CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14082/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimate- AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIAn. 4292/2019 depositata i l 21/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1. Il contenzioso oggetto del presente giudizio scaturisce dall’impugnazione di quattro cartelle di pagamento emesse contro [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente), che le ha impugnate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest’ultima, con sentenza n. 1125/2018, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando due cartelle di pagamento. 2. Diversamente, la Commissione tributaria regionale della Calabria (hinc: CTR), accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 4292/19 depositata in data 21/11/2019, ha respinto integralmente il ricorso del contribuente, che ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 2.1. L’Agenzia non si è costituita formalmente con controricorso, limitandosi a depositare una memoria in relazione alla partecipazione all’udienza. 3. Successivamente, il contribuente ha chiesto la definizione agevolata ex art. 5legge n. 130 del 2022, accolta limitatamente alle due cartelle per le quali non risultava una duplice soccombenza nei precedenti gradi di giudizio di merito. 4. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, depositat o , in data 10/03/2023, istanza di trattazione, allegando comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, dove si legge che: «In considerazione del diniego di definizione per le controversie autonome relative alle cartelle di pagamento nn. 034201100115021305000 e 03420140017397190000, il giudizio in Cassazione RG 14082/2020 dovrà dunque proseguire per tali due atti, mentre potrà estinguersi in relazione alla pretesa tributaria contenuta nelle cartelle di pagamento nn. 034003374046483000 e 034201000338164772000, regolarmente definite ai sensi dell’art. [dell’art.] art.] 5 Legge n. 130/2022.» 5. Infine, il ricorrente, in data 31/10/2025, ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con ulteriore documentazione (seguita da ulteriore deposito di documenti in data 03/11/2025), affermando che le cartelle per le quali era stata respintala richiesta di definizione ex legge n. 130 del 2022 sono state, successivamente , oggetto di definizione , con l’adesione da parte del contribuente al meccanismo della rottamazione. 6. Il ricorrente ha, quindi, domandatodi dichiarare l’estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle interessate dalla definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022 e la cessazione della materia del contendere per le cartelle interessate dalla rottamazione. Considerato che: 1. Alla luce della documentazione in atti ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere solamente per le due cartelle interessate dalla definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022 e per la cartella n. 034201100115021305000, oggetto di rottamazione ex legge n. 197 del 2022, per la quale è stata prodotta sia la comunicazione delle somme dovute proveniente dall’agente della riscossione (dove si legge che la dichiarazione di adesione è stata depositata in data 29/06/2023), sia quietanza relativa al pagamento dell’importo dovuto (con pagamento di Euro 317,90 – corrispondente all’importo indicato come debito da pagare per la definizione nella comunicazione delle somme dovute da parte dell’agente della riscossione -in data 18/10/2023). 1.1. Diversamente, per la cartella n. 03420140017397190000, non risulta prodotta la comunicazione delle somme dovute da parte dell’agente della riscossione e neppure la dichiarazione di adesione (posto che quella prodotta con riferimento alla cartella appena menzionata e datata 11/01/2023 riguarda la definizione ex legge n. 130 del 2022 che è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate ). Di conseguenza , la documentazione relativa ai pagamenti – tramite i quali il contribuente assume di essersi avvalso della rottamazione anche per la cartella da ultimo richiamata non consente di riscontrare per la stessa l’effettiva ricorrenza dei requisiti per pronunciare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 1.2. La richiesta del contribuente evidenzia, tuttavia, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con la conseguenza che in ordine alla cartella n. 03420140017397190000 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderein relazione alle cartelle già oggetto di definizione agevolata ex legge n. 130 del 2022, nonchéalla cartella n. 034201100115021305000 ; dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in relazione alla cartella n. 03420140017397190000; dispone che le spese legali restino a definitivo carico delle parti che le