CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 02015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 29549/2021 Numero sezionale 10655/2022 Numero di raccolta generale 2015/2023 Data pubblicazione 23/01/2023 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12838 del 22. 7. 2021, che aveva accolto il suo appello sulla misura delle spese di lite liquidate in primo grado e dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione; l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 91, 132 n. 4 e 10 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del giudizio di appello ( sulla base del minimo tariffario ) in forza di una erronea determinazione del valore della controversia, calcolato solo avuto riguardo all’appello principale, cioè all’importo delle spese liquidate per il giudizio di primo grado, trascurando di considerare che attraverso l’appello incidentale avanzato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione era stato devoluta al giudice di secondo grado l’intero oggetto del giudizio, avente ad oggetto la pretesa di pagamento di euro 4.438,65 per sanzioni amministrative; il motivo appare manifestamente fondato, atteso che il Tribunale, dopo aver richiamato il principio che nel giudizio di impugnazione il valore della controversia è quello determinato dalla devoluzione, ha, nella liquidazione delle spese di secondo grado, applicato lo scaglione fino a euro 1.100,00, così omettendo di considerare che l’Agenzia delle Entrate, mediante il suo appello incidentale, eccependo il difetto di interesse ad agire dell’opponente, aveva riproposto l’intero oggetto del giudizio di primo grado, con l’effetto che il valore della causa andava determinato sulla base della domanda originaria, applicando ai fini della liquidazione delle spese lo scaglione successivo, fino ad euro 5.200,00 >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3