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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37034/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che in relazione all'elemento psicologico del reato il giudice del gravame ha motivato adeguatamente, rilevando le ragioni per cui il litigio intercorso con la madre da parte dell'imputato non fosse idoneo ad escluderne l'integrazione; in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invece, la Corte territoriale ha osservato come il fatto contestato non fosse così minimale da giustificarne l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 JJglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che in relazione all'elemento psicologico del reato il giudice del gravame ha motivato adeguatamente, rilevando le ragioni per cui il litigio intercorso con la madre da parte dell'imputato non fosse idoneo ad escluderne l'integrazione; in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invece, la Corte territoriale ha osservato come il fatto contestato non fosse così minimale da giustificarne l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 JJglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens
Sentenza Cassazione n. 37034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris