CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che sostiene che la condotta dell'affidato sia stata appena tratteggiata con ciò non confrontandosi con il percorso logico dell'ordinanza impugnata che alla condotta tenuta dall'affidato in costanza di affidamento dedica trentuno righe, il secondo motivo è introdotto in violazione del principio di autosufficienza, perché contesta il vizio di motivazione sulla base di un atto che non allega al ricorso né trascrive in esso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv. 256723), ed il terzo motivo introduce una questione relativa all'esistenza o meno di sufficienti prove in ordine al fatto storico che ha determinato la decisione di revoca, valutazione delle prove che è preclusa al giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembr