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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15424/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, sostenendo il travisamento del fatto- vizio questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.-); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag.3-5 sulla sussistenza del reato, sulla natura oppositíva della condotta all'atto di ufficio, consistente nell'allontanare l'imputato dall'abitazione della compagna, che aveva chiesto l'intervento della p.g., ed impedirgli di accedere; sul dolo e sulla sussistenza del connesso reato di lesioni); rilevato che anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 8 con riferimento ai precedenti specifici e alla recidiva contestata); che analoga inammissibilità sussiste per la dedotta eccessività della pena a fronte della motivazione resa sulla congruità della pena e sui contenuti aumenti per la continuazione (v. pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigli- Il P sidente Anna c.cuolo Ange stanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi. ,2_0.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, sostenendo il travisamento del fatto- vizio questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.-); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag.3-5 sulla sussistenza del reato, sulla natura oppositíva della condotta all'atto di ufficio, consistente nell'allontanare l'imputato dall'abitazione della compagna, che aveva chiesto l'intervento della p.g., ed impedirgli di accedere; sul dolo e sulla sussistenza del connesso reato di lesioni); rilevato che anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 8 con riferimento ai precedenti specifici e alla recidiva contestata); che analoga inammissibilità sussiste per la dedotta eccessività della pena a fronte della motivazione resa sulla congruità della pena e sui contenuti aumenti per la continuazione (v. pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigli- Il P sidente Anna c.cuolo Ange stanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi. ,2_0. I
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