Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 12514/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24737/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che l a rappresenta e difende ex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvoca ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'A PPELLO di SALERNO n. 290/2018depositata il 02/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- In controversia concernente l’opposizione proposta dall’Università degli Studi di Salerno e da [OSCURATO:PERSONA] SPA al decreto ingiuntivo n.406/1998, emesso dal Tribunale di Salerno per la somma di lire 107.321.599=, oltre interessi a vario titolo, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale, in parziale accoglimento, revocò ildecreto ingiuntivo e condannò l’Università e [OSCURATO:PERSONA] SPA al pagamento, in solido, dell’importo di euro 55.426,98, oltre interessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], subentrata a [OSCURATO:PERSONA] SPA, proposero separate impugnazioni e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello condizionato.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 2/3/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Università, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per inesistenza della notifica del gravame nei suoi confronti.

Ha rilevato la Corte territoriale che la parte notificante, dopo avere notificato senza esito l’atto di appello dal quale era, comunque, evincibile il nuovo studio del legale di parte convenuta, aveva atteso alcuni mesi per chiedere di essere rimessa in termini per la rinnovazione dell’atto, laddove avrebbe dovuto farsi parte diligente e riprendere immediatamente il processo notificatorio, richiamando, all’uopo, Cass. Sez.

U. n. 17352/2009.

Ha, inoltre, ritenuto inammissibile l’appello incidentale svolto dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorso, avendo rilevato che questa si era costituita tardivamente, in violazione dei termini stabiliti dall’art.166 cod.proc.civ.; ha, infine, dichiarato assorbito l’appello condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, seguiti da memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso e memoria. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1. - Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.331 cod.proc.civ.

La ricorrente denuncia la erroneità della sentenza impugnata per essersi la Corte di appello limitata ad affermare l’inesistenza della notifica del gravame al procuratore costituito dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], senza prendere in considerazione e nulla motivare sul fatto che la notifica nei confronti dell’altra appellata e litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] SPA (ora [OSCURATO:SOCIETA]) fosse andata a buon fine.

La ricorrente sostiene che il caso in esame rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art.331 cod.proc.civ., il quale prevede che il giudice, anche d’ufficio, debba provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o in cause tra loro dipendenti, non sia stata impugnata nei confronti di tutte, fissando un termine per l’esecuzione dell’adempimento solo al cui inutile spirare consegue l’inammissibilità dell’impugnazione.

Assume che legittimamente la Corte di merito aveva concesso in un primo momento un termine per la rinotifica (eseguita), mentre non era da ritenersi legittim a la successiva revoca della concessione del termine e la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello.

Assume anche che le cause erano dipendenti. 2.2.-Il motivo è fondato e va accolto. 2.3.- Il disposto dell’art. 331 cod.proc.civ., laddove fa riferimento alla mancata proposizione dell’impugnazione nei confronti di taluna delle parti è stato interpretato in senso ampio, ossia come riferibile anche al caso in cui l’impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i litisconsorti, ma la notifica non sia andata a buon fine.

Si è osservato, infatti, che, nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento […] deve trovare applicazione l'art.331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass. Sez.

U. n.14124/201 0; conf. , Cass. n. 8727/2011; Cass. n. 20501/2015).

Né può dubitarsi del fatto che si tratti di litisconsorzio necessario: l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta (nel senso suindicato) nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, per cui la sentenza va cassata con rinvio (Cass. n.1535/2010; Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790/2019). 2.4.- Nella specie sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:SOCIETA] erano state parti nel giudizio di primo grado, ed anzi vi era controversia sull’identificazione del soggetto passivamente legittimato a fronte della pretesa avanzata in giudizio dall’Università, per cui vi era anche una evidente dipendenza di cause.

Del resto, la Corte d’appello aveva riconosciuto tale inscindibilità di posizioni, avendo disposto la rinotifica dell’appello ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], salvo poi a revocare ‒ del tutto illegittimamente, in violazione dell’art. 331 cod.proc.civ. ‒ la relativa ordinanza. 3.– Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art.330 cod.proc.civ., è assorbito. 4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

P.Q.M. - Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24737/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che l a rappresenta e difende ex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvoca ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'A PPELLO di SALERNO n. 290/2018depositata il 02/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- In controversia concernente l’opposizione proposta dall’Università degli Studi di Salerno e da [OSCURATO:PERSONA] SPA al decreto ingiuntivo n.406/1998, emesso dal Tribunale di Salerno per la somma di lire 107.321.599=, oltre interessi a vario titolo, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale, in parziale accoglimento, revocò ildecreto ingiuntivo e condannò l’Università e [OSCURATO:PERSONA] SPA al pagamento, in solido, dell’importo di euro 55.426,98, oltre interessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], subentrata a [OSCURATO:PERSONA] SPA, proposero separate impugnazioni e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello condizionato. La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 2/3/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Università, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per inesistenza della notifica del gravame nei suoi confronti. Ha rilevato la Corte territoriale che la parte notificante, dopo avere notificato senza esito l’atto di appello dal quale era, comunque, evincibile il nuovo studio del legale di parte convenuta, aveva atteso alcuni mesi per chiedere di essere rimessa in termini per la rinnovazione dell’atto, laddove avrebbe dovuto farsi parte diligente e riprendere immediatamente il processo notificatorio, richiamando, all’uopo, Cass. Sez. U. n. 17352/2009. Ha, inoltre, ritenuto inammissibile l’appello incidentale svolto dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorso, avendo rilevato che questa si era costituita tardivamente, in violazione dei termini stabiliti dall’art.166 cod.proc.civ.; ha, infine, dichiarato assorbito l’appello condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, seguiti da memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso e memoria. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. - Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.331 cod.proc.civ. La ricorrente denuncia la erroneità della sentenza impugnata per essersi la Corte di appello limitata ad affermare l’inesistenza della notifica del gravame al procuratore costituito dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], senza prendere in considerazione e nulla motivare sul fatto che la notifica nei confronti dell’altra appellata e litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] SPA (ora [OSCURATO:SOCIETA]) fosse andata a buon fine. La ricorrente sostiene che il caso in esame rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art.331 cod.proc.civ., il quale prevede che il giudice, anche d’ufficio, debba provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o in cause tra loro dipendenti, non sia stata impugnata nei confronti di tutte, fissando un termine per l’esecuzione dell’adempimento solo al cui inutile spirare consegue l’inammissibilità dell’impugnazione. Assume che legittimamente la Corte di merito aveva concesso in un primo momento un termine per la rinotifica (eseguita), mentre non era da ritenersi legittim a la successiva revoca della concessione del termine e la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello. Assume anche che le cause erano dipendenti. 2.2.-Il motivo è fondato e va accolto. 2.3.- Il disposto dell’art. 331 cod.proc.civ., laddove fa riferimento alla mancata proposizione dell’impugnazione nei confronti di taluna delle parti è stato interpretato in senso ampio, ossia come riferibile anche al caso in cui l’impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i litisconsorti, ma la notifica non sia andata a buon fine. Si è osservato, infatti, che, nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento […] deve trovare applicazione l'art.331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass. Sez. U. n.14124/201 0; conf. , Cass. n. 8727/2011; Cass. n. 20501/2015). Né può dubitarsi del fatto che si tratti di litisconsorzio necessario: l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta (nel senso suindicato) nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, per cui la sentenza va cassata con rinvio (Cass. n.1535/2010; Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790/2019). 2.4.- Nella specie sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:SOCIETA] erano state parti nel giudizio di primo grado, ed anzi vi era controversia sull’identificazione del soggetto passivamente legittimato a fronte della pretesa avanzata in giudizio dall’Università, per cui vi era anche una evidente dipendenza di cause. Del resto, la Corte d’appello aveva riconosciuto tale inscindibilità di posizioni, avendo disposto la rinotifica dell’appello ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], salvo poi a revocare ‒ del tutto illegittimamente, in violazione dell’art. 331 cod.proc.civ. ‒ la relativa ordinanza. 3.– Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art.330 cod.proc.civ., è assorbito. 4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno,
Decreto Cassazione n. 12514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris