CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 27134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8363/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliat o i n ROMA, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 34; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli A vv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente Oggetto:Fideiussione– Inammissibilità - Sopravvenuto difetto di interesse. CC 6.06.2024 Ric. n. 8363/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], Via F. S. Nitti n. 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3129 del 15 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6giugno 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1. la Corte d’appello di Napoli con la decisione qui impugnata harigettato l'appello principale avverso la sentenza n. 6902/2018 del Tribunale di Napoli; in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rigettandolo per il resto, ha riformato la sentenza di primo grado condannando [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio fideiussore della debitrice principaleResidence hotel s.r.l.,a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di 276.331,99 (al pagamento della quale era stata già condannata in prime cure), con l’aggiunta degli interessi moratori anziché di quelli legali; ha, inf ine , condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado nella misura del 70% in favore della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato il residuo 30% compensato tra le parti; 2. a vverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.. Considerato che 1. anteriormente a ll'udienza, con atto del 2 7 maggio 2024, le parti ha nno congiuntamente dichiarato di aver transatto la controversia, chiedendo emettersi declaratoria di estinzione del giudizio,con compensazione delle spese di lite; CC 6.06.2024 Ric. n. 8363/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse atteso che anche l'interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione) ma anche al momento della decisione (Cass. Sez. 6 -5, 08/05/2017 n. 11204; Cass.Sez. 3 - , 31/05/2019 n. 14874). Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). Così decis