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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17478/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20927/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dalli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttpre pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 523/29/16, depositata l' 8 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata accoalieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Trapani che aveva accolto i ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che, avendo la stessa CTP respinto gli analoghi ricorsi dei contribuenti in relazione alle annualità 2005-2006, non vi era ragione per non rigettare altresì i loro ricorsi per l'annualità in contestazione, trattandosi del medesimo disegno elusivo consistente nella fittizia costituzione della [OSCURATO:SOCIETA].

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Licinio ed il Lombardo, essendo nel frattempo la società cessata, deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Va esaminato prioritariamente, per pregiudizialità processuale, il terzo motivo del ricorso, con il quale -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la CTR ha motivato la propria decisione soltanto in modo apparente ed apodittico ed il secondo motivo del ricorso, con il quale - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, poiché la CTR non ha riscontrato le proprie allegazioni difensive circa la mancata operativit della [OSCURATO:SOCIETA] nell'annualit-è fiscale de qua, prima dalla sua costituzione.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Va infatti ribadito, per un verso, che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "er-or in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non rer da, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.;., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01); per altro verso, che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto 3ttinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014).Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative irdividuate in detti arresti giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sopra del "minimo costituzionale".

Il giudice tributario di appello infatti ha ben spiegato che, avendo il primo giudice accertato il "disegno elusivo" in relazione alle annualità 2005/2006, non poteva che ritenere altrettanto anche per l'annualità 2004, il che appunto esprime un nucleo argomentativo adeguato a detto standard.

Questo è il riscontro di merito dato alle allegazioni difensive dei contribuenti e tale valutazione non può essere oggetto di sindacato ulteriore in questa sede.

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono della illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato (recte, della sentenza impugnata) per violazione dell'art. 30, legge 724/1994. ( 4" La censura è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto non riportando, nemmeno oer estratto, il testo dell'atto impositivo impugnato i ricorrenti non pongono questa Corte nella condizione di valutare se, effettivamente, con il medesimo fosse stata contestata l'applicabilità della disposizione legislativa antielusiva di cui all'art. 30, legge 724/1994.

Né peraltro risultando tale circostanza dalla sentenza impugnata, per un verso, non è dato sapere con certezza che la stessa abbia formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione del ricorso introduttivo della lite, per altro verso, la ci -costanza stessa non rientra nel decisum d'appello.

Pertanto, in relazione al primo profilo, la censura si palesa inammissibilmente nuova, dovendosi ribadire in relazione al secondo che «La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017) e che«La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, d. censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancar za di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui a l'art. 366, comma primo, n.4 cod. proc. civ..

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza E: vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cprnma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20927/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dalli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttpre pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 523/29/16, depositata l' 8 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata accoalieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Trapani che aveva accolto i ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che, avendo la stessa CTP respinto gli analoghi ricorsi dei contribuenti in relazione alle annualità 2005-2006, non vi era ragione per non rigettare altresì i loro ricorsi per l'annualità in contestazione, trattandosi del medesimo disegno elusivo consistente nella fittizia costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Licinio ed il Lombardo, essendo nel frattempo la società cessata, deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Va esaminato prioritariamente, per pregiudizialità processuale, il terzo motivo del ricorso, con il quale -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la CTR ha motivato la propria decisione soltanto in modo apparente ed apodittico ed il secondo motivo del ricorso, con il quale - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, poiché la CTR non ha riscontrato le proprie allegazioni difensive circa la mancata operativit della [OSCURATO:SOCIETA] nell'annualit-è fiscale de qua, prima dalla sua costituzione. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Va infatti ribadito, per un verso, che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "er-or in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non rer da, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.;., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01); per altro verso, che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto 3ttinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative irdividuate in detti arresti giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sopra del "minimo costituzionale". Il giudice tributario di appello infatti ha ben spiegato che, avendo il primo giudice accertato il "disegno elusivo" in relazione alle annualità 2005/2006, non poteva che ritenere altrettanto anche per l'annualità 2004, il che appunto esprime un nucleo argomentativo adeguato a detto standard. Questo è il riscontro di merito dato alle allegazioni difensive dei contribuenti e tale valutazione non può essere oggetto di sindacato ulteriore in questa sede. Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono della illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato (recte, della sentenza impugnata) per violazione dell'art. 30, legge 724/1994. ( 4" La censura è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto non riportando, nemmeno oer estratto, il testo dell'atto impositivo impugnato i ricorrenti non pongono questa Corte nella condizione di valutare se, effettivamente, con il medesimo fosse stata contestata l'applicabilità della disposizione legislativa antielusiva di cui all'art. 30, legge 724/1994. Né peraltro risultando tale circostanza dalla sentenza impugnata, per un verso, non è dato sapere con certezza che la stessa abbia formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione del ricorso introduttivo della lite, per altro verso, la ci -costanza stessa non rientra nel decisum d'appello. Pertanto, in relazione al primo profilo, la censura si palesa inammissibilmente nuova, dovendosi ribadire in relazione al secondo che «La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017) e che«La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, d. censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancar za di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui a l'art. 366, comma primo, n.4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza E: vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cprnma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Co
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