CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 31933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza del ricorso; lette le memorie difensive depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Mongelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno richiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, accogliendo l'eccezione sollevata dalle difese - che avevano eccepito l'omesso interrogatorio dei rispettivi assistiti nonostante la relativa richiesta fosse stata tempestivamente avanzata dopo la notifica dell'avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. - ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati e ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo l'abnormità del provvedimento sotto plurimi profili. In primo luogo, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'istanza fosse stata telematicamente inviata secondo le modalità prescritte, laddove invece, pur essendo stata trasmessa, non sarebbe mai stata ritualmente depositata, posto che l'art. 24 d.l. 137/2020 prevede che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del portale. Ne discenderebbe, pertanto, l'inesistenza dell'istanza di interrogatorio. In secondo luogo, l'ordinanza non terrebbe debitamente conto del fatto che la causa del mancato avanzamento della procedura informatica nella valutazione dell'istanza inoltrata (e non depositata) sia esclusivamente l'erroneo inserimento della stessa nel Portale dei [OSCURATO:PERSONA] da parte dei difensori, i quali, pur essendovi tenuti, non avevano indicato il nominativo del magistrato inquirente titolare del procedimento. Infine, l'ordinanza sarebbe abnorme poiché avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento con conseguente alterazione della sequenza logico- cronologica. 3. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. 3.1. Va in primo luogo osservato che, sulla scorta della documentazione allegata alla memoria presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], risulta che, dopo la proposizione del ricorso, il pubblico ministero ha notificato agli indagati l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio e ha proceduto all'espletamento dell'incombente nei confronti di coloro che vi si sono sottoposti, esercitando quindi nuovamente l'azione penale con conseguente fissazione dell'udienza preliminare per il prossimo 21 giugno. Alla luce della regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso è pertanto inammissibile, dovendo tale disposizione interpretarsi nel senso che, per proporre impugnazione, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165). E' infatti evidente che, alla luce dello sviluppo processuale dovuto all'iniziativa dello stesso ricorrente, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione sarebbe privo di effetti. 3.2. In ogni caso, osserva il Collegio che l'eventuale errore in cui sia incorso il giudice nel dichiarare l'invalidità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non consente di ritenere che si tratti di atto abnorme e come tale eccezionalmente impugnabile in sede di legittimità. Ed invero, la categoria, di origine giurisprudenziale, dell'abnormità è stata da tempo elaborata - come è noto - proprio al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali. In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d'autonoma impugnazione, che, per la difficoltà di tipizzazione, anche il legislatore del 1988 ha preferito non disciplinare nel codice di rito, lasciando alla giurisprudenza il compito di delinearne i confini, questa Corte, con plurime decisioni assunte a sezioni unite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini; Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a.), ha individuato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo - nel senso che non può definirsi abnorme l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali - e, per altro verso, in positivo. Da quest'ultimo punto di vista si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, :n motivazione, Sez. U, n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella; v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275). Esaminando un caso di provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero erroneamente emanato, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per ritenuta mancanza della notificazione agli indagati dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590). Se ne è conseguentemente dedotto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendosi disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590), come peraltro avvenuto nel caso di specie giusta quanto sopra osservato sub §. 3.1. La successiva giurisprudenza si è adeguata all'autorevole insegnamento (Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, Fraticelli, Rv. 260069; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273), dal quale non v'è dunque ragion