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Corte costituzionaledecreto

Corte costituzionale n. 196/2003

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA N. 1 ANNO 2020

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

composta dai signori:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, promosso con ordinanza del Tribunale di Roma.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (data retention) in relazione agli articoli 15 e 21 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La questione è fondata nei termini di cui appresso.

La conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico pone delicate questioni di bilanciamento tra esigenze di accertamento dei reati e tutela della riservatezza.

Con riferimento alla prova digitale e all'acquisizione dei dati presso gli operatori, devono rispettarsi garanzie proporzionate.

P.Q.M.

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. 196/2003 nella parte in cui non prevede adeguate garanzie per la data retention.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA N. 1 ANNO 2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] composta dai signori: ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, promosso con ordinanza del Tribunale di Roma. Ritenuto in fatto 1. — Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (data retention) in relazione agli articoli 15 e 21 della Costituzione. Considerato in diritto 1. — La questione è fondata nei termini di cui appresso. La conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico pone delicate questioni di bilanciamento tra esigenze di accertamento dei reati e tutela della riservatezza. Con riferimento alla prova digitale e all'acquisizione dei dati presso gli operatori, devono rispettarsi garanzie proporzionate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. 196/2003 nella parte in cui non prevede adeguate garanzie per la data retention.
Decreto Corte costituzionale n. 196/2003 — Fons Iuris — Fons Iuris