CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 30135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento del dolo è stato formulato in modo assolutamente generico/ sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito/ ne determina l'inammissibilità, considerato che la questione dell'accertameríto del dolo neppure era stata devoluta nei motivi di appello; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]