CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale loro ascritto quali soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA], fallita il 13 giugno 2013 (capo B); ha confermato, inoltre, la condanna del secondo anche per il reato di cui all'art. 220 legge fall. per l'inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 16, comma primo, n. 3, legge fall. (capo A); mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza del reato di cui all'art.220 legge fall., sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della sentenza di fallimento inoltrata a un indirizzo ove da tempo egli non risiedeva più, tanto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, si è proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, senza svolgere ulteriori ricerche. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice documentale. Contestano, sotto il profilo oggettivo, la ricostruzione operata dal giudice di merito circa gli appalti svolti e la valutazione dei beni ammortizzabili; affermano, inoltre, l'assenza di prova sull'elemento soggettivo del reato. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A). Nel resto i ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo che riguarda il reato di cui all'art. 220 legge fall, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], non è inammissibile. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA], quale socio amministratore della fallita, di non aver ottemperato all'obbligo di depositare presso la cancelleria del Tribunale di Palermo i bilanci e le altre scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, come ordinato con la sentenza dichiarativa di fallimento. Ai sensi dell'art. 16, comma primo, n. 3, legge fall., il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni. L'insorgere dell'obbligo (e la possibilità di ipotizzare l'illecito) deriva dalla effettiva e rituale comunicazione della sentenza al fallito, con esclusione di ogni equipollente o di presunzione di conoscenza (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 46796 del 14/10/2021, Ricciotti, Rv. 282382 - 01). Nella specie la sentenza dichiarativa di fallimento del 13 giugno 2013, depositata il 17 giugno 2013, è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] il successivo 19 giugno, "al suo indirizzo di via Salso n. 54, ove lo stesso non risultava più abitare, quindi veniva effettuato il deposito presso la casa comunale il 4 luglio 2013" (cfr. sentenza di primo grado). Alla luce di tanto, il motivo di ricorso in esame non è manifestamente infondato, sicché, in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di sospensioni, il termine prescrizionale è decorso il 13 dicembre 2020. 3. Esula dal novero dei vizi consentiti quanto dedotto con il secondo motivo, concernente l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B). I ricorrenti contestano la valutazione del materiale probatorio e sostengono che le prove raccolte dimostrerebbero l'assunto difensivo circa i crediti maturati per i contratti di appalto e il valore dei beni ammortizzabili. Tuttavia la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil