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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14144/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avytso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputata lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. stante la modica quantità della sostanza detenuta così come del quantitativo ceduto, la sua giovane età e la condizione di incensuratezza e la conseguente la mancanza di motivazione sul punto; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuno delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. &- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avytso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputata lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. stante la modica quantità della sostanza detenuta così come del quantitativo ceduto, la sua giovane età e la condizione di incensuratezza e la conseguente la mancanza di motivazione sul punto; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuno delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. &- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris