CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23283/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ritenendo trattarsi di contraffazione c.d. grossolana - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722 - 01), per cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. considerato che anche le ulteriori doglianze relative alla impossibilità di ritenere configurabile il concorso formale tra i due reati ascritti sono manifestamente infondate poiché detti reati possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745); osservato che il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagg. 3- 5 della sentenza, sono privi di specificità poiché non si confrontano con la congrua valutazione effettuata dai giudici di merito i quali, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate dall'odierno ricorrente in ragione della quantità della merce contraffatta, del danno arrecato alla persona offesa e della personalità dell'imputato; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend