo periodo del comma 565, derivano per il bilanciodell’INPS.7.6.

Il secondo periodo non si riferisce ad eventuali pagamentiindebiti e non ne preclude la ripetizione; nessun riferimento alconcetto di indebito è presente nella disposizione.L’interpretazione secondo la quale la disposizione del secondoperiodo sarebbe preclusiva della ripetizione di indebito non trovariscontro nella dizione letterale della norma e nemmeno nellasua lettura sistematica, da operarsi in connessione con ledisposizioni che la precedono e che la seguono.

Taleinterpretazione finirebbe, poi, per attribuire alla disposizione unchiaro significato discriminatorio perché varrebbe ad imporre,peraltro in via retroattiva, ad alcune [OSCURATO:PERSONA] non stataliadeguatesi alle richieste dell’INPS, una aliquota superiorerispetto a quella versata dalle altre [OSCURATO:PERSONA] non statali nellostesso periodo, quindi si tratterebbe di una interpretazioneNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e Ndumi erno odi nra ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026discriminazione.

Come rilevato, si tratta tuttavia di unainterpretazione che non è imposta dal tenore della norma e,pertanto, non vi è luogo alla rimessione della disposizione allaCorte costituzionale perché essa può e deve essere interpretatain un senso diverso da quello che giustificherebbe il dubbio dilegittimità costituzionale.8.

La sentenza impugnata si è conformata ai principi esposti e,pertanto, va esente da censure.9. il ricorso deve essere respinto.10.

La novità della questione trattata giustifica lacompensazione delle spese di lite tra le parti.

Seguono ledisposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa le spese di lite tra le parti;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O SGROI, CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -935 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 246/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 21/05/2025 R.G.N. 610/2024;Numero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/202624/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per la rimessione alla CORTECOSTITUZIONALE, in subordine l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza deltribunale di Asti di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire larestituzione della somma di Euro 237.094,00 versati ad INPSquali maggiori oneri contributivi per il proprio personale docenterelativamente al periodo 2016-2020, calcolati in baseall’aliquota del 33% prevista per il personale delleAmministrazioni Statali, superiore rispetto alla minore aliquotadel 26,20% prevista per le [OSCURATO:PERSONA] non statali.Ripercorrendo l’iter normativo in materia, la Corte d’appello haritenuto che fino all’entrata in vigore della L. 335/1995 l’aliquotadi finanziamento per la contribuzione previdenziale per ilpersonale docente delle università non statali era identica aquella del personale delle amministrazioni statali; di seguito,l’art. 2 co.2 della legge 335/1995 aveva differenziato le aliquoteprevedendo un incremento esclusivamente per leamministrazioni statali, pari al 32%, di seguito elevato al 33%,e che l’aliquota per le non statali rimanesse differente (edinferiore) fino all’emanazione di apposita legge di attuazionedella delega prevista dai commi 22 e 23 del medesimo art. 2.La Corte territoriale ha riportato che ai sensi dell’art. 4 L.243/1991 e successive modificazioni, fra cui l’ultima dell’art. 1Numero registro generale 16813/2025co. 769 della L. n.296/2006, a decorrere dal 1/1/2007 l’aliquotaN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026di finanziamento per il personale docente delle [OSCURATO:PERSONA] nonData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]statali era pari al 26,20%, e soltanto con l’art. 1 co. 565 dellaL. 178/2020 era stata stabilita, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],l’equiparazione della aliquota di finanziamento per il personaledocente delle [OSCURATO:PERSONA] non statali a quella per il personaledelle Amministrazioni statali, con incremento, quindi, al 33%.La conferma di tale evoluzione normativa sull’incremento dialiquota si rinveniva nella circolare n. 81/2021 dell’INPS ove sidava atto che l’aliquota del 32% non aveva trovatogeneralizzata applicazione per espressa previsione normativa dicui all’art. 2 co.2 cit., e che fosse così prevista la possibilità dicontinuare ad applicare le aliquote contributive di finanziamentodi cui all’art. 4 co.2 L.243/91 in attesa dell’attuazione delladelega prevista dai commi 22 e 23 dell’art. 2 L.335/95.Il tribunale aveva pertanto ritenuto ripetibile l’indebitoversamento di maggiore contribuzione ed era stata accolta ladomanda della richiedente università privata, nei limiti dellaprescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere,ossia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando a seguito della entrata invigore della nuova disciplina di cui all’art. 1 co. 565 L.178/2020,l’[OSCURATO:PERSONA] richiedente aveva appreso di aver pagato più deldovuto. Tale ultima disposizione nel prevedere che “restanoacquisite alla gestione di riferimento e conservano la loroefficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla datadi entrata in vigore della presente legge”, non faceva riferimentoalla irripetibilità dei contributi versati e non dovuti: una simileinterpretazione determinerebbe l’incostituzionalità della normaper irragionevolezze e disparità di trattamento tra le universitànon statali, risultando penalizzate quelle che abbianoNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026erroneamente effettuato maggiori versamenti, rispetto aN uqmueroe dlli era ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026che correttamente non avevano effettuato tali versamenti.La Corte di merito ha ritenuto infondata l’eccezione delladisomogeneità di trattamento per i dipendenti pubblici sui qualiè scaricato il costo di riequilibrio di gestione conseguente allaerogazione delle prestazioni ai docenti delle università private,poiché la scelta del legislatore di tenere distinte le aliquote finoal 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che le Universitànon statali, a differenza delle statali, hanno tutti gli onerieconomici a loro carico e non gravano sul bilancio dello Stato.La Corte d’appello ha quindi rilevato che a decorrere dal1/1/2007 e fino al dicembre 2020, l’aliquota di finanziamento acarico della università non statale era pari al 26,20%, di cuil’8,80% a carico del personale docente; in conclusione, harespinto l’appello di INPS con condanna alle spese.2. Avverso la sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione affidandosi a un unico motivo, a cui controparteresiste con controricorso, successivamente illustrato damemorie depositate in prossimità di udienza.3. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.4. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilCollegio ha riservato la decisione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 edell’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 e dell’art. 1, comma565 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026primo comma, n. 3 c.p.c. . La parte ricorrente critica la seNnumteeron dzi ara ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata nella parte in cui ha interpretato l’art. 1, comma 565,della legge 30 dicembre 2020, n. 178 escludendo che ladisposizione preveda l’irripetibilità delle somme versate ineccesso dall’[OSCURATO:PERSONA] e che traggono la loro ragione d’esserenel differenziale contributivo scaturente dall’applicazionedell’aliquota del 33,00%, prevista per il personale delleUniversità statali, e non di quella del 26,20%, prevista per ilpersonale delle università non statali fino alla novella del 2020.Secondo la parte ricorrente l’interpretazione offerta dalla Cortedi Appello condurrebbe a una interpretazione abrogante delladisposizione contenuta dall’art. 1, comma 565, secondoperiodo, della legge 178/2020 «Infatti, non è dato comprenderecome dalla lettura di un testo normativo di siffatto tenore,“restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano laloro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alladata di entrata in vigore della presente legge”, si possa evincerel’irrilevanza giuridica della disposizione ai fini dell’ammissibilitào meno della domanda di ripetizione di indebito contributivoproposta dall’[OSCURATO:PERSONA]».2. Al fine di delibare l’articolato motivo di doglianza e di giungerealla esatta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1,comma 565, della legge 178/2020 della quale si denuncia laviolazione e falsa applicazione è, ad avviso del Collegio,necessario ricostruire le norme succedutesi con riguardo allaaliquota previdenziale imposta alle [OSCURATO:PERSONA] non statali per lacontribuzione a favore di docenti e ricercatori.3. L’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primo comma:«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizioNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026presso le università non statali si applica, ai fini del trattaNummeeron dti ora ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili delloStato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenzadei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decretodel Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esuccessive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previstoda apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzionedel trattamento di quiescenza sono adottati con la stessaprocedura prevista per il personale delle università statali».3.1. Tale disposizione prevedeva, dunque, a decorrere dal 21agosto 1991 data di entrata in vigore della legge, l’applicabilitàai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso leuniversità non statali, ai fini del trattamento di quiescenza, delladisciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato. Tanto erasubordinato all’adozione di una modifica statutaria da partedelle [OSCURATO:PERSONA] non statali.3.2. Si trattava di una norma che disciplinava, nel medesimocontesto e in via specifica e derogatoria, anche il profilo dellacontribuzione; il secondo comma dell’art. 2 prevedeva, infatti:«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,le università non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alversamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diservizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diquiescenza».Numero registro generale 16813/20253.3. L’entità della percentuale di contribuzione si può evincereN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026dalla Circolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita inData pubblicazione 17/06/2026proposito: «La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2,prevede che le [OSCURATO:PERSONA] non statali legalmente riconosciute,che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4,comma 4, della predetta legge, versano in un apposito conto delMinistero del Tesoro ([OSCURATO:PERSONA]) una contribuzionecomplessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra laritenuta a carico del personale dipendente, prevista nella misurafissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,soggetta nel tempo a vari aggiornamenti (da ultimo l’art. 1,comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nellamisura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzioneimponibile, e la contribuzione a carico delle [OSCURATO:PERSONA]-datrici dilavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquotadel 17,60% della contribuzione imponibile)».4. Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 cheall’art. 2, comma 1, stabiliva: «1. Con effetto dal 1 gennaio 1996è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamentipensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altrecategorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a caricodel bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479». 4.1. Anche questadisposizione, al comma 2, confermava un regime specialequanto alle aliquote di contribuzione delle amministrazioni nonstatali e prevedeva: «[OSCURATO:PERSONA] statali sono tenute alversamento di una contribuzione, rapportata alla baseimponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degliincrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24,complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 puntiNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026a carico del dipendente. [...]. Per le categorie di personNaulmee rno odi nra ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, inrestano ferme le attuali aliquote di contribuzione». I commi 22e 23 dell’articolo 4 prevedevano una delega legislativa alGoverno diretta alla armonizzazione dei regimi pensionistici,delega che di seguito non è stata esercitata.4.3. Le aliquote contributive rimanevano, per questa via,distinte per le [OSCURATO:PERSONA] statali e le [OSCURATO:PERSONA] non statali.5. Si è giunti alla parificazione delle aliquote di contribuzione traUniversità statali e non statali con l’art. 1, comma 565, dellalegge 178 del 2020 che ha previsto, al primo periodo: «Ai finidell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatoridelle università non statali legalmente riconosciute, a decorreredal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento deltrattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con imedesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie dipersonale in servizio presso le università statali».5.1. La disposizione ha richiamato, significativamente, il comma1 dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questa via, ladisposizione che già consentiva di applicare per i professori e iricercatori universitari in servizio presso le università nonstatali, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplinaprevista per i dipendenti civili dello Stato. Con disposizioneinnovativa e applicabile solo per l’avvenire, la norma haparificato l'aliquota contributiva di finanziamento deltrattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatoriuniversitari in servizio presso le università non statali a quellaNumero registro generale 16813/2025in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesseN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026categorie di personale in servizio presso le università statali.Data pubblicazione 17/06/20265.2. L’aliquota è, così, divenuta pari al 33% e si legge nellacitata circolare INPS n. 81 del 2021: «come già evidenziato, lalegge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che,dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamentodelle prestazioni pensionistiche tra [OSCURATO:PERSONA] non statalilegalmente riconosciute e [OSCURATO:PERSONA] statali siainderogabilmente la stessa. Pertanto, il carico contributivocomplessivo per il finanziamento delle prestazionipensionistiche, ripartito tra [OSCURATO:PERSONA]-datrice di lavoro epersonale dipendente appartenente alla categoria dei professoriuniversitari e ricercatori è, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] nonstatali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33%della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico delpersonale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazioneuniversitaria-datrice di lavoro)».6. Come discende dai passaggi normativi appena ricostruiti, lacontribuzione versata nella misura del 33% per il periodo 2016-2020 dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] erasuperiore a quella dovuta dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali legalmentericonosciute per le quali, fino a tutto il 2020, persisteva il dirittoa una aliquota inferiore. Pertanto quanto versato in eccesso peril medesimo titolo rappresenta un indebito. Per questa via ilprimo giudice aveva accolto la domanda di restituzione deimaggiori oneri indebitamente versati dalla originaria ricorrente.7. L’INPS, tuttavia, critica la decisione della Corte di Appello,che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado,assumendo che la ripetizione dell’indebito sarebbe preclusa dalNumero registro generale 16813/2025tenore del secondo periodo del comma 565 dell’art.1 della LeggeN umero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 20353/2026n. 178 del 2020.Data pubblicazione 17/06/20267.1. La disposizione recita: «restano acquisite alla gestione diriferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versateper i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presentelegge».7.2. La disposizione non assume, ad avviso del Collegio, unsignificato di preclusione delle istanze di ripetizione dell’indebitoavanzate dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali che abbiano versatol’aliquota superiore, peraltro a fronte di richieste provenientidall’INPS che avevano dato luogo a contenziosi, atteso che ilsignificato di essa è da rinvenirsi nella conferma della efficaciadelle contribuzioni versate, per il periodo precedente e secondouna aliquota minore, dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali.7.3. In tal senso si consideri che il terzo periodo vale a definireil senso della disposizione dal momento che, consapevole deimaggiori oneri per il bilancio dell’ente previdenziale derivanti«dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota dicomputo relativa ai trattamenti di quiescenza» provvede acoprirli tramite uno stanziamento dal bilancio dello Stato.Appare evidente che la disposizione, confermata l’efficacia ai finiprevidenziali della, minore, aliquota corrisposta fino al 2020dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali, e cioè dell’aliquota pari al 26,20%,provvede a coprire gli oneri che ne derivano per il bilanciodell’INPS.7.4. La ragione della disposizione risiede, allora, nella confermadella efficacia della contribuzione per gli anni precedenti, che èassicurata nonostante la minore entità degli stessi, eNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026nell’approntamento della copertura degli oneri che dNeurmiverao ndi ora ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026dalla scelta in questione.7.5. Non può ritenersi che l’interpretazione così definita circa ilsecondo periodo del comma 565 valga a privare di significatoinnovativo la disposizione, atteso che il significato si coglieproprio valutando il secondo periodo insieme al primo e al terzoperiodo della stessa disposizione: la norma parifica la aliquotacontributiva dovuta dalle [OSCURATO:PERSONA] non statali a quella dovutaalle [OSCURATO:PERSONA] statali a decorrere dal 2021, stabilisce chenonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 in ragionedi conforme volontà del legislatore, i contributi così versati sonopienamente efficaci ai fini delle connesse prestazioni e si occupadi predisporre il conseguente stanziamento per far fronte aimaggiori oneri che, proprio dalle disposizioni del primo e delsecondo periodo del comma 565, derivano per il bilanciodell’INPS.7.6. Il secondo periodo non si riferisce ad eventuali pagamentiindebiti e non ne preclude la ripetizione; nessun riferimento alconcetto di indebito è presente nella disposizione.L’interpretazione secondo la quale la disposizione del secondoperiodo sarebbe preclusiva della ripetizione di indebito non trovariscontro nella dizione letterale della norma e nemmeno nellasua lettura sistematica, da operarsi in connessione con ledisposizioni che la precedono e che la seguono. Taleinterpretazione finirebbe, poi, per attribuire alla disposizione unchiaro significato discriminatorio perché varrebbe ad imporre,peraltro in via retroattiva, ad alcune [OSCURATO:PERSONA] non stataliadeguatesi alle richieste dell’INPS, una aliquota superiorerispetto a quella versata dalle altre [OSCURATO:PERSONA] non statali nellostesso periodo, quindi si tratterebbe di una interpretazioneNumero registro generale 16813/2025Numero sezionale 935/2026contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e Ndumi erno odi nra ccolta generale 20353/2026Data pubblicazione 17/06/2026discriminazione. Come rilevato, si tratta tuttavia di unainterpretazione che non è imposta dal tenore della norma e,pertanto, non vi è luogo alla rimessione della disposizione allaCorte costituzionale perché essa può e deve essere interpretatain un senso diverso da quello che giustificherebbe il dubbio dilegittimità costituzionale.8. La sentenza impugnata si è conformata ai principi esposti e,pertanto, va esente da censure.9. il ricorso deve essere respinto.10. La novità della questione trattata giustifica lacompensazione delle spese di lite tra le parti. Seguono ledisposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa le spese di lite tra le parti;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris