CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14901/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1214/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Agrigento per chiedere la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] -ESA (da ora, in motivazione, solo ESA) a risarcire il danno derivante dall’utilizzo abusivo e reiterato dell’apposizione del termine ai contratti a tempo determinato conclusi con tale P.A. Egli ha allegato che avrebbe lavorato come operatore agricolo a tempo determinato alle dipendenze del Centro di [OSCURATO:PERSONA] di Trapani presso l’ESA a partire dal 1999 per un numero di giornate lavorative oscillanti tra giorni 101 e giorni 213 inun arco temporale tra quattro e dodici mesi. Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 933/2020, ha accolto il ricorso. L’ESA ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1214/2022, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’ESA non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente deve essere affermata l’improcedibilità del ricorso. Si rileva che, come riferito dal ricorrente e ricavabile dagli atti di causa, il deposito del ricorso per cassazione, imposto dall’art. 369 c.p.c., a pena di decadenza, entro venti giorni dal perfezionamento della relativa notifica, è avvenuto tardivamente. Infatti, il termine ultimo per eseguire tale incombente era l’11 luglio 2023. Il ricorrente sostiene di avere effettuato un primo tentativo il 10 luglio 2023, alle ore 12,17, come attestato dall’allegato 2 depositato telematicamente, concernente la ricevuta di accettazione (è pervenuta, alla stessa ora, anche quella di consegna, presente come allegato 3), e che, però, gli sarebbe stata successivamente inviata una “notifica eccezione errore E0606” in quanto il messaggio non sarebbe stato elaborato correttamente dal sistema ed era stato scartato. L’errore E0606 si verifica: a) se l’oggetto della mail non è corretto, atteso che questo deve contenere la parola DEPOSITO tutta in maiuscolo, uno spazio e del testo libero subito dopo; b) quando il file allegato “Atto.enc”, ossia la busta, è stato rinominato e, probabilmente per errore, è stato modificato anche nell’estensione, considerato che, anche se rinominato, deve mantenere l’estensione “.enc” e deve essere allegato un unico file; c) qualora il formato testo della mail sia testo HTML e non testo normale. In tutte queste evenienze, è necessario ripetere nuovamente il deposito, il quale è da qualificare come non avvenuto, in quanto la busta viene scartata dai controlli automatici e non raggiunge nemmeno il server ministeriale del deposito e la cancelleria. Riferisce il ricorrente di avere ritentato, stavolta con esito positivo, il deposito in esame il 13 luglio 2023 e, quindi, tardivamente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Pertanto, ha avanzato istanza di rimessione in termini. Questa, però, non può essere accolta. Infatti, la comunicazione dell’errore E0606 è avvenuta, come emerge dall’allegato 4 depositato dal medesimo ricorrente, il 10 luglio 2023 alle ore 12,25, con la conseguenza che la parte aveva le intere giornate del 10 e dell’11 luglio 2023 a disposizione per rimediare al problema emerso. Ne deriva che il mancato rispetto del termine previsto per il deposito del ricorso non è dipeso da causa non imputabile al ricorrente, ma dalla sua inerzia nel riattivare la procedura de qua. Né può portare ad una diversa conclusione la sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia che ha esaminato una differente fattispecie di improcedibilità(relativa al difetto della copia autentica della sentenza impugnata), peraltro con riferimento a giudizi antecedenti alle pronunce di questa Corte (a partire da Cass. SU 25 marzo 2019, n. 8312) nelle quali l’ambito di applicazione della suindicata improcedibilità è stata molto ridotto. 2) Il ricorso è dichiarato improcedibile, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di deposito telematico di un atto processuale, che abbia avuto come esito, dopo la ricezione della ricevuta di accettazione, un messaggio contenente la comunicazione dell’errore E0606, tale deposito deve ritenersi come mai avvenuto, con la conseguenza che l’interessato deve immediatamente attivarsi, ove non sia ancora scaduto il termine previsto per l’esecuzione dell’incombente, per effettuarlo, non potendo, qualora il nuovo deposito avvenga regolarmente solo una volta decorso il termine ex art. 369 c.p.c., ottenere di essere rimesso in termini esclusivamentein ragione della tipologia di errore occorso”. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A. intimata svolto difese. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), sedovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara improcedibile il ricorso; -dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 d