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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14809/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 30 maggio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per cinque reati di furto in abitazione, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, condannandola alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale, nonché il beneficio medesimo applicato con altra sentenza già passata in giudicato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., della contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che la ricorrente non sviluppa o argomenta i motivi di ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente iceele [,,.o mano Stefa,rko Palla [OSCURATO:PERSONA].POSt f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 30 maggio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per cinque reati di furto in abitazione, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, condannandola alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale, nonché il beneficio medesimo applicato con altra sentenza già passata in giudicato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., della contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che la ricorrente non sviluppa o argomenta i motivi di ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iceele [,,.o mano Stefa,rko Palla [OSCURATO:PERSONA].POSt f
Sentenza Cassazione n. 14809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris