CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza volta all'accertamento della condotta di collaborazione impossibile avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla richiesta di permesso premio al Magistrato di sorveglianza di Siena. 2. Avverso l'ordinanza ricorre Fiore, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis, comma 1-bis e 58-ter Ord. pen. Lamenta che il Tribunale, sviluppando un apparato argomentativo solo apparente, si è limitato ad indicare genericamente gli elementi che il condannato, ove si fosse determinato a collaborare, avrebbe potuto apportare alla luce delle sentenze di merito, per di più ingiustificatamente considerando inattendibili le dichiarazioni rese dall'interessato nel corso dell'udienza, allorquando aveva categoricamente escluso la possibilità di individuare il soggetto, chiamato "Gianni", che, secondo il contenuto di alcune conversazioni intercettate, aveva portato una pistola, nel suo n studio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ali artt. 4-bis e 58-ter Ord. pen. Il Tribunale, non ha tenuto conto dell'impatto sulla decisione della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. A seguito dell'intervento della Consulta, nell'attuale sistema normativo i permessi premio possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché siano acquisti elementi tali da escludere sia l'attualità dì collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti. A prescindere dall'impossibilità della collaborazione, il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto accertare, ai fini della concessione del permesso premio, la sussistenza del parametro aggiuntivo introdotto dalla Corte costituzionale Di tale accertamento non vi è traccia nell'ordinanza impugnata che, anzi, da atto che il condannato, durante l'esecuzione della pena, ha tenuto condotte incompatibili con il mantenimento del vincolo sociale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 1. Il primo motivo è versato interamente in fatto / risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il Tribunale ha indicato in modo logico e coerente le ragioni a sostengo della decistme contraria al riconoscimento dell'oggettiva impossibilità della collaborazione evidenziando come il tipo di condotta partecipativa e, in particolare, il legame protrattosi per anni con i vertici della cosca rendevano il Fiore, le cui competenze tecniche avveno consentito la consumazione di reati strategici per la vita del sodalizio, un soggetto depositario di informazioni, in materie importanti, suscettibili di approfondimento. 2 ú94( Al riguardo ha pertinentemente evidenziato che Fiore aveva curato in prima persona i rapporti del capo clan con numerose persone coinvolte a vario titolo nella vicende del gruppo, occupandosi in via continuativa degli incontri tenutisi in luoghi nella sua disponibilità. Tra le persone con cui Fiore era entrato in contatto vi era, secondo quanto incontrovertibilmente accertato sulla scorta delle conversazioni intercettate, anche "Gianni", di cui Fiore non aveva voluto rivelare l'identità o altri particolari utili a consentirne l'identificazione. 2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. Come da questa Corte già evidenziato (Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020, Maccarrone, Rv. 279990-01), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 253 del 2 2019, ha ritenuto contrastante con le norme della Carta la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale dei detenuti autori dei reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia. La collaborazione utile e possibile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa. A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere "attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata" (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della "inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti", tenuto conto delle concrete circostanze del caso. Ciò posto, deve escludersi che la decisione della Consulta abbia determinato un'abrogazione per incompatibilità della previsione di legge in tema di collaborazione impossibile. In continuità con la disciplina precedente deve, però, ribadirsi che l'accertamento incidentale in tema di collaborazione impossibile devoluto al tribunale di sorveglianza non investe né la valutazione del presupposto dell'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 40744 del 14/02/2018, C., Rv. 273940 - 01; Conf. n. 40742 del 2018 e n. 40743 del 2018, n.m.) né il parametro aggiuntivo del pericolo di ripristinarli introdotto dalla citata sentenza di illegittimità costituzionale. Siffatta valutazione spetta, infatti, al giudice di sorveglianza investito della richiesta del beneficio. L'ordinanza impugnata, pertanto, correttamente non si è occupata di tale profilo perché, come riconosciuto dal ricorrente, non investita della richiesta di concessione del permesso premio. 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa