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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 29211/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19642/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 1211/2023, depositata in data 3 aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES 2015

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. l’avviso di accertamento n.

T9B03SF02232, relativo all’anno d’imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano 1 - procedeva con il recupero a tassazione di: maggiore IRES pari ad euro 55.232,00; maggiore IRAP pari ad euro 8.842,00; maggiore IVA pari ad euro 34.904,00.

Venivano irrogate anche le conseguenti sanzioni.

2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 3420/08/2021, rigettava integralmente il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 1211/22/2023, depositata in data 3 aprile 2023, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Sul ricorso, ritenuto inammissibile, veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 9 aprile 2024 e la contribuente presentava istanza di opposizione alla stessa, in data 19 maggio 2024, chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e all’art. 2697 cod. civ., nonché error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e all’art. 112 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto malgoverno dell’art. 109 del TUIR, avendo statuito, senza fare mai riferimento al principio di inerenza e competenza e alle sue giuridiche conseguenze con riferimento alla fattispecie de qua, ribaltando l’onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’assenza di indicazioni, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], in merito a quale diverso periodo fiscale andassero imputati i costi effettivamente sostenuti dalla società per l’esecuzione degli ordini ricevuti dalle proprie committenti e alla loro inerenza.

Pure, la ricorrente denunzia la motivazione meramente apparente, risolvendosi la stessa quasi interamente nel richiamo di principi giurisprudenziali espressi in sede di legittimità (qui non in discussione) e nel riferimento alla mancata allegazione, da parte della società contribuente, di elementi estranei alla contestazione mossa dall’[OSCURATO:PERSONA], quali le fatture relative ai costi disconosciuti e la documentazione bancaria afferente i relativi pagamenti, in aperta violazione degli artt. 36, co. 2 D. Lgs.

N. 546 del 1992 e 112 c.p.c., senza pertanto consentire di comprendere l’iter logico seguito dal Collegio giudicante.

2. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dalla odierna ricorrente si traducano in un sindacato improprio sulla valutazione del merito in riferimento agli elementi probatori prodotti in giudizio dalle parti e sono quindi inammissibili.

Invero, la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

2.1. Nella fattispecie in esame, la C.g.t. di secondo grado ha opinato che correttamente il primo collegio aveva ritenuto che l’art. 109 TUIR stabilisce che i criteri per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito sono subordinati al rispetto dei principi di competenza, certezza e determinabilità, nonché di inerenza.

La prova dell’inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente (Cass. nn.10257/2008,4554/2010, 5374/2021) ed “in relazione alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre grava sul contribuente la prova (in caso di contestazione da parte dell'amministrazione) della sussistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della suddetta pretesa (nella specie, esistenza di costi deducibili)”.

2.2. Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, la fattura, per costituire elemento probatorio a favore dell’impresa, deve essere idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, non essendo sufficiente una indicazione generica.

Dalla documentazione in atti, si rileva che la società ha prodotto delle schede di lavorazione sintetiche e generiche, che fanno riferimento esclusivamente alla tipologia ed alla quantità delle merci oggetto di lavorazione, il contratto di appalto del 23/09/2016 stipulato con la Pandora soc. cooperativa e il contratto di appalto del 5/01/2015 stipulato con al Mar.Em soc. cooperativa, vari ordini di confezionamento e fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] verso terzi dell’anno 2015, il registro IVA vendite 2015, le dichiarazioni, le buste paga e assunzioni dei lavoratori che dichiarano di aver lavorato per [OSCURATO:PERSONA] srl.; ma non risultano prodotte fatture né pagamenti a dimostrazione dell’effettività delle prestazioni e dagli ordini, non si evince alcun riferimento al contratto di appalto di servizi.

2.2. La Corte, inoltre , evidenzia che per quanto riguarda la produzione dei contratti di appalto, recentemente la Suprema Corte (Cass. 29/05/2020, n. 10274) ha statuito che la produzione in giudizio del contratto di appalto, al più è idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura, ma non a far ritenere rispettato il principio di inerenza del costo ai fini della deducibilità del costo.

Vieppiù che per i fornitori Elio e [OSCURATO:PERSONA], non risulterebbe prodotta alcuna documentazione.

2.3. Quanto, poi, alla deduzione dei costi ai fini dell'imposizione reddituale, ex articolo 109, comma 5 del TUIR, la Cassazione è intervenuta più volte, confermando che ai fini della detrazione di un costo e dell'IVA relativa, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (cfr. Cass. 10/07/2018, n. 18904).

In definitiva, il contribuente che intenda detrarre un costo, non può esimersi dal provarne l'inerenza e, nel caso in specie, il contribuente non ha prodotto documentazione fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività d'impresa, così come evidenziato dai Giudici di primo grado.

2.4. Nel caso di specie, i costi documentati dalle fatture contestate sono stati ripresi a tassazione dall’amministrazione finanziaria per mancanza dei requisiti di certezza, inerenza ed oggettiva determinabilità, richiesti dall’art. 109 TUIR quali condizioni per la deducibilità dal reddito imponibile, in quanto, secondo il fisco, la società non ha fornito documentazione circa l’attività professionale svolta dai soggetti oppure ha fornito documentazione non idonea a giustificare la certezza ed oggettiva determinabilità dei relativi costi.

Tale assunto, che non era limitato al rilievo del periodo di competenza dei costi, è stato ritenuto fondato dal giudice di merito, sia in primo sia in secondo grado e la C.g.t. di secondo grado della Lombardia ha ritenuto che la contribuente non abbia assolto all’onere probatorio su di lei gravante in ordine ai requisiti di deducibilità dei costi.

2.5. In proposito questa Corte ha precisato che perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa (Cass.09/05/2017, n. 11241; Cass. 23/10/2018, n. 26748).

Ancora spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (Cass. 07/06/2018, n. 14858).

Infine, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancanza o la lacunosità della documentazione giustificativa impedisce la deduzione del costo, perché non risultano soddisfatti i requisiti di certezza, inerenza e oggettiva determinabilità richiesti dall’articolo 109 del Tuir (Cass. 22/09/2021, n. 25612; Cass.20/05/2021, n. 12267; Cass. 02/12/2022, n. 35568).

Nella specie, l’amministrazione aveva ritenuto che i costi mancassero di certezza, in quanto riguardo alle due società emettenti fattura nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], Mar.Em. e Pandora, era emersa l‘omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’assenza di patrimonio e di utenze di qualsiasi tipo; inoltre, aveva rilevato l’insufficienza della documentazione prodotta (fatture e contratti di appalto) a dimostrare l’effettivo utilizzo della manodopera da parte della società ricorrente.

2.6. Correttamente, dunque, la C.g.t. di secondo grado della Lombardia ha ritenuto che le fatture prodotte non fossero idonee a dimostrare l’effettività.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme – liquidate in dispositivo - in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in 5.600,00 oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.800,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19642/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1211/2023, depositata in data 3 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES 2015 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. l’avviso di accertamento n. T9B03SF02232, relativo all’anno d’imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano 1 - procedeva con il recupero a tassazione di: maggiore IRES pari ad euro 55.232,00; maggiore IRAP pari ad euro 8.842,00; maggiore IVA pari ad euro 34.904,00. Venivano irrogate anche le conseguenti sanzioni. 2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 3420/08/2021, rigettava integralmente il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 1211/22/2023, depositata in data 3 aprile 2023, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7. Sul ricorso, ritenuto inammissibile, veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 9 aprile 2024 e la contribuente presentava istanza di opposizione alla stessa, in data 19 maggio 2024, chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e all’art. 2697 cod. civ., nonché error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e all’art. 112 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto malgoverno dell’art. 109 del TUIR, avendo statuito, senza fare mai riferimento al principio di inerenza e competenza e alle sue giuridiche conseguenze con riferimento alla fattispecie de qua, ribaltando l’onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’assenza di indicazioni, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], in merito a quale diverso periodo fiscale andassero imputati i costi effettivamente sostenuti dalla società per l’esecuzione degli ordini ricevuti dalle proprie committenti e alla loro inerenza. Pure, la ricorrente denunzia la motivazione meramente apparente, risolvendosi la stessa quasi interamente nel richiamo di principi giurisprudenziali espressi in sede di legittimità (qui non in discussione) e nel riferimento alla mancata allegazione, da parte della società contribuente, di elementi estranei alla contestazione mossa dall’[OSCURATO:PERSONA], quali le fatture relative ai costi disconosciuti e la documentazione bancaria afferente i relativi pagamenti, in aperta violazione degli artt. 36, co. 2 D. Lgs. N. 546 del 1992 e 112 c.p.c., senza pertanto consentire di comprendere l’iter logico seguito dal Collegio giudicante. 2. Il motivo è inammissibile. Le censure proposte dalla odierna ricorrente si traducano in un sindacato improprio sulla valutazione del merito in riferimento agli elementi probatori prodotti in giudizio dalle parti e sono quindi inammissibili. Invero, la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 2.1. Nella fattispecie in esame, la C.g.t. di secondo grado ha opinato che correttamente il primo collegio aveva ritenuto che l’art. 109 TUIR stabilisce che i criteri per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito sono subordinati al rispetto dei principi di competenza, certezza e determinabilità, nonché di inerenza. La prova dell’inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente (Cass. nn.10257/2008,4554/2010, 5374/2021) ed “in relazione alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre grava sul contribuente la prova (in caso di contestazione da parte dell'amministrazione) della sussistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della suddetta pretesa (nella specie, esistenza di costi deducibili)”. 2.2. Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, la fattura, per costituire elemento probatorio a favore dell’impresa, deve essere idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, non essendo sufficiente una indicazione generica. Dalla documentazione in atti, si rileva che la società ha prodotto delle schede di lavorazione sintetiche e generiche, che fanno riferimento esclusivamente alla tipologia ed alla quantità delle merci oggetto di lavorazione, il contratto di appalto del 23/09/2016 stipulato con la Pandora soc. cooperativa e il contratto di appalto del 5/01/2015 stipulato con al Mar.Em soc. cooperativa, vari ordini di confezionamento e fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] verso terzi dell’anno 2015, il registro IVA vendite 2015, le dichiarazioni, le buste paga e assunzioni dei lavoratori che dichiarano di aver lavorato per [OSCURATO:PERSONA] srl.; ma non risultano prodotte fatture né pagamenti a dimostrazione dell’effettività delle prestazioni e dagli ordini, non si evince alcun riferimento al contratto di appalto di servizi. 2.2. La Corte, inoltre , evidenzia che per quanto riguarda la produzione dei contratti di appalto, recentemente la Suprema Corte (Cass. 29/05/2020, n. 10274) ha statuito che la produzione in giudizio del contratto di appalto, al più è idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura, ma non a far ritenere rispettato il principio di inerenza del costo ai fini della deducibilità del costo. Vieppiù che per i fornitori Elio e [OSCURATO:PERSONA], non risulterebbe prodotta alcuna documentazione. 2.3. Quanto, poi, alla deduzione dei costi ai fini dell'imposizione reddituale, ex articolo 109, comma 5 del TUIR, la Cassazione è intervenuta più volte, confermando che ai fini della detrazione di un costo e dell'IVA relativa, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (cfr. Cass. 10/07/2018, n. 18904). In definitiva, il contribuente che intenda detrarre un costo, non può esimersi dal provarne l'inerenza e, nel caso in specie, il contribuente non ha prodotto documentazione fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività d'impresa, così come evidenziato dai Giudici di primo grado. 2.4. Nel caso di specie, i costi documentati dalle fatture contestate sono stati ripresi a tassazione dall’amministrazione finanziaria per mancanza dei requisiti di certezza, inerenza ed oggettiva determinabilità, richiesti dall’art. 109 TUIR quali condizioni per la deducibilità dal reddito imponibile, in quanto, secondo il fisco, la società non ha fornito documentazione circa l’attività professionale svolta dai soggetti oppure ha fornito documentazione non idonea a giustificare la certezza ed oggettiva determinabilità dei relativi costi. Tale assunto, che non era limitato al rilievo del periodo di competenza dei costi, è stato ritenuto fondato dal giudice di merito, sia in primo sia in secondo grado e la C.g.t. di secondo grado della Lombardia ha ritenuto che la contribuente non abbia assolto all’onere probatorio su di lei gravante in ordine ai requisiti di deducibilità dei costi. 2.5. In proposito questa Corte ha precisato che perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa (Cass.09/05/2017, n. 11241; Cass. 23/10/2018, n. 26748). Ancora spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (Cass. 07/06/2018, n. 14858). Infine, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancanza o la lacunosità della documentazione giustificativa impedisce la deduzione del costo, perché non risultano soddisfatti i requisiti di certezza, inerenza e oggettiva determinabilità richiesti dall’articolo 109 del Tuir (Cass. 22/09/2021, n. 25612; Cass.20/05/2021, n. 12267; Cass. 02/12/2022, n. 35568). Nella specie, l’amministrazione aveva ritenuto che i costi mancassero di certezza, in quanto riguardo alle due società emettenti fattura nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], Mar.Em. e Pandora, era emersa l‘omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’assenza di patrimonio e di utenze di qualsiasi tipo; inoltre, aveva rilevato l’insufficienza della documentazione prodotta (fatture e contratti di appalto) a dimostrare l’effettivo utilizzo della manodopera da parte della società ricorrente. 2.6. Correttamente, dunque, la C.g.t. di secondo grado della Lombardia ha ritenuto che le fatture prodotte non fossero idonee a dimostrare l’effettività. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme – liquidate in dispositivo - in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in 5.600,00 oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.800,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
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