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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27411/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1168-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contror icorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1168/2021 Cron.

Rep.

Ud. 12/09/2023 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 30/11/2020 R.G.N. 6099/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione integrale delle spese nei confronti del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;

2. con provvedimento comunicato il 15.5.2023 ai difensori del controricorrente questa Corte ha informato il Fallimento della rinuncia del ricorrente, concedendo termine al Fallimento sino al 14.6.2023 per il deposito di un atto di accettazione della rinunzia;

3. il 7.6.2023, tuttavia, questa Corte ha comunicato alle parti la pronuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., del decreto di estinzione del processo, con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite, in assenza della accettazione del Fallimento;

4. in ragione dell’accordo transattivo intercorso tra le parti e del rispetto del termine assegnato per accettare la rinunzia, il Fallimento ha chiesto, ex art. 391, comma 3, c.p.c., la fissazione dell’udienza e l’adozione di un provvedimento di estinzione del giudizio a spese compensate;

5. il Farris è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla documentazione prodotta risulta che il Farris ha rinunciato al ricorso per cassazione e che il Fallimento ha accettato la rinunzia;

2. il giudizio fra le parti deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in revisione della statuizione di condanna alle spese d lite contenuta nel decreto n. 16072/2023 (pubblicato il 7.6.2023), ex art. 391, comma 4, c.p.c., nulla deve essere deciso in tema di spese attesa l’adesione del Fallimento all’atto di rinunzia.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1168-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contror icorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1168/2021 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 30/11/2020 R.G.N. 6099/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione integrale delle spese nei confronti del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2. con provvedimento comunicato il 15.5.2023 ai difensori del controricorrente questa Corte ha informato il Fallimento della rinuncia del ricorrente, concedendo termine al Fallimento sino al 14.6.2023 per il deposito di un atto di accettazione della rinunzia; 3. il 7.6.2023, tuttavia, questa Corte ha comunicato alle parti la pronuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., del decreto di estinzione del processo, con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite, in assenza della accettazione del Fallimento; 4. in ragione dell’accordo transattivo intercorso tra le parti e del rispetto del termine assegnato per accettare la rinunzia, il Fallimento ha chiesto, ex art. 391, comma 3, c.p.c., la fissazione dell’udienza e l’adozione di un provvedimento di estinzione del giudizio a spese compensate; 5. il Farris è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla documentazione prodotta risulta che il Farris ha rinunciato al ricorso per cassazione e che il Fallimento ha accettato la rinunzia; 2. il giudizio fra le parti deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in revisione della statuizione di condanna alle spese d lite contenuta nel decreto n. 16072/2023 (pubblicato il 7.6.2023), ex art. 391, comma 4, c.p.c., nulla deve essere deciso in tema di spese attesa l’adesione del Fallimento all’atto di rinunzia. P.Q.M. LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Così dec
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