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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 14491/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23240/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' BASILIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 165/2013depositata il 05/07/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 165/27/2013, depositata in data 05/07/2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dai contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] annullando l’atto di diniego di definizione lite pendente” relativo ad un contenzioso tributario in materia di imposte di successione, ipotecaria e castale ed INVIM e dichiarando cessata la materia del contendere in ordine all’ avviso di liquidazione n. 10/S d’ ordine- Succ. 418/194, anno 1985;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi deducendo: - violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., - viol azione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 3) lett. a) l. 289/2002 ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4 cod., proc. civ.;

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso;

4. nelle more del giudizio i contribuenti formulavano istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10 ultimo cpv., D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018 e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo;

5. con successiva memoria in data 23/12/2020 i controricorrenti chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione non presentata entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 6, comma, 13 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, precisando che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, via PEC, in data 10/07/2020, diniego di definizione agevolata della lite pendente, diniego ritualmente impugnato innanzi a questa Suprema Corte;

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, infine, depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]

1. non può trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma, 13 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, atteso che, per previsione normativa espressa, l’impugnazione del diniego della definizione agevolata – pacificamente avvenuta nel caso in esame – vale come “istanz a di trattazione”, precludendo, quindi, la possibilità di adottare una pronunzia di estinzione;

2. il ricorso per cassazione dell’ufficio deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dell’ impugnante ex art. 100 cod. proc. civ. per le ragioni appresso specificate;

2.1. infatti secondo quanto dedotto dai contribuenti - e secondo quanto verificato ex officio da questa Corte - nel corso del giudizio relativo all’avviso de quo , i ricorrenti presentavano ist anze di definizione agevolata ex art. 16 della L. 289/02 e provvedevano al versamento delle somme ivi previste;

2.2. successivamente, entrambe le domande di condono venivano rigettate con provvedimento di diniego n. 21167/2004 e provvedimento di diniego n.2166/2004;

2.3. avverso i citati provvedimenti di diniego di condono venivano proposti distinti ricorsi rigettati in primo grado con le sentenze n. 9/05/2006 e n. 8/05/2006, poi riformate in grado di appello con le decisioni n. 164/27/2013 e n. 165/27/2013, successivamente impugnate dall’Ufficio, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

2.4. con la ordinanza n. 12756/2022 questa Corte, nel rigettare l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 164/27/2013 della C.T.R.

Sicilia resa inter partes, riteneva corretta la decisione impugnata la quale aveva accolto l’istanza di definizione agevolata, ex art. 16, l. 289/2002, avverso l’avviso di liquidazione n. 10/S;

2.5. con successiva ordinanza n. 34731/2022 questa Corte, pronunziando sull’ impugnazione proposta dall’ ufficio avverso la sentenza n. 163/27/2013 della C.T.R. della Sicilia depositata in data 05/07/2013 e sulla successiva impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di diniego della definizione agevolata della controversia notificata dall’ Agenzia ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, rigettava il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate, con conseguente passaggio in giudicato della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata relativa all’ avviso di liquidazione n. 10/S e dichiarava l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto, in corso del giudizio, avverso il diniego opposto ex art. 6 D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, della ulteriore domanda di definizione agevolata della medesima controversia, condannando l’ufficio al pagamento delle spese di lite;

3. in ragione di quanto sopra cennato essendo stata dichiarata, con sentenza passata in giudicato, cessata la materia del contendere relativamente all’ avviso di liquidazione per cui è causa, in questa sede non può che dichiararsi la inammissibilità del ricorso per cassazione dell’ufficio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnante ex art. 100 cod. proc. civ.;

4. -le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Agenzia ricorrente -secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale - essendo emersa nel corso dei vari giudizi inter partes l’infondatezza delle ragioni dell’amministrazione finanziaria; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23240/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' BASILIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 165/2013depositata il 05/07/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 165/27/2013, depositata in data 05/07/2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dai contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] annullando l’atto di diniego di definizione lite pendente” relativo ad un contenzioso tributario in materia di imposte di successione, ipotecaria e castale ed INVIM e dichiarando cessata la materia del contendere in ordine all’ avviso di liquidazione n. 10/S d’ ordine- Succ. 418/194, anno 1985; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi deducendo: - violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., - viol azione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 3) lett. a) l. 289/2002 ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4 cod., proc. civ.; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso; 4. nelle more del giudizio i contribuenti formulavano istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10 ultimo cpv., D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018 e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; 5. con successiva memoria in data 23/12/2020 i controricorrenti chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione non presentata entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 6, comma, 13 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, precisando che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, via PEC, in data 10/07/2020, diniego di definizione agevolata della lite pendente, diniego ritualmente impugnato innanzi a questa Suprema Corte; 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, infine, depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. non può trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma, 13 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, atteso che, per previsione normativa espressa, l’impugnazione del diniego della definizione agevolata – pacificamente avvenuta nel caso in esame – vale come “istanz a di trattazione”, precludendo, quindi, la possibilità di adottare una pronunzia di estinzione; 2. il ricorso per cassazione dell’ufficio deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dell’ impugnante ex art. 100 cod. proc. civ. per le ragioni appresso specificate; 2.1. infatti secondo quanto dedotto dai contribuenti - e secondo quanto verificato ex officio da questa Corte - nel corso del giudizio relativo all’avviso de quo , i ricorrenti presentavano ist anze di definizione agevolata ex art. 16 della L. 289/02 e provvedevano al versamento delle somme ivi previste; 2.2. successivamente, entrambe le domande di condono venivano rigettate con provvedimento di diniego n. 21167/2004 e provvedimento di diniego n.2166/2004; 2.3. avverso i citati provvedimenti di diniego di condono venivano proposti distinti ricorsi rigettati in primo grado con le sentenze n. 9/05/2006 e n. 8/05/2006, poi riformate in grado di appello con le decisioni n. 164/27/2013 e n. 165/27/2013, successivamente impugnate dall’Ufficio, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione; 2.4. con la ordinanza n. 12756/2022 questa Corte, nel rigettare l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 164/27/2013 della C.T.R. Sicilia resa inter partes, riteneva corretta la decisione impugnata la quale aveva accolto l’istanza di definizione agevolata, ex art. 16, l. 289/2002, avverso l’avviso di liquidazione n. 10/S; 2.5. con successiva ordinanza n. 34731/2022 questa Corte, pronunziando sull’ impugnazione proposta dall’ ufficio avverso la sentenza n. 163/27/2013 della C.T.R. della Sicilia depositata in data 05/07/2013 e sulla successiva impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di diniego della definizione agevolata della controversia notificata dall’ Agenzia ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, rigettava il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate, con conseguente passaggio in giudicato della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata relativa all’ avviso di liquidazione n. 10/S e dichiarava l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto, in corso del giudizio, avverso il diniego opposto ex art. 6 D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, della ulteriore domanda di definizione agevolata della medesima controversia, condannando l’ufficio al pagamento delle spese di lite; 3. in ragione di quanto sopra cennato essendo stata dichiarata, con sentenza passata in giudicato, cessata la materia del contendere relativamente all’ avviso di liquidazione per cui è causa, in questa sede non può che dichiararsi la inammissibilità del ricorso per cassazione dell’ufficio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnante ex art. 100 cod. proc. civ.; 4. -le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Agenzia ricorrente -secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale - essendo emersa nel corso dei vari giudizi inter partes l’infondatezza delle ragioni dell’amministrazione finanziaria; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Co
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