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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 45621/2021

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/1955 del Giudice delle indagini preliminari el Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, pronunciando, a seguito di emissione di decreto penale di condanna e richiesta di giudizio immediato dell'imputato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (perché, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Trulli e del Capo di Leuca", al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione fiscale con riferimento all'anno di imposta 2011), dichiarava, ex art. 129 cod.proc.pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, articolando un unico motivo, con il L- qualeviolazione dell'art. 157 cod.pen, lamentando che il Giudice aveva erroneamente ritenuto estinto il reato per intervenuta prescrizione, mentre il termine prescrizionale, tenuto conto del termine prescrizionale (anni otto ex art. 17, comma 1-bis d.lgs 74/2000, aumentato ad anni dieci ex art. 161, comma 2, cod.pen.) nonché dei periodi di sospensione ex lege n. 73/2018 ed art 83, commi 1 e 2 dl n.18/2020, I n. 20/2020, di n. 28/2020, 36 dl n. 23/2020, conv.

In I n. 40/2020, maturerà solo nell'anno 2023.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il reato contestato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 si consuma nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a (Sez.3 n. 19647 del 20/02/2019,Rv.275747 - 01; Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268576).

Il termine prescrizionale ordinario è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci, ex ad 17, comma 1- bis, d.lgs 74/2000; consumatosi il reato alla data del 31.12.2012, il termine prescrizionale massimo di prescrizione, essendo intervenuti atti interruttivi, si completerebbe alla data del 31.12.2022; e ciò senza considerare anche i periodi di sospensione ex lege n. 73/2018 ed art 83, commi 1 e 2 d.l. n.18/2020, i n. 20/2020, d.i. n. 28/2020, 36 di n. 23/2020, conv. in I n. 40/2020 (pari a complessivi 162 giorni).

3. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ex art. 623 lett. d) cod.proc.pen., al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/1955 del Giudice delle indagini preliminari el Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, pronunciando, a seguito di emissione di decreto penale di condanna e richiesta di giudizio immediato dell'imputato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (perché, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Trulli e del Capo di Leuca", al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione fiscale con riferimento all'anno di imposta 2011), dichiarava, ex art. 129 cod.proc.pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, articolando un unico motivo, con il L- qualeviolazione dell'art. 157 cod.pen, lamentando che il Giudice aveva erroneamente ritenuto estinto il reato per intervenuta prescrizione, mentre il termine prescrizionale, tenuto conto del termine prescrizionale (anni otto ex art. 17, comma 1-bis d.lgs 74/2000, aumentato ad anni dieci ex art. 161, comma 2, cod.pen.) nonché dei periodi di sospensione ex lege n. 73/2018 ed art 83, commi 1 e 2 dl n.18/2020, I n. 20/2020, di n. 28/2020, 36 dl n. 23/2020, conv. In I n. 40/2020, maturerà solo nell'anno 2023. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato contestato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 si consuma nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a (Sez.3 n. 19647 del 20/02/2019,Rv.275747 - 01; Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268576). Il termine prescrizionale ordinario è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci, ex ad 17, comma 1- bis, d.lgs 74/2000; consumatosi il reato alla data del 31.12.2012, il termine prescrizionale massimo di prescrizione, essendo intervenuti atti interruttivi, si completerebbe alla data del 31.12.2022; e ciò senza considerare anche i periodi di sospensione ex lege n. 73/2018 ed art 83, commi 1 e 2 d.l. n.18/2020, i n. 20/2020, d.i. n. 28/2020, 36 di n. 23/2020, conv. in I n. 40/2020 (pari a complessivi 162 giorni). 3. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ex art. 623 lett. d) cod.proc.pen., al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Così deciso il 2
Decreto Cassazione n. 45621/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris