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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 36723/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4756/2020 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per i , Udito, per la part ivile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. c~to [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha riformato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore, e [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] srl, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto o distrutto le scritture contabili, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena.

Epoca del fallimento : Novembre 2013. 1.Hanno presentato ricorso gli imputati tramite comune difensore fiduciario, con unico atto, articolando dieci motivi, i primi quattro dei quali dedicati alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con i primi due motivi si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 521 e 522 cpp e la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado riguardo all'eccepita violazione delle suddette norme processuali.

Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta qualità di amministratore di fatto, che avrebbe distrutto le scritture contabili prima del 30.7.2012, in concorso col figlio, mentre l'accusa mossagli riguardava la veste di procuratore speciale della società, che avrebbe assunto, secondo l'imputazione, al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il fatto oggetto di addebito sarebbe, quindi, completamente diverso da quello ritenuto nelle conformi sentenze di merito e la Corte di Appello avrebbe risposto solo apparentemente alla specifica deduzione formulata dalla difesa. 2.11 terzo ed il quarto motivo deducono mancanza di motivazione e violazione della norma incriminatrice speciale, in relazione alle censure inerenti la qualifica di amministratore di fatto attribuita nelle sentenze di merito a [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di appello hanno giustificato la suddetta qualità solo attraverso le dichiarazioni del teste Meggiolaro, consulente amministrativo- contabile della società, eludendo le doglianze difensive proposte sul punto e mancando di osservare i criteri dettati da questa Corte regolatrice sul tema; la conferma della sentenza di condanna, in assenza dei presupposti richiesti, pertanto, violerebbe la norma incriminante speciale. 3.Nel quinto motivo ci si duole della mancata motivazione circa l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

La difesa,nel corso del giudizio di merito, aveva sottolineato il valore probatorio di più elementi dai quali si desumerebbe la presenza delle scritture contabili, come il bilancio finale di liquidazione prodotto dal curatore; il verbale di cessione di quote della società in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA],redatto dal notaio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le dichiarazioni degli imputati e di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello non li avrebbe neppure esaminati.

4. Tramite il sesto motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione per la conferma della responsabilità dei ricorrenti.

La Corte territoriale, individuando nell'anno 2013 il periodo in cui sarebbe avvenuto l'occultamento delle scritture, avrebbe contraddetto la sentenza di primo grado, secondo la quale i due imputati avevano smantellato le scritture contabili prima del Luglio 2012, quando l'amministrazione era passata a [OSCURATO:PERSONA].

Il percorso logico seguito dai Giudici del merito sarebbe, quindi, intrinsecamente contraddittorio e la sentenza impugnata incoerente, con se stessa, avendo richiamato la pronunzia di primo grado.5.

Con il settimo motivo si critica la sentenza impugnata, per non aver risposto alle censure difensive quanto alla mancata dimostrazione del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento fallimento; la difesa richiama in proposito la sentenza di questa Corte, Corvetta. 6.Tramite l'ottavo motivo ci si duole dell'assenza di motivazione per la mancata derubricazione del fatto come bancarotta semplice, sottolineando la difesa l'assenza di attività distrattive, potenziale oggetto di nascondimento da parte degli imputati. 9.Nel nono motivo si lamenta la mancanza di giustificazione in ordine alla determinazione della pena base. 10.Col decimo motivo si rappresenta la mancanza di motivazione e l'inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, negatoria che sarebbe scorrettamente giustificata per l'impossibilità di ricostruire contabilmente le sorti dei cespiti attivi della società.

A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, drssa Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, per più aspetti inammissibili, sono complessivamente infondati. 1.Le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso riguardano la dedotta violazione dell'art 521 cpp anche sotto il profilo della mancata risposta al relativo motivo di appello, vizi denunziati dai ricorrenti, poiché l'accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era incentrata sulla qualità di procuratore speciale mentre le pronunce dei Giudici di merito l'avevano condannato per la veste di amministratore di fatto della società fallita. 1.1 In proposito è necessario ricordare che è principio di diritto vivente quello per il quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale negli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione; oppure si verifica quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza - come crede il ricorrente - perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010)Rv. 248051;Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015 Ud. (dep. 03/02/2016) Rv. 265946.1.2 Nella fattispecie ora al vaglio emerge dalla conformi pronunzie di merito, ed in particolare dalle riportate dichiarazioni del consulente contabile, che [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto della società da sempre e che la qualità di procuratore speciale fu assunta da costui, in concomitanza con l'assunzione della carica di amministratore da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le ragioni ben chiarite nelle pronunzie di merito, oggetto dei successivi motivi di ricorso.

Alcuna radicale trasformazione del fatto addebitato è, pertanto, neppure ipotizzabile, poiché la condotta descritta in imputazione, della quale il ricorrente deve rispondere, è di bancarotta documentale per sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili in concorso col figlio Fabio, ed è la condotta per la quale egli è stato condannato mentre nell'ordito motivazionale reso sul punto dai Giudici del merito la qualità di procuratore speciale non ha assunto rilievo decisivo rispetto alla fattispecie ritenuta integrata.

D'altra parte alcuna menomazione delle prerogative difensive è ravvisabile,poiché dalla sintesi dei motivi di appello presente nella pronunzia impugnata - pag 2 nr.2 - risulta che l'imputato con il proposto gravame si è difeso anche riguardo al tema dell'attribuita qualità di amministratore di fatto. 2.Per esaminare le censure espresse nel terzo e quarto motivo, riguardanti la ritenuta qualità di amministratore di fatto ed articolate sotto il profilo delle violazione della norma incriminatrice speciale e della mancanza di motivazione in ordine all'analogo motivo di appello, è utile ricordare il consolidato orientamento elaborato da questa Corte regolatrice sul tema.

Si è più volte affermato il principio, secondo il quale quanto alla qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Ex multis:Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.5ez. 5, Sen tenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 2.1 La motivazione resa dalla Corte territoriale, in coerenza con i suddetti principi ha posto in luce adeguatamente e valutato logicamente gli elementi probatori per i quali il giudicabile è stato ritenuto amministratore di fatto, riferendosi alle dichiarazioni del consulente Meggiolaro, che ha riferito di relazionarsi sempre con [OSCURATO:PERSONA] dal quale riceveva indicazioni sull'andamento della società e sulle scelte da compiere; alla logica considerazione che Menini divenne procuratore speciale in coincidenza temporale con la nomina ad amministratore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto inadeguata, per le ragioni ben precisate nelle sentenze di merito, a ricoprire la carica di amministratore, sconosciuto agli imputati e pregiudicato per delitto di bancarotta, ritenuto vera testa di legno, scelto dagli attuali ricorrenti allo scopo di allontanare da se stessi le conseguenze giudiziarie civili e penali dall'ormai prevedibile fallimento; alle dichiarazioni provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio reso in indagine circa il mancato svolgimento delle funzioni di amministratore. 2.2 A fronte di tale congruo e corretto apparato motivazionale desumibile dalla conformi sentenze di merito - che, come noto in tale ipotesi si saldano a formare un unico impianto logico-argomentativo - le doglianze attualmente sviluppate dalla difesa soffrono di irredimibile genericità per la loro ripetitività e per l'assenza di un reale confronto con la motivazione che intenderebbero criticare.

Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 3.Parimenti inammissibile è la censura rappresentata nel quinto motivo del ricorso, articolata sotto forma di assenza di risposta al relativo motivo di gravame quanto alla richiesta assolutoria, che in alcun modo è riscontrabile.

Il discorso giustificativo sviluppato dai Giudici territoriali ha posto, infatti, in luce i dati probatori per i quali il curatore fallimentare non aveva reperito alcuna documentazione contabile e per l'assenza non era riuscito a ricostruire i movimenti patrimoniali e gli affari della società, e che la PG recatasi presso la sede sociale, si era imbattuta in ambienti vuoti.

Partendo da tali certi presupposti fattuali il ragionamento seguito dai Giudici territoriali ha coerentemente valorizzato il fatto, ritenuto dimostrato, che ad Aprile 2011 il consulente incaricato della tenuta delle scritture le aveva consegnate a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta avrebbe dovuto consegnarle ad un nuovo professionista; le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che nel corso delle indagini aveva dichiarato di non averle mai ricevute; le stesse dichiarazioni degli imputati, che nell'asserire di avere trasportato le scritture contabili in scatoloni per consegnarle al nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA], ne avevano implicitamente ammesso l'istituzione.

Si è, infine, sottolineata l'inverosimiglianza della versione degli imputati per la quale non sarebbe stato redatto nessun atto formale a dimostrazione dell'avvenuta consegna. 3.1 Le censure proposte a riguardo dalla difesa, incentrate sulla rappresentazione di una versione alternativa di prove orali e documentali, del resto esplicitamente evocata nell'atto di ricorso, non fanno altro che richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova assunti nel giudizio e scrutinati logicamente dai Giudici della fase.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).4.La contraddizione tra le sentenze di merito individuata nel sesto motivo di ricorso> relativa all'epoca di occultamento delle scritture/semplicemente non è riscontrabile in esse, poiché gli elementi fattuali inequivocabili e comunemente ritenuti provati nelle due pronunzie sono la certa presenza delle scritture contabili fino ad Aprile 2011 ed il successivo mancato reperimento da parte degli organi fallimentari, dati probatori intorno ai quali ruotano le ulteriori logiche ed esatte argomentazioni esplicative delle ragioni delle conformi decisioni circa la ritenuta integrazione del delitto di bancarotta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture.

Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 276916. 5.11 settimo motivo di ricorso trova fondamento, quanto alla critica sulla mancata indagine circa il nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento fallimento - come chiaramente in esso argomentato - nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. 5.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata - e, dunque, la relativa critica è da respingere - poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico.

Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407 secondo le quali il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

6. Non appare accoglibile la censura espressa nell'ottavo motivo circa la mancata qualificazione del fatto ai sensi del'art 217 LF.

In proposito occorre osservare che dalle concordi sentenze di merito si ricava come la contabilità fosse stata tenuta regolarmente fino ad Aprile 2011 dal professionista incaricato allo scopo; questi consegnò la documentazione contabile all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e da quel momento se ne persero le tracce, in un periodo in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] esercitava la gestione di fatto della società.

Nel quadro probatorio ricostruito risulta chiaramente spiegato/nella pronunzia oggetto di ricorso che, in presenza di un passivo di oltre 1 mln di euro, gli imputati erano gli unici ad avere interesse a far sparire la documentazione allo scopo di impedire la ricostruzione dei movimenti ed eventuali azioni esercitabili dai creditori; tra essi i fornitori presso i quali erano state trovate fatture emesse a carico della società fallita, al contrario non reperite nella contabilità, a testimonianza delle relazioni commerciali intrattenute con essa, dalle quali erano sorte ragioni di credito, che gli imputati hanno inteso nascondere.

La pronunzia è in armonia con il solido orientamento seguito da questa Corte quanto all'elemento psicologico del delitto in esame) secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte,

I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014 Ud. (dep. 23/04/2015 ) Rv. 263242. 7.11 nono motivo, che lamenta la mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena base, appare manifestamente infondato.

La Corte di appello, infatti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche , rideterminando la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto agli imputati in anni tre di reclusione ie cioè nel minimo edittalejed ha così operato una diminuzione di pena rispetto alla sanzione inflitta in primo grado - di anni quattro e mesi sei di reclusione - che appare coerente con il riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp nella massima estensione, come del resto esplicitato in sentenza, essendo quella irrogata dal primo Giudice la pena ritenuta congrua nel caso concreto mentre. la difesa, con la presente impugnazione, ha sollevato la doglianza mi termini del tutto generici, essendo, quindi, la censura destinata all'inammissibilità. 8.Col decimo motivo ci si duole infondatamente del mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità che sarebbe ravvisabile - a parere dei ricorrenti -per l'assenza di attivo da ripartire.

La giustificazione resa sul punto dalla Corte territoriale, secondo la quale l'entità del danno non è stata definita per l'impossibilità di ricostruire le sorti dei cespiti proprio a causa dell'assenza delle scritture, è coerente con quanto più volte ritenuto da questa Corte riguardo alla circostanza attenuante in parola in ipotesi di bancarotta documentale. 8.1.Si è, infatti, chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.

In motivazione si è condivisibilmente osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto. (Sez. 5 , Sentenza n. 7888 del 03/12/2018 Ud. (dep. 21/02/2019 ) Rv. 275345.

Conformi: N. 19304 del 2013 Rv. 255439; Sez. 5 Sentenza n. 45136 del 27/06/2019 Ud. (dep. 06/11/2019) Rv. 277541.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4756/2020 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per i , Udito, per la part ivile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. c~to [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha riformato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore, e [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] srl, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto o distrutto le scritture contabili, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena. Epoca del fallimento : Novembre 2013. 1.Hanno presentato ricorso gli imputati tramite comune difensore fiduciario, con unico atto, articolando dieci motivi, i primi quattro dei quali dedicati alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con i primi due motivi si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 521 e 522 cpp e la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado riguardo all'eccepita violazione delle suddette norme processuali. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta qualità di amministratore di fatto, che avrebbe distrutto le scritture contabili prima del 30.7.2012, in concorso col figlio, mentre l'accusa mossagli riguardava la veste di procuratore speciale della società, che avrebbe assunto, secondo l'imputazione, al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il fatto oggetto di addebito sarebbe, quindi, completamente diverso da quello ritenuto nelle conformi sentenze di merito e la Corte di Appello avrebbe risposto solo apparentemente alla specifica deduzione formulata dalla difesa. 2.11 terzo ed il quarto motivo deducono mancanza di motivazione e violazione della norma incriminatrice speciale, in relazione alle censure inerenti la qualifica di amministratore di fatto attribuita nelle sentenze di merito a [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello hanno giustificato la suddetta qualità solo attraverso le dichiarazioni del teste Meggiolaro, consulente amministrativo- contabile della società, eludendo le doglianze difensive proposte sul punto e mancando di osservare i criteri dettati da questa Corte regolatrice sul tema; la conferma della sentenza di condanna, in assenza dei presupposti richiesti, pertanto, violerebbe la norma incriminante speciale. 3.Nel quinto motivo ci si duole della mancata motivazione circa l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste. La difesa,nel corso del giudizio di merito, aveva sottolineato il valore probatorio di più elementi dai quali si desumerebbe la presenza delle scritture contabili, come il bilancio finale di liquidazione prodotto dal curatore; il verbale di cessione di quote della società in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA],redatto dal notaio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le dichiarazioni degli imputati e di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello non li avrebbe neppure esaminati. 4. Tramite il sesto motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione per la conferma della responsabilità dei ricorrenti. La Corte territoriale, individuando nell'anno 2013 il periodo in cui sarebbe avvenuto l'occultamento delle scritture, avrebbe contraddetto la sentenza di primo grado, secondo la quale i due imputati avevano smantellato le scritture contabili prima del Luglio 2012, quando l'amministrazione era passata a [OSCURATO:PERSONA]. Il percorso logico seguito dai Giudici del merito sarebbe, quindi, intrinsecamente contraddittorio e la sentenza impugnata incoerente, con se stessa, avendo richiamato la pronunzia di primo grado.5. Con il settimo motivo si critica la sentenza impugnata, per non aver risposto alle censure difensive quanto alla mancata dimostrazione del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento fallimento; la difesa richiama in proposito la sentenza di questa Corte, Corvetta. 6.Tramite l'ottavo motivo ci si duole dell'assenza di motivazione per la mancata derubricazione del fatto come bancarotta semplice, sottolineando la difesa l'assenza di attività distrattive, potenziale oggetto di nascondimento da parte degli imputati. 9.Nel nono motivo si lamenta la mancanza di giustificazione in ordine alla determinazione della pena base. 10.Col decimo motivo si rappresenta la mancanza di motivazione e l'inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, negatoria che sarebbe scorrettamente giustificata per l'impossibilità di ricostruire contabilmente le sorti dei cespiti attivi della società. A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, drssa Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, per più aspetti inammissibili, sono complessivamente infondati. 1.Le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso riguardano la dedotta violazione dell'art 521 cpp anche sotto il profilo della mancata risposta al relativo motivo di appello, vizi denunziati dai ricorrenti, poiché l'accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era incentrata sulla qualità di procuratore speciale mentre le pronunce dei Giudici di merito l'avevano condannato per la veste di amministratore di fatto della società fallita. 1.1 In proposito è necessario ricordare che è principio di diritto vivente quello per il quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale negli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione; oppure si verifica quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza - come crede il ricorrente - perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010)Rv. 248051;Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015 Ud. (dep. 03/02/2016) Rv. 265946.1.2 Nella fattispecie ora al vaglio emerge dalla conformi pronunzie di merito, ed in particolare dalle riportate dichiarazioni del consulente contabile, che [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto della società da sempre e che la qualità di procuratore speciale fu assunta da costui, in concomitanza con l'assunzione della carica di amministratore da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le ragioni ben chiarite nelle pronunzie di merito, oggetto dei successivi motivi di ricorso. Alcuna radicale trasformazione del fatto addebitato è, pertanto, neppure ipotizzabile, poiché la condotta descritta in imputazione, della quale il ricorrente deve rispondere, è di bancarotta documentale per sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili in concorso col figlio Fabio, ed è la condotta per la quale egli è stato condannato mentre nell'ordito motivazionale reso sul punto dai Giudici del merito la qualità di procuratore speciale non ha assunto rilievo decisivo rispetto alla fattispecie ritenuta integrata. D'altra parte alcuna menomazione delle prerogative difensive è ravvisabile,poiché dalla sintesi dei motivi di appello presente nella pronunzia impugnata - pag 2 nr.2 - risulta che l'imputato con il proposto gravame si è difeso anche riguardo al tema dell'attribuita qualità di amministratore di fatto. 2.Per esaminare le censure espresse nel terzo e quarto motivo, riguardanti la ritenuta qualità di amministratore di fatto ed articolate sotto il profilo delle violazione della norma incriminatrice speciale e della mancanza di motivazione in ordine all'analogo motivo di appello, è utile ricordare il consolidato orientamento elaborato da questa Corte regolatrice sul tema. Si è più volte affermato il principio, secondo il quale quanto alla qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis:Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.5ez. 5, Sen tenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 2.1 La motivazione resa dalla Corte territoriale, in coerenza con i suddetti principi ha posto in luce adeguatamente e valutato logicamente gli elementi probatori per i quali il giudicabile è stato ritenuto amministratore di fatto, riferendosi alle dichiarazioni del consulente Meggiolaro, che ha riferito di relazionarsi sempre con [OSCURATO:PERSONA] dal quale riceveva indicazioni sull'andamento della società e sulle scelte da compiere; alla logica considerazione che Menini divenne procuratore speciale in coincidenza temporale con la nomina ad amministratore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto inadeguata, per le ragioni ben precisate nelle sentenze di merito, a ricoprire la carica di amministratore, sconosciuto agli imputati e pregiudicato per delitto di bancarotta, ritenuto vera testa di legno, scelto dagli attuali ricorrenti allo scopo di allontanare da se stessi le conseguenze giudiziarie civili e penali dall'ormai prevedibile fallimento; alle dichiarazioni provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio reso in indagine circa il mancato svolgimento delle funzioni di amministratore. 2.2 A fronte di tale congruo e corretto apparato motivazionale desumibile dalla conformi sentenze di merito - che, come noto in tale ipotesi si saldano a formare un unico impianto logico-argomentativo - le doglianze attualmente sviluppate dalla difesa soffrono di irredimibile genericità per la loro ripetitività e per l'assenza di un reale confronto con la motivazione che intenderebbero criticare. Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 3.Parimenti inammissibile è la censura rappresentata nel quinto motivo del ricorso, articolata sotto forma di assenza di risposta al relativo motivo di gravame quanto alla richiesta assolutoria, che in alcun modo è riscontrabile. Il discorso giustificativo sviluppato dai Giudici territoriali ha posto, infatti, in luce i dati probatori per i quali il curatore fallimentare non aveva reperito alcuna documentazione contabile e per l'assenza non era riuscito a ricostruire i movimenti patrimoniali e gli affari della società, e che la PG recatasi presso la sede sociale, si era imbattuta in ambienti vuoti. Partendo da tali certi presupposti fattuali il ragionamento seguito dai Giudici territoriali ha coerentemente valorizzato il fatto, ritenuto dimostrato, che ad Aprile 2011 il consulente incaricato della tenuta delle scritture le aveva consegnate a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta avrebbe dovuto consegnarle ad un nuovo professionista; le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che nel corso delle indagini aveva dichiarato di non averle mai ricevute; le stesse dichiarazioni degli imputati, che nell'asserire di avere trasportato le scritture contabili in scatoloni per consegnarle al nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA], ne avevano implicitamente ammesso l'istituzione. Si è, infine, sottolineata l'inverosimiglianza della versione degli imputati per la quale non sarebbe stato redatto nessun atto formale a dimostrazione dell'avvenuta consegna. 3.1 Le censure proposte a riguardo dalla difesa, incentrate sulla rappresentazione di una versione alternativa di prove orali e documentali, del resto esplicitamente evocata nell'atto di ricorso, non fanno altro che richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova assunti nel giudizio e scrutinati logicamente dai Giudici della fase. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).4.La contraddizione tra le sentenze di merito individuata nel sesto motivo di ricorso> relativa all'epoca di occultamento delle scritture/semplicemente non è riscontrabile in esse, poiché gli elementi fattuali inequivocabili e comunemente ritenuti provati nelle due pronunzie sono la certa presenza delle scritture contabili fino ad Aprile 2011 ed il successivo mancato reperimento da parte degli organi fallimentari, dati probatori intorno ai quali ruotano le ulteriori logiche ed esatte argomentazioni esplicative delle ragioni delle conformi decisioni circa la ritenuta integrazione del delitto di bancarotta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture. Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 276916. 5.11 settimo motivo di ricorso trova fondamento, quanto alla critica sulla mancata indagine circa il nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento fallimento - come chiaramente in esso argomentato - nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. 5.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata - e, dunque, la relativa critica è da respingere - poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico. Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407 secondo le quali il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. 6. Non appare accoglibile la censura espressa nell'ottavo motivo circa la mancata qualificazione del fatto ai sensi del'art 217 LF. In proposito occorre osservare che dalle concordi sentenze di merito si ricava come la contabilità fosse stata tenuta regolarmente fino ad Aprile 2011 dal professionista incaricato allo scopo; questi consegnò la documentazione contabile all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e da quel momento se ne persero le tracce, in un periodo in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] esercitava la gestione di fatto della società. Nel quadro probatorio ricostruito risulta chiaramente spiegato/nella pronunzia oggetto di ricorso che, in presenza di un passivo di oltre 1 mln di euro, gli imputati erano gli unici ad avere interesse a far sparire la documentazione allo scopo di impedire la ricostruzione dei movimenti ed eventuali azioni esercitabili dai creditori; tra essi i fornitori presso i quali erano state trovate fatture emesse a carico della società fallita, al contrario non reperite nella contabilità, a testimonianza delle relazioni commerciali intrattenute con essa, dalle quali erano sorte ragioni di credito, che gli imputati hanno inteso nascondere. La pronunzia è in armonia con il solido orientamento seguito da questa Corte quanto all'elemento psicologico del delitto in esame) secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014 Ud. (dep. 23/04/2015 ) Rv. 263242. 7.11 nono motivo, che lamenta la mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena base, appare manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche , rideterminando la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto agli imputati in anni tre di reclusione ie cioè nel minimo edittalejed ha così operato una diminuzione di pena rispetto alla sanzione inflitta in primo grado - di anni quattro e mesi sei di reclusione - che appare coerente con il riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp nella massima estensione, come del resto esplicitato in sentenza, essendo quella irrogata dal primo Giudice la pena ritenuta congrua nel caso concreto mentre. la difesa, con la presente impugnazione, ha sollevato la doglianza mi termini del tutto generici, essendo, quindi, la censura destinata all'inammissibilità. 8.Col decimo motivo ci si duole infondatamente del mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità che sarebbe ravvisabile - a parere dei ricorrenti -per l'assenza di attivo da ripartire. La giustificazione resa sul punto dalla Corte territoriale, secondo la quale l'entità del danno non è stata definita per l'impossibilità di ricostruire le sorti dei cespiti proprio a causa dell'assenza delle scritture, è coerente con quanto più volte ritenuto da questa Corte riguardo alla circostanza attenuante in parola in ipotesi di bancarotta documentale. 8.1.Si è, infatti, chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. In motivazione si è condivisibilmente osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto. (Sez. 5 , Sentenza n. 7888 del 03/12/2018 Ud. (dep. 21/02/2019 ) Rv. 275345. Conformi: N. 19304 del 2013 Rv. 255439; Sez. 5 Sentenza n. 45136 del 27/06/2019 Ud. (dep. 06/11/2019) Rv. 277541. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 36723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris