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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40957/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ff [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede per essere il furto stato commesso all'interno di una concessionaria di automobili ove era presente un sistema di videosorveglianza ed in un orario in cui gli addetti alla concessionaria stavano lavorando, è inammissibile perché poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito, che non è rivisitabile in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ff [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede per essere il furto stato commesso all'interno di una concessionaria di automobili ove era presente un sistema di videosorveglianza ed in un orario in cui gli addetti alla concessionaria stavano lavorando, è inammissibile perché poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito, che non è rivisitabile in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d