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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:272
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2008 – Commissione / Belgio (causa C‑392/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/19/CE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)

2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58, pag. 19) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2008 – Commissione / Belgio (causa C‑392/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/19/CE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) 2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58, pag. 19) Dispositivo 1)         [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione. 2)         [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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