CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità e non consentito in questa sede, è anche manifestamente infondato; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 284168 - 01), secondo cui, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 nov