CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 41133/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla sentenza n. 11118/23 del 20.12.2022 della II Sezione Penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione della sentenza; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono rimessi alla decisione della Corte; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché si proceda alla correzione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.12.2022 la II Sezione Penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma e di diversi imputati, nei confronti della decisione della Corte di appello capitolina del 21.12.2020. 2. In accoglimento del ricorso proposto dalla parte pubblica, la Corte ha annullato la sentenza impugnata "... con riferimento alla esclusione della aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi M, N, GGG; III, RR, PPP, QQQ) e dell'aggravante dell'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. (capo N)" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore istanU, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rileva che, per mero errore materiale, il collegio avrebbe omesso di precisare se l'annullamento disposto in relazione alla esclusione della aggravante dell'agevolazione e/o del metodo mafioso fosse intervenuto "con rinvio" o "senza rinvio" sollecitando la Corte ad integrare il dispositivo secondo la prima opzione in conformità alla motivazione in cui si è espressamente chiarito che, anche con riguardo alla posizione del Panza, la situazione del suo trattamento sanzionatorio, oggetto di ricorso anche da parte della difesa, era destinata a rimanere "sub judice" dal momento che, laddove la aggravante fosse all'esito ritenuta, la pena avrebbe dovuto essere rideterminata tenendo conto delle regole dettate anche in relazione al concorso tra aggravanti speciali e ad effetto speciale. 4. Il rilievo è condivisibile. Dalla piana lettura della motivazione è assolutamente chiaro ed evidente che l'annullamento operato con riguardo alla aggravante "mafiosa" ed alla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., era da intendersi "con rinvio": è sufficiente richiamare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il riferimento contenuto a pag. 41 della sentenza laddove si precisa che "... la sua posizione rimane sub judice in ragione dell'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero in ordine alla sussistenza della aggravante agevolativa presta dall'art. 416-bis cod. pen."; in termini analoghi la sentenza si esprime con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] a pag. 47; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pag. 50 e, ancora, per lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a pag. 49 dove la Corte, argomentando circa le ragioni della inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso proposto dalla difesa, evidenzia "... che l'annullamento disposto anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. rimette sub iudice la definizione del trattamento sanzionatorio che, ove tale aggravante sarà riconosciuta, dovrà essere evidentemente determinato nel rispetto del criterio moderatore previsto dall'art. 63, comma 4, cod. proc. pen.". Per quanto concerne, infine, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha accolto le censure articolate nell'interesse dell'imputata annullando la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame sulla imputazione elevata nei suoi confronti e, comunque, anche in tal caso "ferme le considerazioni svolte dal collegio sul ricorso del Procuratore Generale in merito alla esclusione della aggravante mafiosa" (cfr., pag. 47); è chiarissimo, pertanto, che l'annullamento è stato disposto con rinvio sia con riguardo al giudizio di responsabilità che alla aggravante. 5. Le suesposte considerazioni consentono di ricondurre la omessa precisazione delle implicazioni dell'annullamento pronunciato in punto di aggravante "mafiosa" ed ex art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., da ritenersi senza dubbio in termini di annullamento "con rinvio"; è noto che nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento logico seguito dal giudice, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore (nel caso di specie omissivo) da cui sia affetto il secondo (cfr., ad esempio, Sez. 2 - , n. 35424 del 13/07/2022, Rainnondi, Rv. 283516 - 01; Sez. 3 - , n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690 - 01). P.Q.M. corregge il dispositivo della sentenza n. 11118 del 2023, emesso da questa Corte il 20.12.2022, nel senso che, alla fine del secondo capoverso, dopo l'indicazione, "CAPO N)", deve aggiungersi "[OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni in calce