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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23797/2026

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to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, il quale si è riportato alla memoria depositata e ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ladiscussione, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 29/10/2025, il Tribunale di Venezia rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con la quale la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato la richiesta del Fagonedi revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Palagonia,con prescrizione di permanenza notturna nell’abitazione.Tale misura cautelare era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] per essere egligravemente indiziato di associazione per delinquere, sette truffe aggravate per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, due tentate truffe aggravate per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, un autoriciclaggio e diversi riciclaggi –reati per i quali la Corte d’appello di Venezia lo aveva condannato alla pena dicinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa –, e per esseresussistente il pericolo che commettesse delitti della stessa specie di quelli per iquali si stava procedendo.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea interpretazione e applicazionedell’art. 299 dello stesso codice; in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Dopo avere premesso che la prima questione che si porrebbe sarebbe «sesia giuridicamente corretto fondare la sussistenza del pericolo di reiterazione delreato, su elementi accantonati dal PM procedente per assenza di valenzaindiziaria e se tale utilizzo sia di per sé sufficiente a tal fine», il ricorrentelamenta che il Tribunale di Venezia avrebbe utilizzato «elementi che mancano diContesta anzitutto l’argomentazione della Corte d’appello di Venezia secondocui l’attività lavorativa che egli aveva svolto presso il fratello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comprovato «un serio cambiamento del suo modus vivendi»(penultimo capoverso della pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

Nell’argomentareciò, il Tribunale di Venezia non avrebbe spiegato perché la valenza delleintercettazioni delle conversazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA] «abbia resistitoimmutata nel corso delle ulteriori scansioni processuali vissute dal processo, cheoggi attende il deposito della motivazione del grado d’appello».

Ritenere che lerisultanze delle stesse intercettazioni siano utili e sufficienti «al giudizio sullapersonalità dell’imputato» equivarrebbe a violare la lettera e lo spirito dell’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Le suddette conversazioni intercettatesono risalenti nel tempo e non fotograferebbero nulla di attuale.

Non sarebbeinoltre in alcun modo provato che [OSCURATO:PERSONA] «abbia mantenuto neltempo, invariabilmente, lo stesso atteggiamento e il medesimo stato d’animoespresso nelle intercettazioni, condizionando il percorso del fratello».La seconda questione che si porrebbe concernerebbe «la possibilità diritenere sintomatica di un “… serio cambiamento” nel “… modus vivendi”,l’omessa prosecuzione di un’attività di lavoro da parte dell’imputato».[OSCURATO:PERSONA] contesta quindi in proposito, in secondo luogo, l’affermazione delTribunale di Venezia secondo cui il fatto che egli non svolgeva alcuna attivitàlavorativa «acuisce il pericolo di reiterazione del reato, atteso che l’attivitàcriminosa costituiva per il prevenuto la sua principale – se non l’unica – fonte disostentamento, come ben si comprende dalle conversazioni oggetto diintercettazioni in atti, dalle quali emerge la condizione di profonda difficoltàeconomica del [OSCURATO:PERSONA]» (ultimo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata).

Il ricorrente deduce che l’attività di lavoro di sua moglie è ancora inintercettazioni, avrebbe consentito al Tribunale di ritenere come “più che datata”la situazione di disagio economico attribuita all’imputato», con la conseguenzache il «giudizio, anche per la parte in esame, viene fondato dunque su unelemento non più attuale e meramente astratto».

Inoltre, il suo stato didisoccupazione non era a lui imputabile, atteso che, dopo che si era conclusa lastagione degli agrumi alla quale si era dedicato in qualità di bracciante, egli siera visto rigettare la propria istanza di autorizzazione a svolgere attività di lavoropresso un’altra impresa posta fuori del territorio del Comune di Palagonia, con laconseguenza che al suo stato di disoccupazione non poteva essere attribuitavalenza di dato sintomatico negativo.In terzo luogo, il Falcone contesta l’affermazione del Tribunale di Veneziasecondo cui egli non si poteva ritenere avere reciso i rapporti con i luoghi dicommissione dei reati in quanto «le condotte criminose da lui perpetrate eranostate in buona parte commesse in Sicilia, in buona parte a Scordia, a pochi kmda Palagonia» (primo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata).Premesso che le condotte a lui attribuite erano relative all’utilizzo illecito delcosiddetto “bonus facciate”, il ricorrente rappresenta che Scordia «non è il luogoove sarebbero “state perpetrate” le condotte criminose […] ma la sede dell’ufficiopostale utilizzato per domiciliare un conto corrente», il che «in alcun modoesprime sintomi utili sul piano della pericolosità sociale».

Pertanto, lamotivazione «resa in ordine alla inconducenza del dato offerto dalla difesa»sarebbe, anche in questo caso, meramente apparente.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione.Il Tribunale di Venezia avrebbe anzitutto omesso di motivare con riguardoall’elemento che i reati a lui attribuiti risalivano al 2021, travisando la questioneche era stata a esso sottoposta, atteso che il «tempo trascorso dallacommissione dei reati non veniva invocato dalla difesa perché costituisseelemento legittimante la revoca [ma] per fondare il giudizio sulla personalitàdell’imputato, valutandola in termini di attualità».

Giudizio, questo, che benpotrebbe «legittimamente nutrirsi del dato in questione».La motivazione sarebbe censurabile anche là dove il Tribunale di Veneziaavrebbe escluso che l’ottemperanza alle prescrizioni che gli erano state impostesia con l’obbligo di dimora sia, in precedenza, con gli arresti domiciliari non«vada incluso tra i dati rilevanti per la valutazione della personalitàdell’imputato» (così il ricorso), atteso che la suddetta osservanza costituisce «unelemento sintomatico del mutato atteggiamento dell’interessato rispetto allacommissione del reato ed è un chiaro segnale degli effetti specialpreventiviprodotti dalla misura cautelare».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «l’erroneità» dell’ordinanzaimpugnata «nella parte in cui ometteva di occuparsi della questione dedotta conil secondo motivo d’appello, concernente il rapporto di proporzione tra la misurain atto e la modifica della sentenza di condanna da parte della Corte d’Appello insenso favorevole all’imputato, e la contestuale applicazione dell’art 299 c.p.p.».[OSCURATO:PERSONA] espone che, con il secondo motivo di appello, aveva rappresentatola modifica «del quadro degli elementi posti a carico dell’imputato» che eraderivata dal fatto che la Corte d’appello di Venezia lo aveva assolto dal reato dicui al capo 6) dell ’ imputazione e aveva escluso l’aggravante dellatransnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen., con la conseguente necessità diapplicazione dell’art. 299 cod. proc. pen.La motivazione del Tribunale di Venezia al riguardo si risolverebbe «in unamera clausola di stile, che non entra nel merito della questione», a fronte di unadeduzione difensiva che avrebbe richiesto «la chiara precisazione delle ragioniche mantenevano la “nuova e diversa” condanna comminata al [OSCURATO:PERSONA] al di fuoridella previsione di cui all’art. 299 c.p.p.», il quale risulterebbe violato «dallamancata attualizzazione del giudizio legato alla proporzionalità della misura».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si deve premettere che, in tema di appello avverso l’ordinanza di rigettodella richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte dellaprospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi,asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dalgiudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità ola decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovarel’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze difatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del20/10/2021, A., Rv. 282376-01).In senso analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, in sede di appelloavverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelarepersonale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizionilegittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo chel’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza diesigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e dellanatura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292-01).2.

Il primo motivo non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di Venezia abbia adeguatamente motivato,senza incorrere in errori di diritto, in ordine al fatto che gli elementi di novità cheerano stati addotti dal [OSCURATO:PERSONA] non erano tali da escludere la sussistenzadell’esigenza cautelare.Il Tribunale di Venezia ha evidenziato la personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA],quale risultava dal fatto che egli non solo aveva continuato a delinquerenonostante fosse già stato condannato per truffa e ricettazione commesse tra il2013 e il 2015, ma aveva commesso i reati oggetto del procedimento mentre erasottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova alservizio sociale che gli era stata applicata con riferimento alle condotte di truffaperpetrate nel 2014.

Dal che la logicità della conclusione del Tribunale di Veneziacirca l’impossibilità «di fare affidamento sul fatto che il prevenuto si asterràautonomamente dal compimento di ulteriori condotte criminose».Ciò posto, quanto alle contestazioni che sono state avanzate dal ricorrentecon riguardo alla motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine agli elementi dinovità che egli aveva addotto a sostegno della sopravvenuta insussistenzadell’esigenza cautelare, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di Venezia abbia nonillogicamente escluso, anche alla luce di quanto si è sopra detto, che i suddettielementi di novità si potessero reputare decisivi nel senso dell’esclusione delpericolo di recidiva.Non appare, in particolare, manifestamente illogico, né integra errori didiritto, reputare che tale pericolo: a) non fosse escluso dal fatto che TommasoGionathan [OSCURATO:PERSONA], sulla non manifestamente illogica considerazione che, dalleconversazioni intercettate, era emerso che lo svolgimento del lavoro incampagna da parte di [OSCURATO:PERSONA] era stato all’epoca concepito come unperiodo di «“fermo forzato”» per via dell’attenzione delle forze dell’ordine neisuoi confronti; b) fosse confermato dal fatto che, posto che l’attività criminosaera risultata essere la principale fonte di sostentamento di [OSCURATO:PERSONA], eglinon svolgeva allo stato alcuna attività lavorativa; c) non fosse escluso dal fattoche [OSCURATO:PERSONA] viveva ormai a Palagonia, sulle non manifestamenteillogiche considerazioni che almeno una parte delle condotte criminose erarisultata essere stata compiuta in Sicilia (a Scordia, non lontano da Palagonia) e,comunque, che il pericolo di reiterazione deve essere inteso con riferimento allacommissione anche di reati che presentano uguaglianza di natura in relazione albene tutelato e alle modalità esecutive.3.

Il secondo motivo non è fondato.È, anzitutto, del tutto corretta – e non si può ritenere integrare alcuntravisamento – l’affermazione del Tribunale di Venezia secondo cui «il tempotrascorso dai fatti di reato non dev’essere valutato ai fini della revoca o dellasostituzione della misura ex art. 299 c.p.p.» (primo paragrafo della pag. 4dell’ordinanza impugnata), atteso che tale affermazione è pienamente in lineacon il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui il tempotrascorso dalla commissione del reato (il cosiddetto “tempo silente”) deve essereoggetto di valutazione, a norma della lett. c) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc.pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentreanaloga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini dellarevoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020,Barbaro, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv.268567-01).Quanto alla contestazione che il Tribunale di Venezia non avrebbe attribuitorilievo al fatto che egli aveva ottemperato alle prescrizioni che gli erano stateimposte sia con l’obbligo di dimora sia, in precedenza, con gli arresti domiciliari,si deve osservare che l’esclusione delle esigenze cautelari non può esseredesunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura accompagnatodall’osservanza degli obblighi a essa relativi, atteso che questi costituisconoparte del nucleo essenziale della stessa misura (Sez. 5, n. 45483 del14/06/2018, D., Rv. 274133-01, Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv.271119-01, entrambe in tema di arresti domiciliari).4.

Il terzo motivo non è fondato.Diversamente da quanto è affermato dal ricorrente, il Tribunale di Venezianon ha «ome[sso] di occuparsi della questione dedotta con il secondo motivod’appello, concernente il rapporto di proporzione tra la misura in atto e lamodifica della sentenza di condanna da parte della Corte d’appello in sensofavorevole all’imputato, e la contestuale applicazione dell’art. 299 c.p.p.».Tale questione è stata in realtà affrontata dal Tribunale del riesame il qualeha del tutto logicamente reputato che, a fronte di una condanna, da parte dellaCorte d’appello di Venezia, all’ancora rilevante pena detentiva di cinque anni equattro mesi di reclusione (oltre alla multa) per tutti gli altri reati che erano staticontestati all’imputato, il suddetto rapporto di proporzione tra l’applicata misuradell’obbligo di dimora e l’entità dei fatti e la sanzione irrogata non fosselogicamente scalfito dall’assoluzione per il solo reato di cui al capo 6)dell’imputazione e dall’esclusione della circostanza aggravante dellatransnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, il quale si è riportato alla memoria depositata e ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ladiscussione, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29/10/2025, il Tribunale di Venezia rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con la quale la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato la richiesta del Fagonedi revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Palagonia,con prescrizione di permanenza notturna nell’abitazione.Tale misura cautelare era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] per essere egligravemente indiziato di associazione per delinquere, sette truffe aggravate per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, due tentate truffe aggravate per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, un autoriciclaggio e diversi riciclaggi –reati per i quali la Corte d’appello di Venezia lo aveva condannato alla pena dicinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa –, e per esseresussistente il pericolo che commettesse delitti della stessa specie di quelli per iquali si stava procedendo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea interpretazione e applicazionedell’art. 299 dello stesso codice; in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Dopo avere premesso che la prima questione che si porrebbe sarebbe «sesia giuridicamente corretto fondare la sussistenza del pericolo di reiterazione delreato, su elementi accantonati dal PM procedente per assenza di valenzaindiziaria e se tale utilizzo sia di per sé sufficiente a tal fine», il ricorrentelamenta che il Tribunale di Venezia avrebbe utilizzato «elementi che mancano diContesta anzitutto l’argomentazione della Corte d’appello di Venezia secondocui l’attività lavorativa che egli aveva svolto presso il fratello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comprovato «un serio cambiamento del suo modus vivendi»(penultimo capoverso della pag. 3 dell’ordinanza impugnata). Nell’argomentareciò, il Tribunale di Venezia non avrebbe spiegato perché la valenza delleintercettazioni delle conversazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA] «abbia resistitoimmutata nel corso delle ulteriori scansioni processuali vissute dal processo, cheoggi attende il deposito della motivazione del grado d’appello». Ritenere che lerisultanze delle stesse intercettazioni siano utili e sufficienti «al giudizio sullapersonalità dell’imputato» equivarrebbe a violare la lettera e lo spirito dell’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le suddette conversazioni intercettatesono risalenti nel tempo e non fotograferebbero nulla di attuale. Non sarebbeinoltre in alcun modo provato che [OSCURATO:PERSONA] «abbia mantenuto neltempo, invariabilmente, lo stesso atteggiamento e il medesimo stato d’animoespresso nelle intercettazioni, condizionando il percorso del fratello».La seconda questione che si porrebbe concernerebbe «la possibilità diritenere sintomatica di un “… serio cambiamento” nel “… modus vivendi”,l’omessa prosecuzione di un’attività di lavoro da parte dell’imputato».[OSCURATO:PERSONA] contesta quindi in proposito, in secondo luogo, l’affermazione delTribunale di Venezia secondo cui il fatto che egli non svolgeva alcuna attivitàlavorativa «acuisce il pericolo di reiterazione del reato, atteso che l’attivitàcriminosa costituiva per il prevenuto la sua principale – se non l’unica – fonte disostentamento, come ben si comprende dalle conversazioni oggetto diintercettazioni in atti, dalle quali emerge la condizione di profonda difficoltàeconomica del [OSCURATO:PERSONA]» (ultimo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata). Il ricorrente deduce che l’attività di lavoro di sua moglie è ancora inintercettazioni, avrebbe consentito al Tribunale di ritenere come “più che datata”la situazione di disagio economico attribuita all’imputato», con la conseguenzache il «giudizio, anche per la parte in esame, viene fondato dunque su unelemento non più attuale e meramente astratto». Inoltre, il suo stato didisoccupazione non era a lui imputabile, atteso che, dopo che si era conclusa lastagione degli agrumi alla quale si era dedicato in qualità di bracciante, egli siera visto rigettare la propria istanza di autorizzazione a svolgere attività di lavoropresso un’altra impresa posta fuori del territorio del Comune di Palagonia, con laconseguenza che al suo stato di disoccupazione non poteva essere attribuitavalenza di dato sintomatico negativo.In terzo luogo, il Falcone contesta l’affermazione del Tribunale di Veneziasecondo cui egli non si poteva ritenere avere reciso i rapporti con i luoghi dicommissione dei reati in quanto «le condotte criminose da lui perpetrate eranostate in buona parte commesse in Sicilia, in buona parte a Scordia, a pochi kmda Palagonia» (primo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata).Premesso che le condotte a lui attribuite erano relative all’utilizzo illecito delcosiddetto “bonus facciate”, il ricorrente rappresenta che Scordia «non è il luogoove sarebbero “state perpetrate” le condotte criminose […] ma la sede dell’ufficiopostale utilizzato per domiciliare un conto corrente», il che «in alcun modoesprime sintomi utili sul piano della pericolosità sociale». Pertanto, lamotivazione «resa in ordine alla inconducenza del dato offerto dalla difesa»sarebbe, anche in questo caso, meramente apparente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione.Il Tribunale di Venezia avrebbe anzitutto omesso di motivare con riguardoall’elemento che i reati a lui attribuiti risalivano al 2021, travisando la questioneche era stata a esso sottoposta, atteso che il «tempo trascorso dallacommissione dei reati non veniva invocato dalla difesa perché costituisseelemento legittimante la revoca [ma] per fondare il giudizio sulla personalitàdell’imputato, valutandola in termini di attualità». Giudizio, questo, che benpotrebbe «legittimamente nutrirsi del dato in questione».La motivazione sarebbe censurabile anche là dove il Tribunale di Veneziaavrebbe escluso che l’ottemperanza alle prescrizioni che gli erano state impostesia con l’obbligo di dimora sia, in precedenza, con gli arresti domiciliari non«vada incluso tra i dati rilevanti per la valutazione della personalitàdell’imputato» (così il ricorso), atteso che la suddetta osservanza costituisce «unelemento sintomatico del mutato atteggiamento dell’interessato rispetto allacommissione del reato ed è un chiaro segnale degli effetti specialpreventiviprodotti dalla misura cautelare».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «l’erroneità» dell’ordinanzaimpugnata «nella parte in cui ometteva di occuparsi della questione dedotta conil secondo motivo d’appello, concernente il rapporto di proporzione tra la misurain atto e la modifica della sentenza di condanna da parte della Corte d’Appello insenso favorevole all’imputato, e la contestuale applicazione dell’art 299 c.p.p.».[OSCURATO:PERSONA] espone che, con il secondo motivo di appello, aveva rappresentatola modifica «del quadro degli elementi posti a carico dell’imputato» che eraderivata dal fatto che la Corte d’appello di Venezia lo aveva assolto dal reato dicui al capo 6) dell ’ imputazione e aveva escluso l’aggravante dellatransnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen., con la conseguente necessità diapplicazione dell’art. 299 cod. proc. pen.La motivazione del Tribunale di Venezia al riguardo si risolverebbe «in unamera clausola di stile, che non entra nel merito della questione», a fronte di unadeduzione difensiva che avrebbe richiesto «la chiara precisazione delle ragioniche mantenevano la “nuova e diversa” condanna comminata al [OSCURATO:PERSONA] al di fuoridella previsione di cui all’art. 299 c.p.p.», il quale risulterebbe violato «dallamancata attualizzazione del giudizio legato alla proporzionalità della misura».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve premettere che, in tema di appello avverso l’ordinanza di rigettodella richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte dellaprospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi,asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dalgiudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità ola decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovarel’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze difatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del20/10/2021, A., Rv. 282376-01).In senso analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, in sede di appelloavverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelarepersonale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizionilegittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo chel’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza diesigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e dellanatura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292-01).2. Il primo motivo non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di Venezia abbia adeguatamente motivato,senza incorrere in errori di diritto, in ordine al fatto che gli elementi di novità cheerano stati addotti dal [OSCURATO:PERSONA] non erano tali da escludere la sussistenzadell’esigenza cautelare.Il Tribunale di Venezia ha evidenziato la personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA],quale risultava dal fatto che egli non solo aveva continuato a delinquerenonostante fosse già stato condannato per truffa e ricettazione commesse tra il2013 e il 2015, ma aveva commesso i reati oggetto del procedimento mentre erasottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova alservizio sociale che gli era stata applicata con riferimento alle condotte di truffaperpetrate nel 2014. Dal che la logicità della conclusione del Tribunale di Veneziacirca l’impossibilità «di fare affidamento sul fatto che il prevenuto si asterràautonomamente dal compimento di ulteriori condotte criminose».Ciò posto, quanto alle contestazioni che sono state avanzate dal ricorrentecon riguardo alla motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine agli elementi dinovità che egli aveva addotto a sostegno della sopravvenuta insussistenzadell’esigenza cautelare, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di Venezia abbia nonillogicamente escluso, anche alla luce di quanto si è sopra detto, che i suddettielementi di novità si potessero reputare decisivi nel senso dell’esclusione delpericolo di recidiva.Non appare, in particolare, manifestamente illogico, né integra errori didiritto, reputare che tale pericolo: a) non fosse escluso dal fatto che TommasoGionathan [OSCURATO:PERSONA], sulla non manifestamente illogica considerazione che, dalleconversazioni intercettate, era emerso che lo svolgimento del lavoro incampagna da parte di [OSCURATO:PERSONA] era stato all’epoca concepito come unperiodo di «“fermo forzato”» per via dell’attenzione delle forze dell’ordine neisuoi confronti; b) fosse confermato dal fatto che, posto che l’attività criminosaera risultata essere la principale fonte di sostentamento di [OSCURATO:PERSONA], eglinon svolgeva allo stato alcuna attività lavorativa; c) non fosse escluso dal fattoche [OSCURATO:PERSONA] viveva ormai a Palagonia, sulle non manifestamenteillogiche considerazioni che almeno una parte delle condotte criminose erarisultata essere stata compiuta in Sicilia (a Scordia, non lontano da Palagonia) e,comunque, che il pericolo di reiterazione deve essere inteso con riferimento allacommissione anche di reati che presentano uguaglianza di natura in relazione albene tutelato e alle modalità esecutive.3. Il secondo motivo non è fondato.È, anzitutto, del tutto corretta – e non si può ritenere integrare alcuntravisamento – l’affermazione del Tribunale di Venezia secondo cui «il tempotrascorso dai fatti di reato non dev’essere valutato ai fini della revoca o dellasostituzione della misura ex art. 299 c.p.p.» (primo paragrafo della pag. 4dell’ordinanza impugnata), atteso che tale affermazione è pienamente in lineacon il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui il tempotrascorso dalla commissione del reato (il cosiddetto “tempo silente”) deve essereoggetto di valutazione, a norma della lett. c) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc.pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentreanaloga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini dellarevoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020,Barbaro, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv.268567-01).Quanto alla contestazione che il Tribunale di Venezia non avrebbe attribuitorilievo al fatto che egli aveva ottemperato alle prescrizioni che gli erano stateimposte sia con l’obbligo di dimora sia, in precedenza, con gli arresti domiciliari,si deve osservare che l’esclusione delle esigenze cautelari non può esseredesunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura accompagnatodall’osservanza degli obblighi a essa relativi, atteso che questi costituisconoparte del nucleo essenziale della stessa misura (Sez. 5, n. 45483 del14/06/2018, D., Rv. 274133-01, Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv.271119-01, entrambe in tema di arresti domiciliari).4. Il terzo motivo non è fondato.Diversamente da quanto è affermato dal ricorrente, il Tribunale di Venezianon ha «ome[sso] di occuparsi della questione dedotta con il secondo motivod’appello, concernente il rapporto di proporzione tra la misura in atto e lamodifica della sentenza di condanna da parte della Corte d’appello in sensofavorevole all’imputato, e la contestuale applicazione dell’art. 299 c.p.p.».Tale questione è stata in realtà affrontata dal Tribunale del riesame il qualeha del tutto logicamente reputato che, a fronte di una condanna, da parte dellaCorte d’appello di Venezia, all’ancora rilevante pena detentiva di cinque anni equattro mesi di reclusione (oltre alla multa) per tutti gli altri reati che erano staticontestati all’imputato, il suddetto rapporto di proporzione tra l’applicata misuradell’obbligo di dimora e l’entità dei fatti e la sanzione irrogata non fosselogicamente scalfito dall’assoluzione per il solo reato di cui al capo 6)dell’imputazione e dall’esclusione della circostanza aggravante dellatransnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23797/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris