CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 19926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13747/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresen ta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 172, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] PANICIe [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta no e difend ono; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studiolegale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiPETRACCA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3762/2018 , depositata il26/10/2018, R.G.N. 3360/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3762 del 26 ottobre 2018, decidendo in sede di rinvio a seguito della Cassazione della sentenza della stessa Corte di appello, ha dichiarato la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ordinandone il ripristino. 2. Il giudice di appello in sede di rinvio ha preso atto del fatto che l’inefficacia della cessione di ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] era stata già accertata dalla sentenza della Cassazione che aveva rinviato alla corte di merito al solo fine di verificare se tale inefficacia operasse anche nei confronti dei due lavoratori, Coletti e Sciacca, che dopo la cessione avevano risolto il rapporto di lavoro con il cessionario [OSCURATO:SOCIETA] sottoscrivendo con quella società verbali di conciliazione a tacitazione di ogni ulteriore pretesa. 2.1. Il giudice delrinvio ha ritenuto che l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria non escluda l’interesse ad agire dei lavoratori per ottenere l’accertamento della nullità della cessione di ramo d’azienda nei loro confronti non potendosi ravvisare una risoluzione per mutuo consenso del rapporto in una condotta del lavoratore che abbia sottoscritto una conciliazione con la cessionaria senza tuttavia fare alcun riferimento al rapporto presupposto con la cedente o alle domande azionate nei confronti della stessa. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso con il quale ha chiesto che, correttamente applicando l’art.2112 c.c. la Corte cassi senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma. Tanto induce a qualificare il “controricorso” di [OSCURATO:SOCIETA]. quale ricorso (incidentale). [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il ricorsoVodafone s.p.a. ha censurato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in sede di riassunzione a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per aver quel giudice trascurato di considerare che l’unicità del rapporto di lavoro risultante dalla cessione di ramo di azienda con sostituzione del cessionario al cedente non può restare indifferente alla manifestazione di volontà dei lavoratori espressa nelle forme di cui all’art.2113 c.c. che abbiano in via conciliativa risolto il rapporto di lavoro. Cessato il rapporto che il cessionario con la percezione anche di un incentivo all’esodo viene meno la facoltà di impugnare la cessione atteso che i due lavoratori al momento della proposizione della domanda non erano più dipendenti della cessionaria ed avevano comunque posto in essere un comportamento concludente oggettivamente contrastante con l’azione che poi avevano proposto tesa al ripristino del rapporto di lavoro con la cedente. 5. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato. 5.1. Questa Corte (cfr. Cass. n. 19308 del 07/07/2021 ed ivi ampi richiami di giurisprudenza tra cui pure Cass. n. 5998 del 2019) ha già chiarito che nel contesto della cessione di ramo di azienda "...l'unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c. c.: sicché, accertatane l'invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essererimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale); il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998); pure a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l'altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore), la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacché, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n'è un'altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato; nello stesso senso, è stato ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse a far valere giudizialmente l'insussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda da parte del lavoratore ceduto, nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario e le eventuali vicende risolutive del rapporto con il medesimo, siccome irrilevanti (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25144; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281)". In sostanza il lavoratore ha interesse a veder accertare in giudizio che nel complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d' azienda, e che perciò, in difetto del suo consenso, il trasferimento nei suoi confronti è inefficace in quanto non è indifferente quale sia il creditore della prestazione retributiva ed il mutamento della persona del debitore - datore di lavoro può incidere sul livello di garanzia offerte a tutela dei suoi diritti. Si tratta di interesse che non viene meno in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, e neppure per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario (cfr. Cass. 05/07/2021 n. 18948). 6. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], così deve qualificarsi il controricorso depositato, deve essere dichiarato inammissibile non avendo la società alcun concreto interesse all’accertamento nella controversia residuata tra le parti che ha visto già accertata la inefficacia della cessione ed è limitata alla sola sua opponibilità ai due lavoratori odierni controricorrenti. 7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato mentre l’incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese tra [OSCURATO:SOCIETA] e i lavoratori e tra le due società posto che non sono state opposte difese all’incidentale. [OSCURATO:SOCIETA]. deve invece essere condannata al pagamento delle spese in favore dei due lavoratori che, distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori e tra ledue società. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p