CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 18637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese il 23.1.2014, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, alla via Po n. 9 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pr o tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 12250/22, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 23.2.2022, e pubblicata il 14.4.2022; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Revocazione - Omesso rilievo di giudicato interno -Richiesta di riesame di questioni di diritto - Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento, recanti n. TXL031201357/2017, in quanto socio, in relazione a pretese attinenti a tributi Ires, Iva ed Irap, dovuti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], nonché n. TKL01I201358, atto impositivo avente ad oggetto il reddito di partecipazione societaria conseguito ai fini Irpef, con riferimento all’anno 2012. Occorre ricordare che il ricorrente era proprietario di un fondo, in relazione al quale aveva ceduto il diritto di superficie per un decennio alla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] era peraltro socio. La società aveva realizzato un impianto per la lavorazione del gas. Scaduto il termine contrattuale il contribuente aveva conseguito la restituzione dell’area, incluso l’impianto di lavorazione realizzato dalla società, senza corrispondere alcun indennizzo. La tesi dell’Amministrazione finanziaria era che dovesse trovare applicazione la disciplina dell’accessione di cui all’art. 936 cod. civ., e che fosse dovuta la corresponsione alla società di un indennizzo, cui la società avrebbe inopinatamente rinunciato, tenendo una condotta antieconomica. Il contribuente sosteneva, invece, che si vertesse nell’ipotesi di un’ordinaria cessione del diritto di superficie ai sensi dell’art. 953 cod. civ., pertanto nessun indennizzo era dovuto. 2. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento proponendo plurime censure, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo. La CTP riuniva i ricorsi, riteneva infondata la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, e pertanto annullava gli atti impositivi. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Il giudice del gravame osservava che tra le stesse parti era stata emessa la sentenza della CTR del Lazio n. 383 del 13.10.2010, passata in giudicato, che aveva definitivamente stabilito sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra la società ed il socio, sancendo che si verteva nel caso della concessione di un diritto di superficie. In conseguenza rigettava il ricorso e confermava la decisione della CTP. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte con ordinanza del 14.4.2022, n. 12250, ha accolto l’impugnazione cassando la decisione contestata e rinviando per nuovo giudizio innanzi alla CTR di Roma. 5. Avverso la decisione assunta dalla Corte ha proposto ricorso per revocazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante contesta l’errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte per non aver rilevato che “la sentenza della CTP n. 422/2018 depositata il 21 settembre 2018 è passata in giudicato nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]” (ric., p. 16) per quanto attiene alle pretese tributarie avanzate nei suoi confronti a titolo personale. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante censura l’errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte per aver affermato che “in questa sede non si controverte sui costi e sulla loro inerenza, bensì sulla successiva rinunzia della società in favore di un socio di un impianto da essa costruito” (ric., p. 22). Diversamente, poiché la sentenza della CTR del Lazio n. 383/38/10 è passata in giudicato, ed ha definitivamente statuito che tra la società ed il socio è intercorso un contratto di superficie, “la sentenza di cui qui si chiede la revocazione … è affetta da un errore di fatto poiché nessun credito poteva esserci che la società potesse vantare nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per espressa previsione dell’art. 953 c.c.” (ric., p. 24 s.). 3. Con il primo motivo di ricorso per revocazione il contribuente lamenta di aver contestato in controricorso, nel giudizio di legittimità, concluso con la pronuncia impugnata per revocazione, l’inammissibilità del ricorso avversario in quanto proposto anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in proprio, mentre in relazione alla contestazione avanzata contro di lui in proprio si era già formato il giudicato favorevole al contribuente. Nella prospettazione del ricorrente, infatti, L’Agenzia delle Entrate, nel proporre il suo ricorso alla CTR avverso la sentenza della CTP n. 422/2018, nel corso del procedimento nell’ambito del quale è stata poi pronunciata dalla Suprema Corte la decisione oggetto di revocazione in questa sede, ha proposto contestazioni solo in relazione all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, conseguendone la definitività dell’esclusione di ogni responsabilità in proprio del [OSCURATO:PERSONA]. La “Suprema Corte non ha esaminato tale motivo pregiudiziale di controricorso né si è pronunciata sulla pregiudiziale domanda di inammissibilità del ricorso per cassazione espressamente avanzato nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio” (ric., p. 21). 3.1. Il motivo di revocazione appare inammissibile. L’invocato art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., infatti, prevede che possa essere contestato per revocazione l’errore commesso dal giudice “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”. Pertanto può ricorrere l’errore di fatto revocatorio quando la “decisione” assunta dal giudice è “fondata” su un “fatto” che è stato posto a fondamento della decisione. Il “fatto” dedotto dal ricorrente consisterebbe nel passaggio in giudicato della decisione pronunciata dalla CTP in relazione alla sua posizione personale. La decisione della Suprema Corte, però, non è fondata su questo “fatto”, anzi non ne tratta per nulla. 3.1.1. Il ricorrente si duole, in realtà, che la CTR non abbia rilevato il giudicato che afferma essersi formato sul punto per effetto della decisione adottata dalla CTP in conseguenza dell’affermata omessa impugnativa della pronuncia in materia da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma non ha proposto ricorso incidentale per ottenere una decisione sulla questione da parte della Cassazione, limitandosi a proporre critiche nel controricorso. Domanda invece ora una pronuncia espressa sul punto, proponendo un giudizio di revocazione. 3.2. Invero, come segnalato dalla controricorrente, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che “è inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto”, Cass. sez. VI-III, 20.6.2017, n. 15346. Il primo motivo di revocazione deve quindi essere dichiarato inammissibile. 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione per revocazione, il contribuente critica la decisione assunta dalla Cassazione, sostenendo che la sentenza della CTR del Lazio n. 383/38/10, resa tra le stesse parti, è passata in giudicato, ed ha definitivamente statuito che tra la società ed il socio è intercorso un contratto disuperficie, “ciò esclude di prospettare la rinunzia ad un ‘credito’ o di un ‘indennizzo da parte della società”, la cessione “del diritto di superficie esclude l’esistenza in capo al superficiario (nella fattispecie la [OSCURATO:SOCIETA]) del diritto ad una indennità e dunque la possibilità di vantare un credito nei confronti del proprietario del fondo … e allora la sentenza di cui qui si chiede la revocazione … è affetta da un errore di fatto poiché nessun credito poteva esserci che la società potesse vantare nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per espressa previsione dell’art. 953 c.c.” (ric., p. 24 s.). 4.1. Il motivo di ricorso si risolve in realtà nella domanda di riesame della decisione assunta dalla Suprema Corte, che peraltro ha disposto la cassazione con rinvio della decisione impugnata, con la conseguenza che la parte ha già una sede propria in cui proporre le proprie lagnanze. Inoltre, non si rinviene all’art. 953 cod. civ. la “previsione espressa” che non possa residuare alcun credito in relazione alle opere realizzate dall’acquirente del diritto di superficie. 4.2. Il secondo strumento di impugnazione per revocazione appare comunque fondato su una petizione di principio, consistente nell’affermazione che qualora risulti accertato che tra le parti sia stato stipulato un contratto di superficie, tanto esclude che possa configurarsi il diritto del superficiario, il quale abbia posto in essere opere costose e durature ben oltre il termine di scadenza del contratto, a conseguire un indennizzo. La Cassazione ha cura di evidenziare che il contratto stipulato tra le parti ha avuto la durata di dieci anni. La società acquirente del diritto, da un suo socio, l’odierno ricorrente, non ha conseguito alcun indennizzo, sebbene gli impianti siano suscettibili di avere utilizzo trentennale (sent. Cass., p. IV). Si tratta pertanto di una questione di diritto su cui, se del caso, sarà chiamato a pronunciarsi il giudice del rinvio. Il preteso errore di fatto ipotizzato dal contribuente si fonda pertanto sulla soggettiva interpretazione della parte delle emergenze processuali, ed appare anche ininfluente circa la decisione assunta dalla Cassazione, che non risulta fondata sulla natura del contratto stipulato tra la società ed il socio. Anche il secondo motivo di ricorso per revocazione risulta pertanto inammissibile. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile. 5. La spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della causa. 5.1. Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament