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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33432/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 3 novembre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MONTE Cristian, articolando i seguenti motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'impossibilità di considerare il conducente dell'autobus alla stregua di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è manifestamente infondato.

Questa Corte, infatti, già avuto modo di precisare che deve considerarsi pubblico ufficiale il conducente di un autobus in servizio urbano, privo del bigliettaio, in quanto questi non ha solo il compito di guidare l'autobus, ma anche di rappresentare l'azienda a bordo di esso, per cui cop,re ha l'Obbligo di pretendere dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento, che salgono dalla parte anteriore del veicolo, di esibire la tessera, così da non consentire che un viaggiatore viaggi abusivamente (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006 - Rv. 234033 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12457 del 15/10/1985 - Rv. 171446 - 01).

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e la presenza di una condanna per rapina impropria a fronte di una imputazione per rapina propria e comunque la mancanza di una violenza successiva e ricollegabile all'impossessamento, propone una sostanziale rilettura degli elementi in atti da cui è stata desunta la presenza di una violenza funzionale all'impossessamento da parte dell'imputato delle chiavi dell'autobus.

Il motivo per cui l'imputato fosse giunto a tale gesto non rientra nei profili che possono modificare la qualificazione giuridica del fatto medesimo.

3.3. Il terzo motivo, con cui si contesta la dichiarazione di penale responsabilità per il delitto di danneggiamento in conseguenza della mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa risulta manifestamente infondato in conseguenza della mancanza di profili di illogicità o incongruità nella valutazione delle dichiarazioni del medesimo teste e risulta per altro verso privo di alcun supporto in senso contrario.

3.4. Il quarto motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto all'interno di mezzi di pubblico trasporto in difetto di elementi concreti da cui desumere la presenza di una minorata difesa della vittima, risulta manifestamente infondato.

La previsione legislativa relativa alla ritenuta aggravante, infatti, opera una valutazione di pericolosità della condotta che prescinde dalla valutazione, caso per caso, della presenza di una minorata difesa e impone l'aumento di pena in considerazione del luogo in cui i fatti sono avvenuti, in conseguenza del carattere di pubblica utilità del servizio di trasporto pubblico e della necessità di una rafforzata tutela dello stesso.

3.5. Il quinto motivo, erroneamente numerato come settimo nella successione dei motivi di ricorso, con cui si contesta il "riconoscimento" della recidiva specifica e infraquinquennale, risulta manifestamente infondato posto che l'occasionalità della condotta, peraltro apoditticamente affermata dal ricorrente, non elide la ingravescente pericolosità dello stesso esplicitata dalla reiterazione di fatti a base violenta in un contenuto lasso di tempo caratterizzati della sempre maggiore gravità delle condotte medesime e quindi da valutarsi come profilo di ingravescente pericolosità.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso/h Roma, il 1° giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 3 novembre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MONTE Cristian, articolando i seguenti motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'impossibilità di considerare il conducente dell'autobus alla stregua di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è manifestamente infondato. Questa Corte, infatti, già avuto modo di precisare che deve considerarsi pubblico ufficiale il conducente di un autobus in servizio urbano, privo del bigliettaio, in quanto questi non ha solo il compito di guidare l'autobus, ma anche di rappresentare l'azienda a bordo di esso, per cui cop,re ha l'Obbligo di pretendere dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento, che salgono dalla parte anteriore del veicolo, di esibire la tessera, così da non consentire che un viaggiatore viaggi abusivamente (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006 - Rv. 234033 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12457 del 15/10/1985 - Rv. 171446 - 01). 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e la presenza di una condanna per rapina impropria a fronte di una imputazione per rapina propria e comunque la mancanza di una violenza successiva e ricollegabile all'impossessamento, propone una sostanziale rilettura degli elementi in atti da cui è stata desunta la presenza di una violenza funzionale all'impossessamento da parte dell'imputato delle chiavi dell'autobus. Il motivo per cui l'imputato fosse giunto a tale gesto non rientra nei profili che possono modificare la qualificazione giuridica del fatto medesimo. 3.3. Il terzo motivo, con cui si contesta la dichiarazione di penale responsabilità per il delitto di danneggiamento in conseguenza della mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa risulta manifestamente infondato in conseguenza della mancanza di profili di illogicità o incongruità nella valutazione delle dichiarazioni del medesimo teste e risulta per altro verso privo di alcun supporto in senso contrario. 3.4. Il quarto motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto all'interno di mezzi di pubblico trasporto in difetto di elementi concreti da cui desumere la presenza di una minorata difesa della vittima, risulta manifestamente infondato. La previsione legislativa relativa alla ritenuta aggravante, infatti, opera una valutazione di pericolosità della condotta che prescinde dalla valutazione, caso per caso, della presenza di una minorata difesa e impone l'aumento di pena in considerazione del luogo in cui i fatti sono avvenuti, in conseguenza del carattere di pubblica utilità del servizio di trasporto pubblico e della necessità di una rafforzata tutela dello stesso. 3.5. Il quinto motivo, erroneamente numerato come settimo nella successione dei motivi di ricorso, con cui si contesta il "riconoscimento" della recidiva specifica e infraquinquennale, risulta manifestamente infondato posto che l'occasionalità della condotta, peraltro apoditticamente affermata dal ricorrente, non elide la ingravescente pericolosità dello stesso esplicitata dalla reiterazione di fatti a base violenta in un contenuto lasso di tempo caratterizzati della sempre maggiore gravità delle condotte medesime e quindi da valutarsi come profilo di ingravescente pericolosità. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/h Roma, il 1° giugno 2022 Il
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