CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 33143/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16039/2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in WhistableCanterbury Road 18-20, [OSCURATO:PERSONA], CT5 4EY, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via della Giuliana n. 73. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 636/2022 del Tribunale di Roma, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95elegge domicilio, come da procura in atti. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 22.6.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diRoma - decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo fallimento - ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza dichiarativa del fallimento n.682/2022 emessa dal Tribunale di Roma. 2. La [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti presentato innanzi al Tribunale di Cagliari un’istanza per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente revocata. A seguito di tale revoca, la Procura della Repubblica aveva chie sto pertanto la dichiarazione di fallimento della detta società, sostenendo che quest’ultima era nel frattempo decaduta da buona parte delle rateizzazioni dei debiti erariali. Il Tribunale di Cagliari aveva tuttavia ritenutola propria incompetenza territoriale, rilevando che già in data 21.1.2019 la [OSCURATO:PERSONA] avevatrasferito la propria sede secondaria (l’unica rappresentanza italiana) da Cagliari a Roma.Il giudizio era dunque proseguito dinanzi al Tribunale di Roma, ove la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita, deducendo l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. 3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 682/22 del 21.12.2022, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano, accertava la natura di imprenditore commerciale della societàdebitrice e la sussistenza del debito tributario e ne dichiaravapertanto il fallimento. 4. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamoinnanzi alla Corte di appello di Roma e quest’ultima osservava e rilevava che: (i) «Infondato appare il motivo relativo al “travisamento dei fatti e degli atti di causa infondatezza della sentenza)” dedotto sul presupposto erroneo che la [OSCURATO:PERSONA] LTD non potesse essere qualificata come imprenditore commerciale autonomo ma soltanto branch di società estera senza alcuna autonomia giuridica, avendo sostenuto la reclamante che, dopo l’uscita del [OSCURATO:PERSONA] dalla Unione europea, non sarebbe stato possibile “alle società di diritto UK di operare nel territorio italiano nel settore della attività di fornitura lavoro temporaneo”; (ii) come rilevato invece correttamente dal T ribunale, “La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile al fallimento in quanto si è accertato che l’attività esercitata ha ad oggetto il lavoro interinale, la fornitura di risorse umane e la gestione delle attività inerenti le risorse umane, sicché essa risulta tra quelle di cui all’art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all’art. 1 l.f.”; (iii) neanche l’uscita del [OSCURATO:PERSONA] dalla Unione europea risultava aver inciso sull’attività in Italia della società debitrice , che aveva continuato ad operare in Italia, concludendo transazioni commerciali con terzi, come si deducevaanche dai movimenti del relativo conto corrente in atti, ed avendo la detta società instaura to giudizi e deposita to anche un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. proprio sul dichiarato presupposto della natura soggettiva di imprenditore commerciale; (iv) in relazione all’insolvenza e, specificatamente, al profilo della consistenza dell’attivo patrimoniale, i crediti era no stat i considerat i in maggior parte , nella nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019, come “difficili da recuperare”, con conseguente “insostenibilità” dei “debiti erariali e previdenziali” e con l ’ulteriore conseguenza che l a censura non risultava idonea ad inficiare la sentenza anche sulcontestato profilo della insolvenza, risultando il rilevante debito “esistente e non ridimensionato nonostante le dedotte attività di recupero crediti”. 2. La sentenza, pubblicata il22.6.2023, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoe unico motivo - sebbene articolato in tre distinte doglianze - la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., (i) “violazionedell’art. 5 l.fall., in relazione agli artt. 2484 e 2486 c.c. e agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)”, nonché (ii) “violazione dell’art. 2729 c.c.” e, ai sensi dell’”Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: (iii) violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.”. 1.1 La Corte territoriale avrebbe, cioè, omesso di considerare che la sede secondaria italiana di [OSCURATO:PERSONA], non costituita in forma societaria, non poteva più operare ed era divenuta inattiva per effetto della cd. Brexit. Ciò in quanto l’attività di agenzia abilitata allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (attività che la Società esercitava in via esclusiva) è riservata per legge alle sole società di capitali che abbiano sede in Italia o nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, artt. 4 e 5.Con la conseguenza che dal momento che la sede secondaria italiana di [OSCURATO:PERSONA] era divenuta ex lege inattiva, la valutazione dello stato di insolvenza andava compiuta in base al criteriodel raffronto fra patrimonio attivo e patrimonio passivo, proprio delle società inoperanti, anziché della capacità prospettica di far regolarmente fronte alle obbligazioni assunte alla loro naturale scadenza, valevole per le imprese in continuità. 1.1La prima doglianza così articolata è infondata. La ricorrente sostiene, in buona sostanza,che, a seguito della Brexit, sarebbe divenuta inattiva per factum principis e non sarebbe più in attività e d in continuitàaziendale, con conseguente necessaria applicazione del criterio cd. statico per l’accertamento dell’insolvenza. Sul punto va invece evidenziato che la Corte di appello ha comunque valutato in concreto l’insolvenza, comparando gli ingenti debiti fiscali, l’insuccesso di un accordo di ristrutturazione edi un concordato preventivopoi rinunciato, la non solvibilità dei crediti, e ha accertato pertanto la continuità aziendale e lo svolgimento in Italia (anche ai fini della declaratoria sulla giurisdizione) di attività di natura commercialeda parte della società debitrice. Ne consegue che, con accertamento in fatto, si è valutata positivamente la continuità aziendale e si è esclusa espressamente la formale messa in liquidazione della società debitrice. Va ulteriormente ricordato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, “gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (così, espressamente, Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 12156 del 06/05/2024). Ne consegue che del tutto correttamente è stato applicato da parte della Corte di merito il criterio della cd. insolvenza dinamica per l’accertamento dell’insolvenza. 1.2 Le ulteriori due censure sono invece inammissibili, in quanto, la dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. (e cioè aver dedotto da parte dei giudici del merito da un solo fatto noto, l’estratto conto, un fatto ignoto, vale a dire l’aver concluso transazioni commerciali)integra una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, come tale inibita al giudice di legittimità quanto all’apprezzamento della prova indiziaria (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; cfr. anche: Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003); e la terza censura - sollevata in merito all’accertamento dell’insolvenza - impinge al solito il merito della decisione, tramite la richiesta di rilettura degli atti istruttori, scrutinio quest’ultimo invece non praticabileda questa Corte. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u