CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2024
Cassazione n. 19413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2168/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Assemblee sindacali in orario di lavoro – Svolgimento in luogo diverso - Diritto alla mensa o al buono pasto – Riconoscimento – Trattenuta oraria - Illegittimità R.G.N. 2168/2019 Ud. 05/07/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 2 di 9 della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appello Milano n. 959/2018 depositata il 05/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 959/2018depositata il 5 luglio 2018, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 440/2015, la quale, da un lato, aveva accoltoil ricorso dei lavoratori, volto all'accertamento dell'illegittimità della trattenuta di 30 minuti e del relativo debito orario applicati da INPS, con richiesta di condanna alla restituzione di quantoindebitamente trattenuto dalla stessa INPS, e, dall’altro lato, aveva respinto la domanda riconvenzionale formulata dell’Ente, tendente all'accertamento negativo del diritto dei dipendenti alla fruizione del buono pasto in caso di assemblea sindacale. 2. In data 19 febbraio 2014, infatti,i lavoratori originari ricorrenti –in servizio presso la sede INPS di Monza - avevano partecipato ad un'assemblea sindacale svoltasi a Milano per l'intera giornata. fruendo di una pausa pranzo di trenta minuti. INPS aveva riconosciuto loro il buono pasto, provvedendo, tuttavia, ad operare una trattenuta di trenta minuti in conseguenza del mancato recupero da parte degli stessi della corrispondente interruzione per la pausa pranzo. Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 3 di 9 3. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’Ente previdenziale richiamando le previsioni del CCNQ ed una circolare della medesima INPS, che riconoscevano ai dipendenti il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali per 10 ore annue senza decurtazione della retribuzione e con erogazione dei buoni pasto. La Corte territoriale ha quindi ritenuto illegittima la pretesa datoriale di imporre ai lavoratori il recupero del debito orario di 30 minuti utilizzato per la fruizione della pausa pranzo, operando una trattenuta retributiva corrispondente, ed ha disatteso la tesi di INPS, secondo la quale la mancata applicazione della ritenuta avrebbe generato un'ingiustificata disparità di trattamento tra il lavoratore che partecipa all'assemblea e il lavoratore che presta effettivo servizio, obbligato invece al recuperodella pausa prandiale. Ha, infatti, rilevato la Corte d’appello: − che tale tesi si poneva in contrasto con il libero esercizio del diritto di assemblea, sottratto al controllo del datore di lavoro, pena l’integrarsi di una condotta antisindacale; − che comunque la situazione dei lavoratori che partecipano ad un'assemblea non può essere equiparata a quella dei lavoratori in servizio, considerata, tra l'altro, la difficoltà dei primi -specie laddove l'assemblea si tenga fuori sede - a recuperare i trenta minuti di pausa nell'arco della medesima giornata di lavoro e tenuto conto del fatto che l'assemblea potrebbe, in ogni caso, protrarsi oltre l'orario di lavoro; − che l’applicazione della trattenuta costituirebbe un disincentivo per i lavoratori all’esercizio del diritto di partecipazione alle riunioni sindacale. Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 4 di 9 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre INPS. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 28, Legge n. 300/1970; 2, CCNQ 1998; 7, D. Lgs. n. 165/01 perché la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere che lo stess o Istituto ricorrente - nel riconoscere ai lavoratori che partecipano ad assemblea sindacale il diritto alla percezione dei buoni pasto imponendo tuttavia il recupero del debito orario di 30 minuti utilizzato per la fruizione della pausa pranzo – avrebbe adot tato una condotta in contrasto con il libero esercizio del diritto di assemblea. Argomenta, in particolare, il ricorso che, ferma l’assenza di specifiche disposizioni in materia, al riconoscimento del diritto al buono pasto ai lavoratori riuniti in assemblea –dall’Ente ricorrente medesimo operato –deve tuttavia corrispondere il recupero dei 30 minuti dedicati alla pausa pranzo, determinandosi altrimenti un effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori che svolgano la prestazione lavorativa, cui detto recupero viene applicato, senza che tale condotta si venga a tradurre in una forma di compressione del diritto alla partecipazione all’assemblea. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 5 di 9 oggetto di discussione tra le parti “per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che i dipendenti che hanno partecipato all'assemblea sindacale ed hanno usufruito del buono pasto sono obbligati a recuperare i trenta minuti, per la fruizione del pasto, nell'arco della medesima giornata di lavoro”, mentre l’Ente ricorrente evidenzia di avere sempre chiarito che il recupero può avvenire anche in altra giornata lavorativa. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “per avere la Corte di merito travisato il quadro probatorio sottoposto al suo esame ritenendo, erroneamente, che l'Istituto ha applicato una trattenuta retributiva ai dipendenti che hanno partecipato all'assemblea sindacale ed usufruito del buono pasto”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un travisamento delle prove per aver ritenuto che l’Ente ricorrente avesse operato a carico dei controricorrenti una trattenuta retributiva, mentre risulterebbe dalle prove che è stata applicata una mera trattenuta oraria. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata, infatti, si è conformata al principio consolidato espresso da questa Corte, in base al quale a l diritto - riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato dall'art. 44 - bis legge 18 marzo 1968, n. 249, aggiunto dall'art. 20, legge 28 ottobre 1970, n. 775, ricalcando il disposto dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 --di riunione durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue nell'unità amministrativa alla quale i dipendenti sono addetti,si viene a correlate –tra le altre – una obbligazione positiva (avente ad oggetto un facere) quanto al pagamento delle retribuzioni fino alla misura legale di dieci ore o di quella eventualmente maggiore indicata dalla Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 6 di 9 contrattazione collettiva, dovendosi quindi escludere che la partecipazione all'assemblea da parte dei dipendenti costituisca una controprestazione dell'obbligo retributivo del datore di lavoro, non avendo quest'ultimo alcun potere di controllo dello svolgimento dell'assemblea e dell'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere tenuta sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro senza che in quest'ultima evenienza venga meno l'obbligo retributivo del datore di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6442 del 17/05/2000). In base all’art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. per il lavoro pubblico contrattualizzato, in genere, la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Questa Corte ha, ulteriormente, chiarito che - il diritto di partecipare all'assemblea indetta durante l'orario di lavoro, usufruendo della normale retribuzione non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell'attività aziendale con la sola eccezione del limite esterno a tale diritto costituito dall'esigenza della tutela - prioritaria o paritaria - di interessi, costituzionalmente garantiti, confliggenti con il suo esercizio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6080 del 05/07/1997); - la mancata corresponsione della retribuzione delle ore utilizzate per la riunione con finalità sindacale, nei limiti previsti dalla legge configura , indipendentemente da un'indagine sull'elemento soggettivo di tale comportamento, gli estremi della condotta antisindacale Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 7 di 9 vietata dall'art. 28, Legge n. 300/1970 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8143 del 03/07/1992). Correttamente, quindi, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione per cui la pretesa dell’odierna ricorrente di applicare una trattenuta –non rileva se oraria o retributiva, come si vedrà anche in relazione all’esame del terzo motivo –si era tradotta in una forma di limitazione ingiustificata del diritto dei lavoratori di partecipare all’assemblea fuori sede, atteso che il vincolo del recupero orario – anche se non nella medesima giornata (come sostiene il ricorrente) - si traduce comunque in un onere aggiuntivo per il lavoratore che all’assemblea prenda parte. Altrettanto correttamente la Corte ambrosiana ha evidenziato che la diversità della situazione che interessa i lavoratori in servizio dai lavoratori che partecipano all’assemblea esclude la sussistenza di quelle esigenze perequative che invece l’odierno ricorrente ha inteso valorizzare: mentre per i primi, infatti, viene ad operare l’ordinaria dinamica lavorativa che giustifica il recupero temporale della pausa fruita per la consumazione del pasto, per i secondi, la partecipazione all’assemblea costituisce diritto sindacale fondamentale il cui esercizio si pone – come da questa Corte più volte ricordato – al di fuori di qualsivoglialogica di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa , con la conseguenza che qualunque forma di incidenza sul pieno esercizio di tale diritto –quale può essere, appunto, l’applicazione di una trattenuta anche solo oraria per il recupero della pausa pranzo – costituendo fattore che disincentiva la partecipazione all’assemblea medesima, viene ad integrare una condotta – anche n on dolosamente – antisindacale. Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 8 di 9 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece inammissibile, operando la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. in presenza della c.d. «doppia conforme». 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, il quale omette di confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata come poc’anzi evidenziata, dal momento che la decisione medesima ha – condivisibilmente – escluso la possibilità per il datore di lavoro di interferire, anche solo indirettamente , con l’esercizio del diritto di partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali, risultando quindi del tutto ininfluente ai fini del decidere il fatto che l’odierno Ente ricorrente avesse operato una trattenuta retributiva oppure oraria, identico risultando l’effetto finale di indebita compressione del diritto di partecipazione all’assemblea. 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dell’Ente ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, Sez. S4/L- R.G. 2168/2019 – CC 05/07/2024 - Pagina nr. 9 di 9 rigetta il ricorso. condanna ilricorrente a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo