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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03910/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5611-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2439/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 rt. 05611 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- RG . 5611/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anni 2005 e 2006 da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], discendenti dagli accertamenti notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo violato l'art. 12 comma 7

I. 212/200, ha respinto l'appello dell'Ufficio, per non avere quest'ultimo, a chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, consentito al contribuente, nel termine di sessanta giorni, di formulare osservazioni e richieste, al fine di valutare di tutti gli elementi probatori acquisiti.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Col primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'articolo 12, comma 7 della L. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto non sarebbe stato rispetato il termine dilatorio di 60gg. intercorrente dalla data di redazione del pvc e la data di emissione dell'avviso di accertamento.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Occorre premettere che l'accertamento oggetto del giudizio non trae origine da controlli, ispezioni, verifiche od accessi eseguiti presso la società contribuente, o presso la sede dei soci, trattandosi (come emerge dagli avvisi di accertamento impugnati, derivanti da presunzione di distribuzione di utili ai soci della [OSCURATO:SOCIETA], fra cui il socio [OSCURATO:PERSONA], dante causa della contribuente, e dalle eccezioni dell'Ufficio nei gradi di merito), di fattispecie riconducibile al cd. accertamento "a tavolino", ossia eseguito senza essere accompagnato da una attività dell'amministrazione finanziaria di accesso nella sfera diretta del contribuente. 2.2.Tanto premesso, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, erroneamente posto a base della decisione impugnata, si applica ai soli casi di "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali" del contribuente o della impresa.

Trattasi, peraltro, di principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza n. 24823/2015 resa a Sezioni Unite, ha affermato che «le garanzie fissate nella legge n. 212 del 2000, articolo 12 comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente», così trovando avvallo e conferma anche in recenti arresti (cfr. Cass., V, n. 9725 del 2021; Cass., V, n. 766 del 2020; n. 26354/2021) . 3.La CTR ha erroneamente ritenuto che nell'ipotesi in esame, relativa ad accertamento a tavolino, come tale al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.12 comma 7 della L.212/2000, fossero applicabili le tutele previste per gli accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche nella sede del contribuente o della sua attività, ritenendo sussistente il diritto del contribuente a partecipare attivamente al procedimento tributario attraverso il contraddittorio amministrativo, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento fuori dal perimetro applicativo della norma.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla eccezione sollevata in appello, in ordine alla illegittimità della sentenza di primo grado basata sull'annullamento non definitivo degli avvisi di accertamento relativi alla società per gli stessi anni d'imposta, dai quali discendono gli accertamenti impugnati.

Riporta l'atto di appello.

3.1. Questo motivo è fondato, non avendo la CTR motivato sull'eccezione, proposta in appello e riportata per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in ordine alla illegittimità della decisione di primo grado basata sull'annullamento non definitivo degli avvisi di accertamento relativi alla società per gli stessi anni d'imposta, dai quali discendono gli accertamenti impugnati. 3.2.11 vizio di omessa pronuncia ricorre infatti ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova; ovvero quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar „luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. n. 7472 del 23/03/2017; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020). 3.4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, pur dando atto che l'Agenzia aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per erronea wn-Ift valutazione dell'annullameritoVi egli avvisi di accèr--Tamento riferiti alla società [OSCURATO:SOCIETA] per gli stessi anni d'imposta, da cui quelli odierni discendono, non ha poi pronunciato sullo stesso, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla violazione di legge (art. 12, comma 7

I. 212/2000).

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.

Roma, 6 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5611-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2439/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 rt. 05611 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- RG . 5611/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anni 2005 e 2006 da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], discendenti dagli accertamenti notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo violato l'art. 12 comma 7 I. 212/200, ha respinto l'appello dell'Ufficio, per non avere quest'ultimo, a chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, consentito al contribuente, nel termine di sessanta giorni, di formulare osservazioni e richieste, al fine di valutare di tutti gli elementi probatori acquisiti. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. Col primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'articolo 12, comma 7 della L. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto non sarebbe stato rispetato il termine dilatorio di 60gg. intercorrente dalla data di redazione del pvc e la data di emissione dell'avviso di accertamento. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che l'accertamento oggetto del giudizio non trae origine da controlli, ispezioni, verifiche od accessi eseguiti presso la società contribuente, o presso la sede dei soci, trattandosi (come emerge dagli avvisi di accertamento impugnati, derivanti da presunzione di distribuzione di utili ai soci della [OSCURATO:SOCIETA], fra cui il socio [OSCURATO:PERSONA], dante causa della contribuente, e dalle eccezioni dell'Ufficio nei gradi di merito), di fattispecie riconducibile al cd. accertamento "a tavolino", ossia eseguito senza essere accompagnato da una attività dell'amministrazione finanziaria di accesso nella sfera diretta del contribuente. 2.2.Tanto premesso, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, erroneamente posto a base della decisione impugnata, si applica ai soli casi di "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali" del contribuente o della impresa. Trattasi, peraltro, di principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza n. 24823/2015 resa a Sezioni Unite, ha affermato che «le garanzie fissate nella legge n. 212 del 2000, articolo 12 comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente», così trovando avvallo e conferma anche in recenti arresti (cfr. Cass., V, n. 9725 del 2021; Cass., V, n. 766 del 2020; n. 26354/2021) . 3.La CTR ha erroneamente ritenuto che nell'ipotesi in esame, relativa ad accertamento a tavolino, come tale al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.12 comma 7 della L.212/2000, fossero applicabili le tutele previste per gli accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche nella sede del contribuente o della sua attività, ritenendo sussistente il diritto del contribuente a partecipare attivamente al procedimento tributario attraverso il contraddittorio amministrativo, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento fuori dal perimetro applicativo della norma. 3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla eccezione sollevata in appello, in ordine alla illegittimità della sentenza di primo grado basata sull'annullamento non definitivo degli avvisi di accertamento relativi alla società per gli stessi anni d'imposta, dai quali discendono gli accertamenti impugnati. Riporta l'atto di appello. 3.1. Questo motivo è fondato, non avendo la CTR motivato sull'eccezione, proposta in appello e riportata per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in ordine alla illegittimità della decisione di primo grado basata sull'annullamento non definitivo degli avvisi di accertamento relativi alla società per gli stessi anni d'imposta, dai quali discendono gli accertamenti impugnati. 3.2.11 vizio di omessa pronuncia ricorre infatti ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova; ovvero quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar „luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. n. 7472 del 23/03/2017; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020). 3.4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, pur dando atto che l'Agenzia aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per erronea wn-Ift valutazione dell'annullameritoVi egli avvisi di accèr--Tamento riferiti alla società [OSCURATO:SOCIETA] per gli stessi anni d'imposta, da cui quelli odierni discendono, non ha poi pronunciato sullo stesso, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla violazione di legge (art. 12, comma 7 I. 212/2000). Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione. Roma, 6 otto
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