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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 1993

Cassazione n. 36201/2021

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/06/2020 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2020, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente alla illecita detenzione e cessione, in data immediatamente anteriore al 20 febbraio 2018, di 23.093,29 grammi di marijuana, custoditi in parte in un trolley, per complessivi 20.078,70 grammi, e in parte in una borsa di telo tipo shopper, per complessivi 3.014,99 grammi, e gli aveva irrogato la pena di quattro anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa, previa applicazione della diminuente per il rito e ritenuto il vincolo per la continuazione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della responsabilità per l'intero quantitativo di stupefacente in contestazione.

Si deduce che erronea è la valutazione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto riferibile al ricorrente la disponibilità dell'intero quantitativo di droga, anche di quello custodito nel trolley, nonostante il rinvenimento di un'unica impronta del medesimo e sulla sola confezione contenuta nella borsa tipo shopper, ossia quella contenente il minor quantitativo di droga.

Si osserva, inoltre, che l'impronta non costituisce prova decisiva e sufficiente nemmeno in relazione alla detenzione e cessione del quantitativo di marijuana detenuto nella borsa tipo shopper, sia perché sull'involucro sono state rinvenute anche altre sei impronte di non riferibili al ricorrente, sia perché il segno attribuibile a quest'ultimo, per come posizionato, può dimostrare solo il toccamento del lembo iniziale del tessuto di plastica, e non certo del sacco o del nastro adesivo utilizzato per l'imballaggio.

Si rappresenta, ancora, che l'inferenza secondo cui il quantitativo di marijuana rinvenuto nel trolley sarebbe riferibile al ricorrente in conseguenza della attribuibilità allo stesso del quantitativo di sostanza custodita nella borsa tipo shopper è contrastata, sotto il profilo logico, dal fatto che le due partite di droga, trovate entrambe nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], erano pervenute a quest'ultimo in momenti diversi, avevano una composizione qualitativa diversa, con ben diverse concentrazioni di principio attivo, ed erano custodite con modalità ----\ \J diverse, una in un involucro di cellophane con valvola di aspirazione per sottovuoto, l'altra in un involucro di pellicola trasparente da alimenti assicurata da nastro di imballaggio.

Si aggiunge che la prospettazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], la mattina della perquisizione, per prelevare il trolley, si recò nell'appartamento dove abitava il ricorrente, è basata su una congettura, non su un'osservazione diretta, e che congetture sono anche le inferenze tratte dalle conversazioni intercettate.

Si segnala, in particolare, che nessun contatto o riferimento diretto ed esplicito ad [OSCURATO:PERSONA] è effettuato nelle conversazioni, salvo che per una visita in carcere a [OSCURATO:PERSONA], e che, anzi, dalle intercettazioni emerge come quest'ultimo e la fidanzata avessero più canali di rifornimento per la droga.

Si evidenzia, ancora, che l'affermazione di collegamenti tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], altra persona le cui impronte sono state rinvenute sul pacco contenente la droga posto all'interno della borsa tipo shopper, è frutto di mere suggestioni, ritenute prive di valore anche dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Le censure formulate nel ricorso contestano l'affermazione della responsabilità dell'imputato con riferimento alla detenzione di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, del tipo marijuana, custodita per 20.078,70 grammi in un trolley, e per 3.014,99 grammi in una borsa di telo tipo shopper, o, in subordine, quanto meno con riferimento alla partita rinvenuta nel trolley, deducendo, in relazione al quantitativo presente nella borsa tipo shopper, la scarsa significatività della presenza di un'impronta del ricorrente sulla busta contenente la droga, data la presenza, su questa, di almeno altre sei impronte sicuramente riferibili ad altri, e, quanto al primo quantitativo, l'assenza di elementi indiziari affidabili.

2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto attribuibile la detenzione di entrambe le partite di marijuana all'odierno ricorrente, tutte e due rinvenute e sequestrate a casa di altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una serie di indizi analiticamente esposti.

La Corte d'appello, precisamente, quanto alla riferibilità della detenzione della marijuana custodita nella borsa di telo tipo shopper, valorizza innanzitutto il dato dell'impronta digitale del ricorrente sulla busta contenente la droga.

A tal proposito, premette che l'impronta è sicuramente riferibile al ricorrente perché ha consentito il riscontro sul singolo frammento di sedici punti uguali per forma e posizione, così come richiede la giurisprudenza di legittimità.

Evidenzia, poi, che il dato in questione è particolarmente significativo perché l'impronta non è stata rinvenuta sull'esterno della borsa shopper, bensì proprio sulla «pellicola trasparente, lembo iniziale» dentro la quale era conservata la marijuana.

Ai fini dell'attribuzione al ricorrente della detenzione della droga, sia di quella contenuta nella borsa di telo tipo shopper, sia di quella contenuta nel trolley, vengono anche evidenziati i plurimi contatti tra il ricorrente e il precisato [OSCURATO:PERSONA], ovvero persone a questo vicine, in epoca contestuale, anteriore e successiva al 20 febbraio 2018, data del rinvenimento e del sequestro dello stupefacente.Per quanto riguarda i contatti concomitanti al sequestro, si segnala, in particolare, che: a) la mattina del 19 febbraio 2018, alle ore 11,30, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si incontrò con [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione di quest'ultimo; b) durante la conversazione occorsa nell'occasione, e sottoposta ad intercettazione tra presenti, i due pongono in essere una trattativa, nel corso della quale Osmani chiede «cinquanta», Chicco offre «trenta», e poi, al risposta negativa del primo, dice di voler «vedere», infine i colloquianti si accordano per incontrarsi alle ore 17,30; c) alle ore 17,20 del 19 febbraio 2018, Chicco viene visto raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cognata di Osmani, e luogo abitualmente frequentato sia da questi sia da Chicco, e permanervi circa 10 minuti; d) alle ore 6,38 della mattina del 20 febbraio 2018, Chicco esce di casa e alle ore 6,45 il suo cellulare aggancia la cella della zona dove si trova l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]; e) alle ore 7,20 della medesima mattina, Chicco viene controllato mentre rientra a casa con l'auto dalla quale estrae una valigia tipo trolley che porta a casa; f) subito dopo, la polizia procede a perquisizione nell'abitazione di Chicco e rinviene sia il trolley, sia la borsa tipo shopper, entrambi contenenti la marijuana, uno accanto all'altro, nei pressi della porta di ingresso; g) molto verosimilmente Chicco quella mattina ha parlato proprio con Osmani, perché, appena ritornato a casa, riferisce alla convivente di avere appreso che tale [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la polizia, e che «come conseguenza gli chiuderanno la pizzeria» e Osmani, appunto, è gestore di una pizzeria.

Con riferimento ai rapporti tra Osmani e Chicco in epoca anteriore al sequestro, si rappresenta che: a) Osmani è titolare di un esercizio di vendita di pizza al taglio precedentemente gestito da Chicco; b) secondo un'annotazione di servizio della polizia giudiziaria, il 19 dicembre 2016 Chicco accompagnava Osmani nella pizzeria indicata, e poi Osmani, insieme al padre, si recava in zona di campagna, dove rovistava tra i cespugli, per poi allontanarsi, in un luogo in cui subito dopo la polizia rinveniva numerosi vasi in vetro, alcuni dei quali contenenti riso e tappi avvolti con del nastro marrone, secondo un tipico metodo usato per interrare sostanze stupefacenti.

Relativamente al periodo successivo al sequestro, si evidenzia che: a) secondo quanto emerge da una conversazione intercettata il 6 marzo 2018, la convivente di Chicco e tale [OSCURATO:PERSONA] decidono di recarsi il giorno successivo nella «pizzeria» per recuperare «almeno venti pezzi in conto vendita»; b) secondo quanto emerge da una conversazione intercettate il giorno successivo, la convivente di Chicco e [OSCURATO:PERSONA], parlano di ricevere qualcosa dal soggetto della «pizzeria» e la convivente di Chicco precisa: «sì di solito lui aveva abbastanza»; c) secondo quanto emerge da una conversazione intercettata il 19 marzo 2018, un terzo riferisce a [OSCURATO:PERSONA] che la convivente di Chicco si è recata nella pizzeria precedentemente gestita da quest'ultimo e ha detto «al ragazzo che sta lavorando lì, che se non gli avesse dato la roba, lei sarebbe andata a spifferare tutto»; d) secondo quanto emerge da una ulteriore conversazione telefonica, Osmani si è accordato con altra persona per rendere visita in carcere a Chicco.

Infine, si rileva che un elemento indicativo, seppure non decisivo, per ritenere che il ricorrente si sia procurato contestualmente sia la droga contenuta nella borsa tipo shopper, sia la droga contenuta nel trolley è desumibile dalla trattativa del 19 febbraio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], siccome quest'ultimo, dopo una precedente trattativa alle ore 14,13, prenota un kg. di marijuana alle ore 18,59, recandosi a casa di Chicco.

Si osserva, precisamente, che Chicco, se avesse avuto la disponibilità della droga contenuta nella borsa tipo shopper già la sera del 19 febbraio, in quanto pari a 3.014,99 grammi, avrebbe potuto effettuare la consegna di un kg. di marijuana in quella occasione, senza dover rimandare al giorno successivo.

La sentenza di primo grado, inoltre, evidenzia che sono state rinvenute le impronte di [OSCURATO:PERSONA] sia sull'involucro di plastica rivestente il pacco contenente droga custodito nella borsa tipo shopper, sia sull'involucro di plastica rivestente il pacco contenente droga custodito nel trolley, e che risultano contatti tra quest'ultimo ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in particolare perché in data 3 agosto 2017 l'utenza cellulare in uso a Metushi risulta aver contattato l'utenza intestata al padre di Osmani ed in uso a quest'ultimo.

2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, che riferiscono al ricorrente la detenzione di entrambe le partite di marijuana, e cioè sia di quella contenuta nella borsa tipo shopper, sia di quella contenuta nel trolley, risultano correttamente motivate.

Invero, per quanto concerne la partita di droga contenuta nella borsa tipo shopper, l'impronta digitale di Osmani sulla «pellicola trasparente, lembo iniziale» dentro la quale era conservata la marijuana costituisce indizio altamente significativo, ed è stato valutato unitamente al complessivo contesto dei rapporti del medesimo con [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è stato trovato lo stupefacente, analiticamente descritti nella sentenza impugnata.

Ed infatti, non solo non è fornita alcuna spiegazione circa la presenza dell'impronta digitale del ricorrente sulla busta trasparente contenente oltre 3 kg. di droga, ma la sentenza impugnata, da un lato, sulla base di molteplici emergenze, si fa carico di descrivere i rapporti tra Osmani e Chicco come esistenti da lungo tempo e concernenti il traffico di droga, e, dall'altro, illustra specificamente la trattativa avvenuta il giorno precedente il sequestro, nel corso della quale, significativamente, il ricorrente si pone quale cedente e Chicco quale acquirente.Relativamente alla partita di droga contenuta nel trolley, poi, deve escludersi qualunque vizio di motivazione, in particolare, in considerazione: a) del tenore dei contatti tra Osmani e Chicco il giorno precedente al sequestro; b) del viaggio mattutino di Chicco il giorno del sequestro fino alla zona in cui si trovava l'abitazione abitualmente frequentata da Osmani e dove i due si erano incontrati il giorno precedente, dopo aver concordato di «vedere» quanto doveva essere ceduto; c) del ritorno a casa, pochi minuti dopo, di Chicco con il trolley contenente 20.078,70 grammi di marijuana.

3. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/06/2020 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2020, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente alla illecita detenzione e cessione, in data immediatamente anteriore al 20 febbraio 2018, di 23.093,29 grammi di marijuana, custoditi in parte in un trolley, per complessivi 20.078,70 grammi, e in parte in una borsa di telo tipo shopper, per complessivi 3.014,99 grammi, e gli aveva irrogato la pena di quattro anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa, previa applicazione della diminuente per il rito e ritenuto il vincolo per la continuazione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della responsabilità per l'intero quantitativo di stupefacente in contestazione. Si deduce che erronea è la valutazione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto riferibile al ricorrente la disponibilità dell'intero quantitativo di droga, anche di quello custodito nel trolley, nonostante il rinvenimento di un'unica impronta del medesimo e sulla sola confezione contenuta nella borsa tipo shopper, ossia quella contenente il minor quantitativo di droga. Si osserva, inoltre, che l'impronta non costituisce prova decisiva e sufficiente nemmeno in relazione alla detenzione e cessione del quantitativo di marijuana detenuto nella borsa tipo shopper, sia perché sull'involucro sono state rinvenute anche altre sei impronte di non riferibili al ricorrente, sia perché il segno attribuibile a quest'ultimo, per come posizionato, può dimostrare solo il toccamento del lembo iniziale del tessuto di plastica, e non certo del sacco o del nastro adesivo utilizzato per l'imballaggio. Si rappresenta, ancora, che l'inferenza secondo cui il quantitativo di marijuana rinvenuto nel trolley sarebbe riferibile al ricorrente in conseguenza della attribuibilità allo stesso del quantitativo di sostanza custodita nella borsa tipo shopper è contrastata, sotto il profilo logico, dal fatto che le due partite di droga, trovate entrambe nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], erano pervenute a quest'ultimo in momenti diversi, avevano una composizione qualitativa diversa, con ben diverse concentrazioni di principio attivo, ed erano custodite con modalità ----\ \J diverse, una in un involucro di cellophane con valvola di aspirazione per sottovuoto, l'altra in un involucro di pellicola trasparente da alimenti assicurata da nastro di imballaggio. Si aggiunge che la prospettazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], la mattina della perquisizione, per prelevare il trolley, si recò nell'appartamento dove abitava il ricorrente, è basata su una congettura, non su un'osservazione diretta, e che congetture sono anche le inferenze tratte dalle conversazioni intercettate. Si segnala, in particolare, che nessun contatto o riferimento diretto ed esplicito ad [OSCURATO:PERSONA] è effettuato nelle conversazioni, salvo che per una visita in carcere a [OSCURATO:PERSONA], e che, anzi, dalle intercettazioni emerge come quest'ultimo e la fidanzata avessero più canali di rifornimento per la droga. Si evidenzia, ancora, che l'affermazione di collegamenti tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], altra persona le cui impronte sono state rinvenute sul pacco contenente la droga posto all'interno della borsa tipo shopper, è frutto di mere suggestioni, ritenute prive di valore anche dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Le censure formulate nel ricorso contestano l'affermazione della responsabilità dell'imputato con riferimento alla detenzione di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, del tipo marijuana, custodita per 20.078,70 grammi in un trolley, e per 3.014,99 grammi in una borsa di telo tipo shopper, o, in subordine, quanto meno con riferimento alla partita rinvenuta nel trolley, deducendo, in relazione al quantitativo presente nella borsa tipo shopper, la scarsa significatività della presenza di un'impronta del ricorrente sulla busta contenente la droga, data la presenza, su questa, di almeno altre sei impronte sicuramente riferibili ad altri, e, quanto al primo quantitativo, l'assenza di elementi indiziari affidabili. 2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto attribuibile la detenzione di entrambe le partite di marijuana all'odierno ricorrente, tutte e due rinvenute e sequestrate a casa di altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una serie di indizi analiticamente esposti. La Corte d'appello, precisamente, quanto alla riferibilità della detenzione della marijuana custodita nella borsa di telo tipo shopper, valorizza innanzitutto il dato dell'impronta digitale del ricorrente sulla busta contenente la droga. A tal proposito, premette che l'impronta è sicuramente riferibile al ricorrente perché ha consentito il riscontro sul singolo frammento di sedici punti uguali per forma e posizione, così come richiede la giurisprudenza di legittimità. Evidenzia, poi, che il dato in questione è particolarmente significativo perché l'impronta non è stata rinvenuta sull'esterno della borsa shopper, bensì proprio sulla «pellicola trasparente, lembo iniziale» dentro la quale era conservata la marijuana. Ai fini dell'attribuzione al ricorrente della detenzione della droga, sia di quella contenuta nella borsa di telo tipo shopper, sia di quella contenuta nel trolley, vengono anche evidenziati i plurimi contatti tra il ricorrente e il precisato [OSCURATO:PERSONA], ovvero persone a questo vicine, in epoca contestuale, anteriore e successiva al 20 febbraio 2018, data del rinvenimento e del sequestro dello stupefacente.Per quanto riguarda i contatti concomitanti al sequestro, si segnala, in particolare, che: a) la mattina del 19 febbraio 2018, alle ore 11,30, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si incontrò con [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione di quest'ultimo; b) durante la conversazione occorsa nell'occasione, e sottoposta ad intercettazione tra presenti, i due pongono in essere una trattativa, nel corso della quale Osmani chiede «cinquanta», Chicco offre «trenta», e poi, al risposta negativa del primo, dice di voler «vedere», infine i colloquianti si accordano per incontrarsi alle ore 17,30; c) alle ore 17,20 del 19 febbraio 2018, Chicco viene visto raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cognata di Osmani, e luogo abitualmente frequentato sia da questi sia da Chicco, e permanervi circa 10 minuti; d) alle ore 6,38 della mattina del 20 febbraio 2018, Chicco esce di casa e alle ore 6,45 il suo cellulare aggancia la cella della zona dove si trova l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]; e) alle ore 7,20 della medesima mattina, Chicco viene controllato mentre rientra a casa con l'auto dalla quale estrae una valigia tipo trolley che porta a casa; f) subito dopo, la polizia procede a perquisizione nell'abitazione di Chicco e rinviene sia il trolley, sia la borsa tipo shopper, entrambi contenenti la marijuana, uno accanto all'altro, nei pressi della porta di ingresso; g) molto verosimilmente Chicco quella mattina ha parlato proprio con Osmani, perché, appena ritornato a casa, riferisce alla convivente di avere appreso che tale [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la polizia, e che «come conseguenza gli chiuderanno la pizzeria» e Osmani, appunto, è gestore di una pizzeria. Con riferimento ai rapporti tra Osmani e Chicco in epoca anteriore al sequestro, si rappresenta che: a) Osmani è titolare di un esercizio di vendita di pizza al taglio precedentemente gestito da Chicco; b) secondo un'annotazione di servizio della polizia giudiziaria, il 19 dicembre 2016 Chicco accompagnava Osmani nella pizzeria indicata, e poi Osmani, insieme al padre, si recava in zona di campagna, dove rovistava tra i cespugli, per poi allontanarsi, in un luogo in cui subito dopo la polizia rinveniva numerosi vasi in vetro, alcuni dei quali contenenti riso e tappi avvolti con del nastro marrone, secondo un tipico metodo usato per interrare sostanze stupefacenti. Relativamente al periodo successivo al sequestro, si evidenzia che: a) secondo quanto emerge da una conversazione intercettata il 6 marzo 2018, la convivente di Chicco e tale [OSCURATO:PERSONA] decidono di recarsi il giorno successivo nella «pizzeria» per recuperare «almeno venti pezzi in conto vendita»; b) secondo quanto emerge da una conversazione intercettate il giorno successivo, la convivente di Chicco e [OSCURATO:PERSONA], parlano di ricevere qualcosa dal soggetto della «pizzeria» e la convivente di Chicco precisa: «sì di solito lui aveva abbastanza»; c) secondo quanto emerge da una conversazione intercettata il 19 marzo 2018, un terzo riferisce a [OSCURATO:PERSONA] che la convivente di Chicco si è recata nella pizzeria precedentemente gestita da quest'ultimo e ha detto «al ragazzo che sta lavorando lì, che se non gli avesse dato la roba, lei sarebbe andata a spifferare tutto»; d) secondo quanto emerge da una ulteriore conversazione telefonica, Osmani si è accordato con altra persona per rendere visita in carcere a Chicco. Infine, si rileva che un elemento indicativo, seppure non decisivo, per ritenere che il ricorrente si sia procurato contestualmente sia la droga contenuta nella borsa tipo shopper, sia la droga contenuta nel trolley è desumibile dalla trattativa del 19 febbraio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], siccome quest'ultimo, dopo una precedente trattativa alle ore 14,13, prenota un kg. di marijuana alle ore 18,59, recandosi a casa di Chicco. Si osserva, precisamente, che Chicco, se avesse avuto la disponibilità della droga contenuta nella borsa tipo shopper già la sera del 19 febbraio, in quanto pari a 3.014,99 grammi, avrebbe potuto effettuare la consegna di un kg. di marijuana in quella occasione, senza dover rimandare al giorno successivo. La sentenza di primo grado, inoltre, evidenzia che sono state rinvenute le impronte di [OSCURATO:PERSONA] sia sull'involucro di plastica rivestente il pacco contenente droga custodito nella borsa tipo shopper, sia sull'involucro di plastica rivestente il pacco contenente droga custodito nel trolley, e che risultano contatti tra quest'ultimo ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in particolare perché in data 3 agosto 2017 l'utenza cellulare in uso a Metushi risulta aver contattato l'utenza intestata al padre di Osmani ed in uso a quest'ultimo. 2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, che riferiscono al ricorrente la detenzione di entrambe le partite di marijuana, e cioè sia di quella contenuta nella borsa tipo shopper, sia di quella contenuta nel trolley, risultano correttamente motivate. Invero, per quanto concerne la partita di droga contenuta nella borsa tipo shopper, l'impronta digitale di Osmani sulla «pellicola trasparente, lembo iniziale» dentro la quale era conservata la marijuana costituisce indizio altamente significativo, ed è stato valutato unitamente al complessivo contesto dei rapporti del medesimo con [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è stato trovato lo stupefacente, analiticamente descritti nella sentenza impugnata. Ed infatti, non solo non è fornita alcuna spiegazione circa la presenza dell'impronta digitale del ricorrente sulla busta trasparente contenente oltre 3 kg. di droga, ma la sentenza impugnata, da un lato, sulla base di molteplici emergenze, si fa carico di descrivere i rapporti tra Osmani e Chicco come esistenti da lungo tempo e concernenti il traffico di droga, e, dall'altro, illustra specificamente la trattativa avvenuta il giorno precedente il sequestro, nel corso della quale, significativamente, il ricorrente si pone quale cedente e Chicco quale acquirente.Relativamente alla partita di droga contenuta nel trolley, poi, deve escludersi qualunque vizio di motivazione, in particolare, in considerazione: a) del tenore dei contatti tra Osmani e Chicco il giorno precedente al sequestro; b) del viaggio mattutino di Chicco il giorno del sequestro fino alla zona in cui si trovava l'abitazione abitualmente frequentata da Osmani e dove i due si erano incontrati il giorno precedente, dopo aver concordato di «vedere» quanto doveva essere ceduto; c) del ritorno a casa, pochi minuti dopo, di Chicco con il trolley contenente 20.078,70 grammi di marijuana. 3. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament