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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 48710/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Rilevato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, con il primo motivo, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis ord. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della Giustizia e non all'[OSCURATO:PERSONA] la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo, e, con il secondo motivo, alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.

Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento in posizioni di sempre maggiore prestigio sino a diventare esponente di vertice della cosca mafiosa, nonché alla gravità dei delitti di cui si è reso responsabile), la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza (fatto questo dimostrato dalle intercettazioni condotte in ambiente carcerario che danno prova della sua volontà di impartire ordini sulla gestione delle estorsioni e delle scommesse clandestine) e, da ultimo, la perdurante e attuale operatività del clan.

Ritenuto, infine, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. sollevata dalla difesa del ricorrente, in quanto la misura dell'applicazione o della proroga del regime detentivo speciale non è assimilabile alle misure di prevenzione personali, essendo adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento camerale partecipato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 29143 del 22/6/2020, Libri, Rv. 279792).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Rilevato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, con il primo motivo, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis ord. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della Giustizia e non all'[OSCURATO:PERSONA] la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo, e, con il secondo motivo, alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento in posizioni di sempre maggiore prestigio sino a diventare esponente di vertice della cosca mafiosa, nonché alla gravità dei delitti di cui si è reso responsabile), la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza (fatto questo dimostrato dalle intercettazioni condotte in ambiente carcerario che danno prova della sua volontà di impartire ordini sulla gestione delle estorsioni e delle scommesse clandestine) e, da ultimo, la perdurante e attuale operatività del clan. Ritenuto, infine, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. sollevata dalla difesa del ricorrente, in quanto la misura dell'applicazione o della proroga del regime detentivo speciale non è assimilabile alle misure di prevenzione personali, essendo adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento camerale partecipato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 29143 del 22/6/2020, Libri, Rv. 279792).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24
Decreto Cassazione n. 48710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris