CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 41514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5809/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1341/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 9.7.2014, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, in accoglimento della domanda ex art. 67, 2° comma I. fall. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva dichiarato l'inefficacia di due pagamenti, per complessivi C 40.720,80 eseguiti, nel c.d. periodo sospetto, dalla società poi fallita in favore dell'appellante e condannato quest'ultima a restituire all'attore la somma predetta, maggiorata degli interessi legali, e al pagamento delle spese. La corte del merito ha in primo luogo escluso che nella specie potesse trovare applicazione l'art. 67, 3° comma, lett. a) I. fall. che esclude l'assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati "nei termini d'uso", rilevando che l'espressione va riferita alle normali modalità con le quali l'attività di impresa viene svolta nei rapporti con un determinato fornitore, ovvero nell'ambito del fisiologico svolgimento del rapporto, mentre nella specie il primo pagamento era intervenuto quando già [OSCURATO:SOCIETA] aveva manifestato alla debitrice l'intenzione di sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni ed il secondo dopo che la creditrice aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonis; il giudice d'appello ha poi ritenuto provata la ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione, evidenziando: che la stessa appellante aveva dedotto nel ricorso monitorio di paventare l'insolvenza di [OSCURATO:PERSONA]; che inoltre la scientia decoctionis emergeva dalla mail di sollecito del 6.7.2007 inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alla debitrice e dalle dichiarazioni rese dal teste Giuriola, ex dipendente della fallita, che aveva riferito di aver concordato con la società appellante - come con altri fornitori- un piano di rientro, dopo averla avvisata delle difficoltà finanziarie in cui versava la propria datrice di lavoro; ha infine respinto il motivo di gravame col quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato la mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado e ha condannato la società al pagamento anche di quelle del giudizio d'appello. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 67, 3° comma lett. a) i. fall. e 115 e 116 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione, per avere la corte d'appello escluso che i pagamenti dedotti in giudizio fossero avvenuti nell'ambito del fisiologico svolgimento del rapporto. Osserva al riguardo che l'esenzione da revocatoria dei pagamenti eseguiti nei termini d'uso è finalizzata a consentire la continuazione dell'attività dell'impresa in crisi e la prosecuzione dei suoi normali rapporti commerciali, sicché la locuzione "termini d'uso" va riferita a detta attività, prescindendo dallo stato psicologico dell'accipiens, proprio al fine di consentirgli di dar corso a ulteriori forniture senza poi vedersi imputare di aver ricevuto i pagamenti nella consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice; l'indagine in ordine alla ricorrenza della fattispecie contemplata dalla disposizione in esame andrebbe dunque diretta a verificare se i pagamenti eseguiti nel c.d. periodo sospetto costituiscano o meno corrispettivo di beni e servizi correlati all'usuale attività dell'impresa poi fallita, da apprezzare con riferimento al momento del sorgere del rapporto, mentre risulterebbe irrilevante la scientia decoctionis del creditore, che anzi il disposto dell'art. 67 30 comma I.fall sembra dare per presupposta. 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] prospetta la violazione degli artt. 67, secondo comma, I. fai!. e 115 e 116 c.p.c., oltre che contraddittorietà della motivazione, lamentando che i giudici d'appello abbiano fondato la decisione in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione su elementi presuntivi privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. Deduce in particolare: che la corte del merito avrebbe erroneamente tratto argomenti di prova della sua scientia decoctionis alla data del primo pagamento dal contenuto del ricorso monitorio, presentato in data successiva, mentre, con riguardo al secondo pagamento, avrebbe omesso di chiarire perché gli elementi ricavabili da detto ricorso non potessero ritenersi espressione della sua necessità di non trovarsi a sua volta in una situazione di grave illiquidità a causa dell'inadempimento dell'ingiunta; che la deposizione del teste Giurola era stata contraddetta da quelle dei testi da essa addotti; che la mail del 5.7.2007 conteneva solo un generico accenno a dilazioni, non integranti la richiesta di concordare un piano di rientro. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 92, secondo comma c.p.c., nonché omissione e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la corte del merito non abbia motivato sul rigetto della domanda di compensazione delle spese del giudizio e non abbia tenuto conto dell'assenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 67, 3° comma, lett. a) I.fall. 4. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), I.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, va riferito alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non alle prestazioni effettuate né alla prassi invalsa nel settore di riferimento (cfr. Cass.nn. 25162/016, 7580/019, 27939/020). Come chiarito anche da Cass. n. 4482/021, per termini d'uso non vanno intesi solo quelli concordati originariamente fra le parti, ma anche i diversi termini in concreto praticati (dovendosi, ad es., tener conto della sistematica tolleranza del creditore a ricevere i pagamenti in ritardo rispetto alle scadenze pattiziamente convenute) o, ancora, quelli modificati nel corso del rapporto, purché non in maniera repentina ed in via unilaterale a richiesta del creditore, ma riscadenzati proprio per consentire al debitore di proseguire la normale attività di impresa nonostante la sua crisi di liquidità. In tale prospettiva trova piena spiegazione l'irrilevanza, ai fini dell'esenzione, della scientia decoctionis dell'accipiens. Deve per contro escludersi che la nozione di termini d'uso vada riferita all'attività d'impresa della debitrice e valutata al tempo di insorgenza del rapporto, ostando a tale interpretazione, oltre che la formulazione letterale della norma in esame (che, sempre ai fini dell'esenzione, richiede piuttosto che i beni e servizi pagati ineriscano a detta attività: cfr. Cass. 26244/021), un argomento logico, dal momento che la stessa sottrae alla revocatoria i pagamenti e non le forniture. Ciò premesso, non può dubitarsi della correttezza della decisione assunta dalla corte territoriale che, con accertamento che non è stato specificamente censurato dalla ricorrente, ha affermato che i pagamenti dedotti in giudizio non erano solo intervenuti con ritardo rispetto alla scadenze pattuite, ma erano stati effettuati al di fuori dell'ambito del fisiologico svolgimento del rapporto fra le parti (ovvero al di fuori del normale esercizio dell'attività di impresa fra fornitrice e acquirente), solo dopo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva manifestato l'intenzione di sospendere le proprie prestazioni ed aveva richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo. 5.11 secondo motivo è inammissibile in quanto, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, si risolve nella richiesta di un'interpretazione delle risultanze istruttorie difforme da quella operata dalla corte del merito, che 1e ha tutte ampiamente e approfonditamente esaminate, traendone però un convincimento diverso da quello auspicato dalla ricorrente. E' appena il caso di rilevare che l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine alla portata dei mezzi di prova allegati dalle parti è sindacabile nella presente sede di legittimità solo nei ristretti termini contemplati dall'art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c. e che [OSCURATO:SOCIETA] non solo non ha denunciato specificamente l'omesso esame da parte della corte d'appello di circostanze decisive che, ove considerate, avrebbero condotto al rigetto della domanda, ma neppure ha riportato, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 10 comma, n. 6 c.p.c. l'esatto contenuto delle deposizioni testimoniali e della mail che il giudice avrebbe travisato. 6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo del ricorso, in quanto, in tema di procedimento civile, il sindacato di legittimità in ordine alle pronunce sulle spese dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo per contro del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. 26912/020, 10009/03). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione le spese del presente giudizio, che liquida in C 5.500,00 per compensi ed in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, se dovuto, pari a quello dov