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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20600/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito.

In particolare, incensurabile è la ritenuta esclusione della ricorrenza della scrirninante ex art. 54 cod. pen., solamente addotta ma non provata ( v. pg. 3 e ss. della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ídente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l!' ci 2 ------ - vo AN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, incensurabile è la ritenuta esclusione della ricorrenza della scrirninante ex art. 54 cod. pen., solamente addotta ma non provata ( v. pg. 3 e ss. della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ídente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l!' ci 2 ------ - vo AN
Sentenza Cassazione n. 20600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris