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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11111/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2022 dal Tribunale di Forlì per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione con riguardo al ruolo concorsuale, nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni del tutto generiche - nonché manifestamente infondate, atteso che, quanto alle attenuanti generiche, le stesse erano già state riconosciute all'imputato dalla sentenza di primo grado - appalesandosi pertanto del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2022 dal Tribunale di Forlì per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione con riguardo al ruolo concorsuale, nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni del tutto generiche - nonché manifestamente infondate, atteso che, quanto alle attenuanti generiche, le stesse erano già state riconosciute all'imputato dalla sentenza di primo grado - appalesandosi pertanto del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore