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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 13478/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza emessa il 13 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato non aveva indicato il luogo dove intendeva scontare la misura alternativa invocata, non consentendo l'attivazione dei controlli preliminari e indispensabili per verificare l'adeguatezza del programma trattamentale posto a fondamento del beneficio penitenziario richiesto.

Ritenuto che tali elementi negativi imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza emessa il 13 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato non aveva indicato il luogo dove intendeva scontare la misura alternativa invocata, non consentendo l'attivazione dei controlli preliminari e indispensabili per verificare l'adeguatezza del programma trattamentale posto a fondamento del beneficio penitenziario richiesto. Ritenuto che tali elementi negativi imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci