CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46789/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza del 22 febbraio 2018 del Giudice di pace di Acireale che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto dalle imputazioni di ingiuria e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, sofferto da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per avere il Tribunale riformato la sentenza assolutoria di primo grado emettendo una sentenza di condanna agli effetti civili senza rinnovare le prove dichiarative ritenute decisive ai fini dell'affermazione di penale responsabilità. Mentre il Giudice di pace aveva ritenuto non attendibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa e la deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni della Licciardello fossero riscontrate da quelle del Signore. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, doveva trovare applicazione anche se la sentenza di condanna era limitata agli effetti civili. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha motivato la assoluzione dell'imputato ritenendo che la persona offesa e suo marito [OSCURATO:PERSONA] non fossero attendibili. Il Tribunale ha invece ribaltato la decisione del Giudice di pace e ha affermato la penale responsabilità del Fischetti ritenendo attendibili le deposizioni testimoniali della Licciardello e del Signore. Il Tribunale non ha, tuttavia, proceduto alla rinnovazione dell'esame dei testi. 3.2. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Edu non è rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta «deprivato» rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto privato dell'audizione diretta dei testimoni già esaminati nel precedente grado di giudizio, la cui attendibilità intrinseca viene rivalutata senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte Edu, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Le Sezioni Unite hanno affermato che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne e hanno affermato la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive, anche nei casi in cui la riforma della sentenza assolutoria sia effettuata ai soli effetti civili (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Tale principio è stato successivamente esteso dalle Sezioni Unite ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Il giudice d'appello è comunque tenuto ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa tra proscioglimento e condanna (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272431). 4. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale, che ha riformato la sentenza assolutoria del Giudice di pace affermando, sia pure ai soli effetti civili, la penale responsabilità del Fischetti, ritenendo attendibili le deposizioni della Licciardello e del Signore, non ha rispettato i suddetti principi e deve essere annullata e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così d