CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2025
Cassazione n. 26439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA guLconflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/semtète le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (Tìvqfrg 2,0 pit 4 en, i SII) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, giudicando [OSCURATO:PERSONA] e altri, in relazione al loro concorso, quali civili, nei reati di peculato militare di cui all'art. 215 cod. pen. mil. di pace, accertati in Roma dal 23 giugno 2011 al 2 agosto 2013, sollevata dalle parti l'eccezione di carenza di giurisdizione per essere dotato di giurisdizione il Tribunale militare, ha ritenuto determinante il rilievo che i reati oggetto di contestazione siano reati militari e ha declinato, con sentenza, la propria giurisdizione (dichiarando la propria "incompetenza giurisdizionale"). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, dinanzi al quale le parti sono state poi evocate, propone conflitto negativo di giurisdizione con il suddetto Tribunale, sul presupposto che il criterio per determinare la giurisdizione non è il reato oggetto di imputazione, ma la qualifica di militare dell'imputato o l'assenza di tale qualifica, osservando che nel caso di specie la giurisdizione è del giudice ordinario in quanto gli imputati non risultano essere appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA]. E dispone, pertanto, la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e, nello specifico, del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale, quale quello militare, ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando, così, luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e disponendo, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. L' art. 103 Cost., nell'ultima parte dell'ultimo comma, prevede che in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA], ponendo in relazione la giurisdizione militare con la qualifica di militare al momento della commissione di detti reati. La pronuncia delle Sezioni Unite Maldera, n. 5135 del 25/10/2025, dep. 2006, Rv. 232661, afferma, muovendo proprio dal tenore letterale di detta norma, il principio di diritto secondo cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., ì l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; e secondo cui, negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili. Nel caso in esame la giurisdizione è del giudice ordinario, trattandosi di reati militari commessi da civili, quindi da persone non appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA], in concorso nel reato proprio con soggetto militare, giudicato in separata sede, come correttamente evidenziato dal provvedimento propositivo di conflitto, che rileva, altrettanto correttamente, che è del tutto impossibile un radicamento del processo innanzi all'Autorità giudiziaria militare, essendo ciò impedito dall'assenza della qualifica di militari degli imputati, che devono rispondere del reato militare innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, come imposto dall'art. 103, comma 3, Cost. e chiaramente esplicitato, per i casi di concorso, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Maldera. A ciò non osta il dettato dell'art. 14 cod. pen. mil . di pace, che dichiara soggette alla legge penale militare le persone estranee alle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che concorrono a commettere un reato militare: invero, sarà il giudice penale ordinario ad applicare la legge penale militare, senza pregiudizio per la distinzione tra le sfere di giurisdizione nei termini già individuati. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così