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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13984/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE di APPELLO di CAGLIARI - SEZ.DISTACCATA di SASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – Sez.distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro del 18/10/2023 - cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 23 secondo e terzocomma legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver detenuto armi clandestine e 697 cod. pen., peraver abusivamente detenuto caricatori e munizionamento – e per l’effetto, esclusa lacontestata recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazionefra gli stessi, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euroduemila di multa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con tre distinti motivi volti ad evidenziare violazioni ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen. – erronea qualificazione giuridica del fatto e irragionevolezzasanzionatoria, oltre che difetto di prova in ordine all’effettiva offensività della condotta ederrata considerazione della natura sproporzionata della detenzione domiciliare speciale, peressere la stessa asseritamente inconciliabile con l’attività lavorativa svolta dal condannato.3.

Le doglianze difensive sono generiche e tendono a far emergere inesistentidifetti di illogicità o contraddittorietà, nonché a prospettare enunciati ermeneutici contrastantisia con il dato normativo che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Vengonoprospettate, inoltre, censure di carattere meramente reiterativo, adeguatamente affrontatedalla Corte territoriale con motivazione esaustiva e congruente.

In pratica, si auspica unanuova e diversa valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi, ossia ilcompimento di una operazione di giudizio preclusa a questa Corte.4.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di CAGLIARI - SEZ.DISTACCATA di SASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – Sez.distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro del 18/10/2023 - cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 23 secondo e terzocomma legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver detenuto armi clandestine e 697 cod. pen., peraver abusivamente detenuto caricatori e munizionamento – e per l’effetto, esclusa lacontestata recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazionefra gli stessi, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euroduemila di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con tre distinti motivi volti ad evidenziare violazioni ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen. – erronea qualificazione giuridica del fatto e irragionevolezzasanzionatoria, oltre che difetto di prova in ordine all’effettiva offensività della condotta ederrata considerazione della natura sproporzionata della detenzione domiciliare speciale, peressere la stessa asseritamente inconciliabile con l’attività lavorativa svolta dal condannato.3. Le doglianze difensive sono generiche e tendono a far emergere inesistentidifetti di illogicità o contraddittorietà, nonché a prospettare enunciati ermeneutici contrastantisia con il dato normativo che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Vengonoprospettate, inoltre, censure di carattere meramente reiterativo, adeguatamente affrontatedalla Corte territoriale con motivazione esaustiva e congruente. In pratica, si auspica unanuova e diversa valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi, ossia ilcompimento di una operazione di giudizio preclusa a questa Corte.4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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